Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 7395 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente tra
(già , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandè, Andrea Ciulla e Marzia Comandè;
ATTRICE
e in persona Controparte_1
dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la società (già ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'Amministrazione regionale in epigrafe indicata chiedendo: 1) dichiarare l'illegittimità del D.D.G. n. 928 del 05/12/2018 con il quale l'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento aveva decretato la revoca del contributo di €
200.000,00, provvisoriamente concesso con D.D.G. n. 529 del 26/06/2014 alla
[...]
e il recupero della somma di € 177.310,70 già corrisposta;
2) accertare Parte_3
l'ottemperanza della società alle condizioni del bando;
3) accertare il diritto della società al mantenimento del contributo pubblico concesso e a ritenere la somma di € 177.310,70.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha esposto che con il D.D.G. n. 83 del 10 febbraio 2012 veniva emanato il bando pubblico PO FESR 2007-2013, asse 3, obiettivo operativo 3.2.2, linea di intervento 3.2.2.4 “Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della rete ecologica siciliana”; che con D.D.G. n. 529 del 26/06/2014 l'assessorato aveva riconosciuto in via provvisoria alla società un contributo de minimis di € Parte_2
1
che il termine finale per l'ultimazione dell'intero programma di investimento e la trasmissione della rendicontazione finale di spesa, era stato fissato al 30/09/2015, prorogato con D.D.G. n. 560 del 23/06/2015 al
31/12/2015; che con nota del 31 dicembre 2015, trasmessa in pari data a mezzo raccomandata
(assunta al prot. n. 1598 del 12 gennaio 2016), la società attrice, trasmetteva la comunicazione di
"chiusura del programma di investimento in data 31/12/2015" nonchè la "documentazione di spesa finale"; con circolare n. 4542 del 09/03/2016 il termine per il completamento del progetto veniva posticipato al 30/09/2016; con nota prot. n. 20509 del 17/03/2017 il Servizio 4 – Unità operativa
4.1. del Dipartimento regionale dell'Ambiente comunicava l'avvio del procedimento per la revoca del finanziamento concesso;
con verbale de1 27/03/2017, l'Unità operativa 4.4, esaminata la documentazione trasmessa procedeva alla liquidazione a saldo della somma di € 17.310,10; con
D.R.S. n. 269 de1 27/03/2017 il Servizio 4 procedeva alla liquidazione della predetta somma, avendo l'amministrazione accertato in data 13/10/2016 che la struttura era completa e funzionale;
con
D.D.G. n. 928 del 05/12/2018, comunicato in data 15/02/2019, l'amministrazione revocava il finanziamento per violazione dell'art. 16 dell'avviso nonché per violazione delle lettere b) e d) dell'art. 7 del D.D.G. n. 529/2014 di concessione del finanziamento.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha Controparte_1 contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto il ricalcolo del contributo spettante tenuto conto che dalle verifiche effettuate dall'Unità preposta al controllo è emerso che le spese ammissibili al finanziamento erano pari € 238.932,04.
*****
Il decreto di revoca D.D.G. n. 928 del 05/12/2018, di cui si assume l'illegittimità, è fondato sul mancato rispetto da parte della attrice del termine ultimo di completamento dell'intervento del
30/09/2016, così come richiesto dalla Circolare n. 4542 del 09/03/2016.
Emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico tra le parti, che l'attrice ha completato l'opera entro il suddetto termine ultimo e che ha presentato al di CP_2 CP_3
apposita S.C.I.A. in relazione all'attività oggetto di finanziamento solamente il 23/12/2016 e, quindi, in data successiva a quella di scadenza imposta a pena di revoca del finanziamento per l'avvio dell'attività.
L'assunto dell'attrice secondo cui il detto termine non può ritenersi violato, in quanto l'opera a quella data era già completa e fruibile, è infondato.
E, infatti, la circolare n. 4542 del 09/03/2016, emanata dalla Regione Sicilia in attuazione della
Decisione della Comunità Europea n. 2771 del 2015, stabiliva che ai fini del riconoscimento del
2 finanziamento l'attività finanziata doveva risultare funzionante (ovvero completata e in uso), entro il
30/09/2016. La stessa circolare n. 4542/16 chiariva, quanto al requisito dell'essere il programma di investimento "in uso", che lo stesso ricorreva quando "le opere sono fruite o fruibili dai destinatari".
Dalla locuzione “funzionante e in uso” contenuta al punto 3.5 della Decisione C citata, si desume che il termine di conclusione delle operazioni non si riferisce alla mera realizzazione delle opere (completezza), richiedendo anche un quid pluris (fruibilità) che presuppone l'espletamento di tutte le procedure e le attività previste dallo specifico programma di investimento necessarie affinché
l'opera sia in astratto sfruttabile. L'intervento, allora, non può certamente considerarsi fruibile se non con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
Considerato, dunque, che l'intervento alla data del 30/09/2016 non risultava “completato ed in uso”, così come richiesto dalla circolare del Dipartimento Programmazione n. 4542 del 09/03/2016,
l'amministrazione convenuta ha rettamente revocato il contributo.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
condanna la società attrice al pagamento, in favore dell'Amministrazione convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.090,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 27 dicembre 2024
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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