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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 30813 .2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30813 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA nato a [...] il [...], CF. Parte_1
; , nato a [...] il [...], CF. C.F._1 Parte_2
; nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
CF. , nato a [...] il 20 giugno C.F._3 Parte_4
1977, CF. ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo C.F._4
Germani presso il cui studio in Roma, V.le Appio Claudio m. 289 sono elettivamente domiciliati
- attori -
E
(C.F. in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._5
Amministrazione Giudiziario di rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Roberto d'Atri presso il cui studio in Roma, via Giulia, 66, è elettivamente domiciliato
- convenuto -
1 OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio
[...]
in proprio e quale amministrazione giudiziario di CP_1 Controparte_2 lamentando di essere stati diffamati dalle dichiarazioni e dai comportamenti tenuti da quest'ultimo; chiedono, quindi, il risarcimento dei danni subiti.
2. Espongono gli attori di aver fatto parte, insieme all'Ing. ed altri CP_3 soggetti, della squadra di tecnici preposta alla gestione dell'impianto di TMB 2 di
, sito in Roma, in via di Malagrotta n.257, ciascuno con le rispettive CP_4 funzioni e mansioni;
di essere stati repentinamente allontanati in data 2.10.2018 dal luogo di lavoro per effetto di una decisione assunta dal convenuto in qualità di amministratore giudiziario della società che gestiva l'impianto, Controparte_2 motivata da “improrogabili esigenze di tutela aziendale e di ordine pubblico connesse alla procedura giudiziaria in corso”.
3. Dalla ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice risulta inoltre che:
l'allontanamento in questione è stato disposto dalla Controparte_5
presso la quale lavoravano gli odierni attori, su espressa richiesta
[...] dell'Amministratore giudiziario della che la stessa in CP_6 Controparte_2 amministrazione giudiziaria ha successivamente assunto tutti gli ex dipendenti della ad eccezione degli attori e degli altri Controparte_5 quattro colleghi facenti parte della squadra di tecnici che aveva sino ad allora gestito l'impianto del TMB 2 di . Nel corso della discussione orale CP_4 all'udienza di discussione, il procuratore degli attori ha chiarito che la perdita del loro posto di lavoro era derivata esclusivamente dal fatto che essi avevano guidato la resistenza alle trasformazioni societarie, poi avvenute.
4. Secondo la prospettazione attorea, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, l'Amministratore Giudiziario della avrebbe leso la Controparte_2 loro dignità e la loro reputazione professionale, mediante la diffusione di dichiarazioni lesive rese in diverse occasioni, comunque legate alla vicenda brevemente richiamata poc'anzi.
5. Le dichiarazioni asseritamente lesive rilasciate dal convenuto sono state ravvisate in particolare: a) nella Relazione n. 17 del 7 novembre 2018, sottoscritta
2 da e rimessa al giudice per le indagini preliminari , CP_1 Persona_1 nel procedimento n. 10455/17 r.g.n.r. e n. 13930/18 r.g. Gip a carico di Pt_5
e altri;
b) nell'articolo pubblicato il 5 aprile 2019 dal Corriere della Sera con
[...] il titolo «L'amministratore giudiziario “tutore” di : “Ho cacciato CP_1 CP_4 io i fedeli di Dalle anomalie nelle retribuzioni ai problemi della Pt_5 manutenzione straordinaria. Le settanta relazioni al gip, una per ogni problema riscontrato». c) nelle frasi pronunciate il 24 gennaio 2020 dinanzi alla Commissione
Ambiente – Malagrotta del Municipio 12 di Roma, presieduta da IZ Di LU, riportata anche dall'agenzia di stampa Dire, alla presenza di politici, esperti del settore e del pubblico presente in sala.
6. A causa dei gravi danni subiti, hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio e per ciascuno di essi, della somma di € 50.000,00
(cinquantamila/00) “o quella minore che sarà ritenuta di giustizia”.
7. Si è costituito il convenuto, eccependo che nelle frasi e nelle dichiarazioni in questione non vi sarebbe stato alcun elemento diffamatorio né di offesa alle persone e alle professionalità degli attori;
precisa che le dichiarazioni di cui alla Relazione
n. 17 sono contenute in uno scritto giudiziale relativo ad un'istanza promossa dagli stessi attori e, dunque, trova applicazione l'esimente di cui all'art. 598 c.p.; con riferimento alla “copia” dello scritto denominato Agenzia Dire, sostiene che esso sarebbe incomprensibile e che non ci sono riferimenti circa la “sua redazione, dove
è stata pubblicata, chi avrebbe ed a chi pronunciato le frasi che si leggono”; eccepisce, infine, che della dichiarazione resa davanti alla Commissione Ambiente non vi è prova in atti.
8. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori e la condanna alle spese di lite, anche della fase conciliativa, nonché l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.
9. Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), gli attori hanno integrato la domanda chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. assumendo che il loro rapporto di lavoro era stato interrotto per un pretesto, che la loro mancata assunzione presso la era stata del tutto immotivata e che il convenuto, Controparte_2 nel resistere nei giudizi contro di lui intrapresi, avrebbe agito con “malafede processuale”, poiché avrebbe resistito pur sapendo che l'interposizione fittizia di manodopera in realtà c'era stata, aggiungendo che il comportamento, “gravemente
3 scorretto ed illegale” del sarebbe stato “parte di un ben congegnato piano CP_1 di delegittimazione ed isolamento degli odierni attori iniziato con il negare loro un legittimo diritto a rientrare nel loro posto di lavoro pur avendone pieno diritto …”.
10. E' stata acquisita agli atti copia su CD del filmato relativo alle dichiarazioni rilasciate dal dott. presso la Commissione del Municipio CP_1 CP_4
XI del 24 gennaio 2020.
11. Rigettate infine le richieste di prova per testi formulate da entrambe le parti, la causa documentalmente istruita è stata rinviata da ultimo all'odierna udienza per la discussione orale, all'esito della quale la causa viene decisa.
12. La domanda formulata in questa sede merita di essere respinta.
13. Giova premettere che la vicenda che qui interessa è stata oggetto di altri due giudizi dinanzi alla medesima sezione di questo Tribunale (Tribunale Roma, sez.
XVII, RG 32738/2019 e RG 62045/2020) introdotti dagli altri componenti della squadra di tecnici preposta alla gestione dell'impianto di TMB 2 di nei CP_4 confronti di , entrambi conclusi con il rigetto delle domande come da CP_1 sentenze n. 2485/2022 e 3364/2025, depositate in atti da parte convenuta.
14. Questo Giudice, pur comprendendo la complessità della vicenda sotto il profilo umano, ritiene di condividere integralmente le argomentazioni e le motivazioni dei richiamati precedenti giurisprudenziali.
15. Le affermazioni di non possono considerarsi lesive della CP_1 dignità e della reputazione morale e professionale degli odierni attori.
16. Innanzitutto, occorre limitare il thema decidendum dell'odierno giudizio alla lamentata diffamazione, oggetto quest'ultimo che non ha nulla a che vedere con l'asserita “mala fede processuale” che il convenuto avrebbe dimostrato nei giudizi che hanno avuto ad oggetto la mancata riassunzione degli odierni attori presso
[...]
CP_7
17. Deve, infatti, ritenersi inammissibile la mutatio libelli operata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., atteso che essa si basa su circostanze già verificatesi e già note agli attori prima dell'introduzione del presente giudizio, non deriva in alcun modo dalle difese del convenuto ed amplia l'oggetto della cognizione, superando i limiti consentiti dalla limitata possibilità concessa all'attore dalla previgente formulazione dell'art. 183 c.p.c. (la c.d. emendatio libelli).
18. Ciò premesso, occorre muovere dalle frasi che l'attore ha reputato
4 diffamatorie.
19. In primo luogo, per quanto concerne la Relazione n. 17 inviata dal CP_1 al giudice per le indagini preliminari e, per conoscenza, anche alla Procura della
Repubblica, si tratta di un atto diretto ad ottenere l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, con contestuale nomina di legali di fiducia, nell'ambito di un ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avviato nei confronti della e della dinanzi al Controparte_2 Controparte_8
Tribunale civile di Roma dai lavoratori non assunti, tra i quali gli attori. La richiesta
è subordinata alla mancata costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 159 del 2011. Vi si legge: “In particolare, come già evidenziato nella relazione n.9 del 26/9/2018 agli atti del procedimento, i motivi della mancata assunzione e dell'inibizione ad horas dell'accesso ai locali aziendali
(cautelativamente per evitare reazioni sconsiderate e danneggiamenti al processo produttivo) sono di ordine pubblico, tutela dei beni aziendali, e rispetto degli elementari principi di convivenza civile sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i motivi di ordine pubblico e tutela dei beni aziendali va evidenziato che il , CP_3 con la complicità dei colleghi di cui trattasi aveva creato un sistema, più o meno occulto, volto al depauperamento delle risorse aziendali, mediante accordi sottobanco con i fornitori e smaltimento irregolare di rottami e materiale residuo del processo produttivo, suscettibile di valorizzazione economica a favore della società
(segnatamente rottami di metalli ferrosi) Al riguardo vi sono dei riscontri oggettivi quali mancate pesature ed identificazione di automezzi in uscita dagli impianti, oltre
a dichiarazioni rese dai dipendenti. Inoltre il medesimo, senza alcuna autorizzazione da parte degli organi gerarchicamente superiori (o della governance societaria) e ancor di più senza l'esistenza di una convenzione scritta ha consentito per diverso tempo l'ingresso in impianto di agenti della Guardia di Finanza per procedere a dubbie distruzioni di beni provenienti da sequestri penali ed in ogni caso senza il rispetto della normativa in tema di trattamento dei rifiuti. Relativamente all'aspetto comportamentale e coercitivo assunto nei riguardi dei colleghi (al limite della pericolosità sociale) del si allega dichiarazione sottoscritta da n. 25 CP_3 lavoratori della quale per pronta evidenza si riportano testualmente solo gli ultimi due capoversi: “Non era possibile avere un confronto civile con e CP_3 Parte_6 solo aggressioni verbali urlate ed intimidazioni”; Ci sono molti episodi e circostanze
5 che possono essere citati per una migliore comprensione del clima di terrore e ricatto che vigeva in questo luogo di lavoro”.
20. È evidente, come già rilevato da altri giudici negli analoghi giudizi di cui in premessa (cfr. sentenza n° 2485/22, del 15/02/2022, nel procedimento R.G. n°
62045/20, e sentenza n. 3364/2025 pubbl. il del 05/03/2025, nel procedimento
RG n. 36213/2021 in atti), che l'odierno convenuto ha riferito all'autorità giudiziaria, in forma non offensiva, il proprio convincimento in qualità di amministratore giudiziario, in relazione a fatti percepiti nel corso della sua attività professionale, supportato da elementi oggettivi (circostanza peraltro rilevata dalla stessa autorità giudiziaria cui l'istanza si rivolgeva, cfr. doc. 3 di parte attrice) ed oggetto di indagine da parte degli inquirenti.
21. Va escluso, pertanto, ogni profilo diffamatorio, attesa la verità almeno putativa dei fatti e tenuto conto che si tratta di una relazione indirizzata all'autorità giudiziaria nel contesto di un procedimento penale in corso. Sussiste, inoltre, la continenza espressiva e il diritto di far valere in giudizio una posizione soggettiva degna di tutela.
22. Ciò chiarito, nella specie, opera, in ogni caso, la regola posta dall'art. 598, comma 1, c.p. secondo cui “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.
23. In secondo luogo, quanto all'articolo del 5 aprile 2019 sul Corriere delle Sera, in cui risponde alle domande della giornalista relative alla CP_1 amministrazione giudiziaria degli impianti, va osservato che nessuno degli attori viene nominato.
24. La giurisprudenza ha stabilito da tempo che in tema di diffamazione a mezzo stampa l'offesa della reputazione, necessaria ad integrare l'illecito, presuppone l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il diffamato sulla base di elementi che, sebbene non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere il fatto offensivo su un determinato soggetto (ex multis, Cass. n. 21424 del 2014, n.
16543 del 2012). Occorre, dunque, che si tratti di soggetti individuabili dalla platea cui la notizia è rivolta.
6 25. Nel caso di specie gli attori, pur ammettendo di non essere nominativamente individuati, hanno sostenuto di essere comunque riconoscibili in quanto sarebbero stati gli unici ad essere stati licenziati e a non essere stati riassunti.
26. Il Tribunale non ritiene – in mancanza di ulteriori precisazioni – che tale criterio di riconoscibilità possa valere per il comune lettore di un quotidiano, certamente non al corrente di questo genere di particolari. Può, tuttavia, aggiungersi, per completezza espositiva, che anche in questo caso si tratta di dichiarazioni formulate in forma non offensiva, che esprimono il libero convincimento dell'amministratore giudiziario, supportato da elementi oggettivi.
27. Analoghe considerazioni possono essere effettuate in relazione alla dichiarazione rilasciata il 24 gennaio 2020 presso la Commissione Ambiente –
Malagrotta del Municipio 12 di Roma, presieduta da IZ Di LU, riportata dall'agenzia di stampa Dire, e riprodotte nel dischetto CD contenente la riproduzione filmata e sonora delle dichiarazioni rese dal Dott. dal CP_1 raffronto dei due documenti si evince che le dichiarazioni rese non hanno una diretta riferibilità agli odierni attori, i cui nomi non sono pronunciati. Nel caso in esame, nessun indice di notorietà o di immediata attitudine individualizzante viene in evidenza. Inoltre, anche in questo caso si tratta di dichiarazioni formulate in forma non offensiva e che rappresentano il libero convincimento dell'amministratore giudiziario a fronte di elementi probatori significativi, dunque di fatti quantomeno verosimili, che lo hanno determinato ad assumere decisioni ad esso spettanti nella sua qualità di amministratore giudiziario, peraltro potenzialmente doverose, a fronte del giustificato sospetto – sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria – di fatti costituenti reato o comunque costituenti una minaccia per l'ordine pubblico e per la salvaguardia dei beni aziendali e dell'ordinato e sicuro svolgimento dell'attività produttiva.
28. Quanto in ultimo all'ordine di esibizione, il Tribunale ritiene che non vi sia necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori. Peraltro, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione (Cass. n. 27412 del 2021).
29. La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la
7 responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021). Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave delle parti soccombenti.
30. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va considerato che la lettura della documentazione evidenzia che la vicenda in esame si inserisce quale segmento di un più ampio e complesso contesto giudiziario, nel quale la verità non
è stata ancora accertata con sentenza passata in giudicato e nel quale sono in gioco la tutela del diritto al lavoro e alla salute, il che induce a ritenere corretta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, all'udienza del 27 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30813 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA nato a [...] il [...], CF. Parte_1
; , nato a [...] il [...], CF. C.F._1 Parte_2
; nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
CF. , nato a [...] il 20 giugno C.F._3 Parte_4
1977, CF. ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo C.F._4
Germani presso il cui studio in Roma, V.le Appio Claudio m. 289 sono elettivamente domiciliati
- attori -
E
(C.F. in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._5
Amministrazione Giudiziario di rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Roberto d'Atri presso il cui studio in Roma, via Giulia, 66, è elettivamente domiciliato
- convenuto -
1 OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio
[...]
in proprio e quale amministrazione giudiziario di CP_1 Controparte_2 lamentando di essere stati diffamati dalle dichiarazioni e dai comportamenti tenuti da quest'ultimo; chiedono, quindi, il risarcimento dei danni subiti.
2. Espongono gli attori di aver fatto parte, insieme all'Ing. ed altri CP_3 soggetti, della squadra di tecnici preposta alla gestione dell'impianto di TMB 2 di
, sito in Roma, in via di Malagrotta n.257, ciascuno con le rispettive CP_4 funzioni e mansioni;
di essere stati repentinamente allontanati in data 2.10.2018 dal luogo di lavoro per effetto di una decisione assunta dal convenuto in qualità di amministratore giudiziario della società che gestiva l'impianto, Controparte_2 motivata da “improrogabili esigenze di tutela aziendale e di ordine pubblico connesse alla procedura giudiziaria in corso”.
3. Dalla ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice risulta inoltre che:
l'allontanamento in questione è stato disposto dalla Controparte_5
presso la quale lavoravano gli odierni attori, su espressa richiesta
[...] dell'Amministratore giudiziario della che la stessa in CP_6 Controparte_2 amministrazione giudiziaria ha successivamente assunto tutti gli ex dipendenti della ad eccezione degli attori e degli altri Controparte_5 quattro colleghi facenti parte della squadra di tecnici che aveva sino ad allora gestito l'impianto del TMB 2 di . Nel corso della discussione orale CP_4 all'udienza di discussione, il procuratore degli attori ha chiarito che la perdita del loro posto di lavoro era derivata esclusivamente dal fatto che essi avevano guidato la resistenza alle trasformazioni societarie, poi avvenute.
4. Secondo la prospettazione attorea, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, l'Amministratore Giudiziario della avrebbe leso la Controparte_2 loro dignità e la loro reputazione professionale, mediante la diffusione di dichiarazioni lesive rese in diverse occasioni, comunque legate alla vicenda brevemente richiamata poc'anzi.
5. Le dichiarazioni asseritamente lesive rilasciate dal convenuto sono state ravvisate in particolare: a) nella Relazione n. 17 del 7 novembre 2018, sottoscritta
2 da e rimessa al giudice per le indagini preliminari , CP_1 Persona_1 nel procedimento n. 10455/17 r.g.n.r. e n. 13930/18 r.g. Gip a carico di Pt_5
e altri;
b) nell'articolo pubblicato il 5 aprile 2019 dal Corriere della Sera con
[...] il titolo «L'amministratore giudiziario “tutore” di : “Ho cacciato CP_1 CP_4 io i fedeli di Dalle anomalie nelle retribuzioni ai problemi della Pt_5 manutenzione straordinaria. Le settanta relazioni al gip, una per ogni problema riscontrato». c) nelle frasi pronunciate il 24 gennaio 2020 dinanzi alla Commissione
Ambiente – Malagrotta del Municipio 12 di Roma, presieduta da IZ Di LU, riportata anche dall'agenzia di stampa Dire, alla presenza di politici, esperti del settore e del pubblico presente in sala.
6. A causa dei gravi danni subiti, hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio e per ciascuno di essi, della somma di € 50.000,00
(cinquantamila/00) “o quella minore che sarà ritenuta di giustizia”.
7. Si è costituito il convenuto, eccependo che nelle frasi e nelle dichiarazioni in questione non vi sarebbe stato alcun elemento diffamatorio né di offesa alle persone e alle professionalità degli attori;
precisa che le dichiarazioni di cui alla Relazione
n. 17 sono contenute in uno scritto giudiziale relativo ad un'istanza promossa dagli stessi attori e, dunque, trova applicazione l'esimente di cui all'art. 598 c.p.; con riferimento alla “copia” dello scritto denominato Agenzia Dire, sostiene che esso sarebbe incomprensibile e che non ci sono riferimenti circa la “sua redazione, dove
è stata pubblicata, chi avrebbe ed a chi pronunciato le frasi che si leggono”; eccepisce, infine, che della dichiarazione resa davanti alla Commissione Ambiente non vi è prova in atti.
8. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori e la condanna alle spese di lite, anche della fase conciliativa, nonché l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.
9. Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), gli attori hanno integrato la domanda chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. assumendo che il loro rapporto di lavoro era stato interrotto per un pretesto, che la loro mancata assunzione presso la era stata del tutto immotivata e che il convenuto, Controparte_2 nel resistere nei giudizi contro di lui intrapresi, avrebbe agito con “malafede processuale”, poiché avrebbe resistito pur sapendo che l'interposizione fittizia di manodopera in realtà c'era stata, aggiungendo che il comportamento, “gravemente
3 scorretto ed illegale” del sarebbe stato “parte di un ben congegnato piano CP_1 di delegittimazione ed isolamento degli odierni attori iniziato con il negare loro un legittimo diritto a rientrare nel loro posto di lavoro pur avendone pieno diritto …”.
10. E' stata acquisita agli atti copia su CD del filmato relativo alle dichiarazioni rilasciate dal dott. presso la Commissione del Municipio CP_1 CP_4
XI del 24 gennaio 2020.
11. Rigettate infine le richieste di prova per testi formulate da entrambe le parti, la causa documentalmente istruita è stata rinviata da ultimo all'odierna udienza per la discussione orale, all'esito della quale la causa viene decisa.
12. La domanda formulata in questa sede merita di essere respinta.
13. Giova premettere che la vicenda che qui interessa è stata oggetto di altri due giudizi dinanzi alla medesima sezione di questo Tribunale (Tribunale Roma, sez.
XVII, RG 32738/2019 e RG 62045/2020) introdotti dagli altri componenti della squadra di tecnici preposta alla gestione dell'impianto di TMB 2 di nei CP_4 confronti di , entrambi conclusi con il rigetto delle domande come da CP_1 sentenze n. 2485/2022 e 3364/2025, depositate in atti da parte convenuta.
14. Questo Giudice, pur comprendendo la complessità della vicenda sotto il profilo umano, ritiene di condividere integralmente le argomentazioni e le motivazioni dei richiamati precedenti giurisprudenziali.
15. Le affermazioni di non possono considerarsi lesive della CP_1 dignità e della reputazione morale e professionale degli odierni attori.
16. Innanzitutto, occorre limitare il thema decidendum dell'odierno giudizio alla lamentata diffamazione, oggetto quest'ultimo che non ha nulla a che vedere con l'asserita “mala fede processuale” che il convenuto avrebbe dimostrato nei giudizi che hanno avuto ad oggetto la mancata riassunzione degli odierni attori presso
[...]
CP_7
17. Deve, infatti, ritenersi inammissibile la mutatio libelli operata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., atteso che essa si basa su circostanze già verificatesi e già note agli attori prima dell'introduzione del presente giudizio, non deriva in alcun modo dalle difese del convenuto ed amplia l'oggetto della cognizione, superando i limiti consentiti dalla limitata possibilità concessa all'attore dalla previgente formulazione dell'art. 183 c.p.c. (la c.d. emendatio libelli).
18. Ciò premesso, occorre muovere dalle frasi che l'attore ha reputato
4 diffamatorie.
19. In primo luogo, per quanto concerne la Relazione n. 17 inviata dal CP_1 al giudice per le indagini preliminari e, per conoscenza, anche alla Procura della
Repubblica, si tratta di un atto diretto ad ottenere l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, con contestuale nomina di legali di fiducia, nell'ambito di un ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avviato nei confronti della e della dinanzi al Controparte_2 Controparte_8
Tribunale civile di Roma dai lavoratori non assunti, tra i quali gli attori. La richiesta
è subordinata alla mancata costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 159 del 2011. Vi si legge: “In particolare, come già evidenziato nella relazione n.9 del 26/9/2018 agli atti del procedimento, i motivi della mancata assunzione e dell'inibizione ad horas dell'accesso ai locali aziendali
(cautelativamente per evitare reazioni sconsiderate e danneggiamenti al processo produttivo) sono di ordine pubblico, tutela dei beni aziendali, e rispetto degli elementari principi di convivenza civile sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i motivi di ordine pubblico e tutela dei beni aziendali va evidenziato che il , CP_3 con la complicità dei colleghi di cui trattasi aveva creato un sistema, più o meno occulto, volto al depauperamento delle risorse aziendali, mediante accordi sottobanco con i fornitori e smaltimento irregolare di rottami e materiale residuo del processo produttivo, suscettibile di valorizzazione economica a favore della società
(segnatamente rottami di metalli ferrosi) Al riguardo vi sono dei riscontri oggettivi quali mancate pesature ed identificazione di automezzi in uscita dagli impianti, oltre
a dichiarazioni rese dai dipendenti. Inoltre il medesimo, senza alcuna autorizzazione da parte degli organi gerarchicamente superiori (o della governance societaria) e ancor di più senza l'esistenza di una convenzione scritta ha consentito per diverso tempo l'ingresso in impianto di agenti della Guardia di Finanza per procedere a dubbie distruzioni di beni provenienti da sequestri penali ed in ogni caso senza il rispetto della normativa in tema di trattamento dei rifiuti. Relativamente all'aspetto comportamentale e coercitivo assunto nei riguardi dei colleghi (al limite della pericolosità sociale) del si allega dichiarazione sottoscritta da n. 25 CP_3 lavoratori della quale per pronta evidenza si riportano testualmente solo gli ultimi due capoversi: “Non era possibile avere un confronto civile con e CP_3 Parte_6 solo aggressioni verbali urlate ed intimidazioni”; Ci sono molti episodi e circostanze
5 che possono essere citati per una migliore comprensione del clima di terrore e ricatto che vigeva in questo luogo di lavoro”.
20. È evidente, come già rilevato da altri giudici negli analoghi giudizi di cui in premessa (cfr. sentenza n° 2485/22, del 15/02/2022, nel procedimento R.G. n°
62045/20, e sentenza n. 3364/2025 pubbl. il del 05/03/2025, nel procedimento
RG n. 36213/2021 in atti), che l'odierno convenuto ha riferito all'autorità giudiziaria, in forma non offensiva, il proprio convincimento in qualità di amministratore giudiziario, in relazione a fatti percepiti nel corso della sua attività professionale, supportato da elementi oggettivi (circostanza peraltro rilevata dalla stessa autorità giudiziaria cui l'istanza si rivolgeva, cfr. doc. 3 di parte attrice) ed oggetto di indagine da parte degli inquirenti.
21. Va escluso, pertanto, ogni profilo diffamatorio, attesa la verità almeno putativa dei fatti e tenuto conto che si tratta di una relazione indirizzata all'autorità giudiziaria nel contesto di un procedimento penale in corso. Sussiste, inoltre, la continenza espressiva e il diritto di far valere in giudizio una posizione soggettiva degna di tutela.
22. Ciò chiarito, nella specie, opera, in ogni caso, la regola posta dall'art. 598, comma 1, c.p. secondo cui “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.
23. In secondo luogo, quanto all'articolo del 5 aprile 2019 sul Corriere delle Sera, in cui risponde alle domande della giornalista relative alla CP_1 amministrazione giudiziaria degli impianti, va osservato che nessuno degli attori viene nominato.
24. La giurisprudenza ha stabilito da tempo che in tema di diffamazione a mezzo stampa l'offesa della reputazione, necessaria ad integrare l'illecito, presuppone l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il diffamato sulla base di elementi che, sebbene non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere il fatto offensivo su un determinato soggetto (ex multis, Cass. n. 21424 del 2014, n.
16543 del 2012). Occorre, dunque, che si tratti di soggetti individuabili dalla platea cui la notizia è rivolta.
6 25. Nel caso di specie gli attori, pur ammettendo di non essere nominativamente individuati, hanno sostenuto di essere comunque riconoscibili in quanto sarebbero stati gli unici ad essere stati licenziati e a non essere stati riassunti.
26. Il Tribunale non ritiene – in mancanza di ulteriori precisazioni – che tale criterio di riconoscibilità possa valere per il comune lettore di un quotidiano, certamente non al corrente di questo genere di particolari. Può, tuttavia, aggiungersi, per completezza espositiva, che anche in questo caso si tratta di dichiarazioni formulate in forma non offensiva, che esprimono il libero convincimento dell'amministratore giudiziario, supportato da elementi oggettivi.
27. Analoghe considerazioni possono essere effettuate in relazione alla dichiarazione rilasciata il 24 gennaio 2020 presso la Commissione Ambiente –
Malagrotta del Municipio 12 di Roma, presieduta da IZ Di LU, riportata dall'agenzia di stampa Dire, e riprodotte nel dischetto CD contenente la riproduzione filmata e sonora delle dichiarazioni rese dal Dott. dal CP_1 raffronto dei due documenti si evince che le dichiarazioni rese non hanno una diretta riferibilità agli odierni attori, i cui nomi non sono pronunciati. Nel caso in esame, nessun indice di notorietà o di immediata attitudine individualizzante viene in evidenza. Inoltre, anche in questo caso si tratta di dichiarazioni formulate in forma non offensiva e che rappresentano il libero convincimento dell'amministratore giudiziario a fronte di elementi probatori significativi, dunque di fatti quantomeno verosimili, che lo hanno determinato ad assumere decisioni ad esso spettanti nella sua qualità di amministratore giudiziario, peraltro potenzialmente doverose, a fronte del giustificato sospetto – sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria – di fatti costituenti reato o comunque costituenti una minaccia per l'ordine pubblico e per la salvaguardia dei beni aziendali e dell'ordinato e sicuro svolgimento dell'attività produttiva.
28. Quanto in ultimo all'ordine di esibizione, il Tribunale ritiene che non vi sia necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori. Peraltro, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione (Cass. n. 27412 del 2021).
29. La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la
7 responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021). Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave delle parti soccombenti.
30. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va considerato che la lettura della documentazione evidenzia che la vicenda in esame si inserisce quale segmento di un più ampio e complesso contesto giudiziario, nel quale la verità non
è stata ancora accertata con sentenza passata in giudicato e nel quale sono in gioco la tutela del diritto al lavoro e alla salute, il che induce a ritenere corretta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, all'udienza del 27 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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