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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 543/2021 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 5.3.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Mattia Palumbo (C.F.: , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n.127
-RICORRENTE-
CONTRO
PA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessandro
Librino (C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Napoli, Via Monte di Dio n. 25
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato al
[...] (di seguito, “ ”) in data 1.2.2021 e PA CP_1 rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 12.10.2022,
[...] ha premesso: PT
-di essere affittuario di un fondo rustico sito in agro di Giugliano in Campania
(NA), località Licola, individuato in catasto al foglio 83/D, particella 576, dell'estensione di Ha 01.06.60, in virtù di contratto prodotto in atti;
- “il fondo in questione è diviso in tre appezzamenti che, all'inizio del mese di ottobre 2019, avevano le seguenti destinazioni: a) nel primo appezzamento (a destra per chi guarda il fondo dallo stradone interpoderale), di circa 5.000 mq, era coltivato a melanzane napoletane innestate, trapiantate a metà luglio con previsione di raccolta a scalare dalla fine di settembre fino alla fine di dicembre;
b) il secondo appezzamento, quello centrale, di complessivi 3.000 mq presenta due serre di 2.000 mq di cui la prima, quella a nord, coltivata con MOni, varietà Dolcisio, trapiantati a fine a fine giugno, con previsione di raccolta a scalare dalla fine di settembre a fine di ottobre. La terza parte del terreno, pari a circa 1.000 mq, situato nella parte terminale, era preparato per la semina, ma non era stato ancora investito a culture;
c) il terzo appezzamento (posto a sinistra per chi guarda dallo stradone interpoderale) di circa 3.000 mq era coltivato con MO varietà Caspar, con trapianto eseguito a fine luglio con previsione di raccolta a scalare dall'inizio di ottobre e fino ad inizio novembre.
Una piccola parte di tale appezzamento, pari a circa 60 mq, era coltivato con melanzane SY trapiantate per studiarne la vocazione del terreno;
- detto fondo, denominato “podere 10”, è delimitato ad est ed ovest da scoline ed a sud confina con il canale secondario del PA
, denominato “Nove”, che defluisce nel canale
[...] principale detto “degli Abbruzzesi”;
- nei giorni tre e quattro ottobre 2019, a seguito di abbondanti piogge e del cattivo stato di manutenzione dei canali del che non consentivano il CP_1 deflusso, le acque meteoriche invadevano il terreno condotto dal ricorrente e vi ristagnavano per diversi giorni, così da causare gravi danni al fondo e distruggendo le colture di NE, zucchine e MOni ivi presenti ed impedendo la semina nella parte terminale del secondo appezzamento già preparato ma non ancora investito da colture;
-la mancata manutenzione del canale da parte del ha determinato lo CP_1 sviluppo di una folta e rigogliosa vegetazione spontanea che, unitamente ai cascami vegetazionali ed al sedime terricolo, riduce notevolmente la portata al punto che, nei periodi piovosi, il canale non è in grado di svolgere la sua funzione di ricevere e smaltire le acque piovane e, in alcuni casi, l'acqua del canale si sversa sui terreni limitrofi”.
- a seguito dell'evento descritto, l'attuale ricorrente promuoveva un procedimento di ATP inscritto al R.G.V.G. n.2609/2019 del TRAP, presso la
Corte di Appello di Napoli, in cui si costituiva il ed eccepiva il CP_1 carattere di eccezionalità dell'evento, circostanza che veniva esclusa dal CTU.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa acquisizione agli atti Parte_1 di causa dell'ATP esperito, l'accertamento della responsabilità del in CP_1 relazione ai danni lamentati, con condanna dello stesso al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.19.165,00 così come determinata in sede di ATP ovvero quella somma maggiore o minore da determinarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
*
Si costituiva il in data 2.9.2024 ed eccepiva “l'inammissibilità e, CP_1 comunque, infondatezza della domanda – mancata prova delle circostanze dedotte”, di fatto contestando il valore probatorio della consulenza di parte con riferimento sia all'an che al quantum relativi alla domanda proposta dal ricorrente. Contestava, altresì, l'efficacia probatoria della relazione tecnica del
CTU, sollecitando per quest'ultima il rinnovo, evidenziando che l'ausiliario incaricato in sede di ATP non aveva tenuto conto delle caratteristiche olografiche del fondo, sito in una zona fortemente depressa che rende difficile il normale deflusso delle acque pluviali, adducendo che i canali erano sottoposti a continui lavori di sistemazione idraulica da parte del medesimo;
ha CP_1 contestato, inoltre, la CTU sia nella parte relativa alla individuazione delle cause, sia nella parte relativa alla quantificazione dei danni.
*
Con ordinanza del 10.9.2024, il G.D. ha ammesso la prova per testi articolata dal ricorrente in ricorso e nelle successive memorie. Espletato il mezzo istruttorio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata alla produzione di parte relativa al procedimento per ATP e depositata anche nel presente giudizio (contratto di affittanza agraria del 25.11.2004 stipulato con la
Regione Campania, avente durata di quindici anni). Inoltre, la legittimazione attiva risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la detenzione del fondo da parte del per destinarlo ad PT attività agricole.
La legittimazione passiva del , peraltro non contestata, verrà, invece, CP_1 delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all' convenuto a fronte del pregiudizio lamentato, tenuto conto che, CP_2 come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
Il ricorrente ha affermato che la causa del ristagno di acqua piovana sui terreni in questione dopo le piogge avvenute il 3 e 4 ottobre 2019 è stato il pessimo stato di manutenzione in cui si trovava, anche all'epoca dei fatti, il canale di bonifica: condizioni che hanno impedito il normale deflusso dell'acqua piovana.
Tra gli elementi di prova offerti, il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico alcune fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'evento riferito ai giorni 3-4.10.2019: fotografie non espressamente contestate dalla parte resistente da cui risulta per immagine che le coltivazioni erano invase dall'acqua. Entrambi i testi escussi, poi, ed , hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato l'avvenuto allagamento del mese di ottobre 2019.
La teste , che ha dichiarato di frequentare la famiglia e, in Tes_1 particolare, la madre del ricorrente, ha affermato di aver avuto accesso al fondo in diverse occasioni e che l'allagamento del terreno del ricorrente per acqua proveniente dal canale di bonifica, rappresenta una situazione;
riferisce che si tratta di un evento che si verifica frequentemente da almeno quindici anni e descrive il canale principale, il cui letto risulta rialzato, quasi parallelo al livello del piano di campagna, poiché invaso da canne che non consentono il deflusso di acqua: “… il canale principale non svuota perché è pieno di canne, il letto si è rialzato ed è diventato quasi parallelo con la campagna…”. Ha aggiunto, con riferimento alle coltivazioni: “…si vedevano solo le piantine tutte nell'acqua, che poi dopo alcuni giorni cominciano a marcire ovviamente…”.
Il teste (che ha dichiarato di recarsi nel fine settimana sul fondo per Tes_2 approvvigionarsi di ortaggi e verdure), a cui sono state mostrate nel corso della prova le fotografie allegate al ricorso introduttivo, ha espressamente riconosciuto i luoghi di causa riferiti allo stato dopo l'evento dannoso, precisando che il terreno si presentava interamente invaso da acqua e l'allagamento era avvenuto all'inizio del mese di ottobre 2019. Ha riferito che:
“…era tutto allagato aveva piovuto qualche giorno prima, non ricordo quanti esattamente, vidi che c'erano le NE i MOni era tutto allagato tutte le piante erano rovinate…”. H aggiunto: “Il fondo al centro aveva due serre, a destra e a sinistra il terreno coltivato, a melanzane;
i canali di scolo sono 4, il terreno è diviso in tre parti proprio da questi canali, che poi vanno nel canale principale che è sulla strada…Il canale principale era pieno d'erbacce e canne;
perciò, succede che il terreno si allaga”. Alla domanda se ha visto se sono stati fatti lavori di pulizia dopo questo allagamento ha risposto: “No”. Conferma, così come la teste , che il ricorrente coltiva personalmente il fondo in Tes_2 questione, lo stesso che in passato era coltivato dalla madre.
Passando all'esame della CTU depositata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dal ricorrente prima di intraprendere il presente giudizio, si osserva, anzitutto, che ausiliario ha posto in evidenza la circostanza che, nonostante il primo accesso sui luoghi di causa sia avvenuto alla fine di gennaio 2020, su un'area di complessivi mq 5000, che risultava investita da resti di coltivazioni pregresse, si rinvenivano ancora stagnazioni di acqua con sterpi nei solchi.
Per quanto concerne la descrizione dei luoghi e la collocazione del canale di bonifica rispetto al fondo per cui vi è causa, così riporta il CTU nella sua relazione, alla pagina 13 e ss.: “3 - Il lato perimetrale Sud è lambito dal Canale
Secondario 9 del;
nella fascia Controparte_3 ripariale adiacente, in destra idraulica, non si riscontra la folta vegetazione di canne palustri, ben rappresentata, di contro, nei tratti frontali, precedenti e seguenti. Il ricorrente dichiara di aver provveduto al taglio delle predette essenze, qualche settimana prima per permettere di visualizzare in modo più manifesto e significativo lo stato dei luoghi. Invero, lungo le opposte scarpate del suddetto alveo, si estende una densa macchia di canne comuni CP_4 donax ). Trattasi di una Graminacea erbacea, spontanea, perenne e resistente, che si riproduce facilmente per rizomi, avanzando ed invadendo a macchia d'olio nuove superfici;
in ambienti umidi e lungo gli argini di fiumi e stagni – come nella fattispecie - trova il suo habitat naturale, accrescendosi velocemente grazie ad un elevato tasso foto sintetico ed è invasiva, contrastando la crescita di altre essenze botaniche;
produce fusti cavi del diametro di cm 2-3 , alti , a maturità 4 – 5 mt , che per la loro densità creano siepi e frangivento. Il quadro, testé descritto, trova perfetta rispondenza nel caso in esame con la conseguenza di ridurre notevolmente l'impluvio del canale e di riversare parzialmente in esso porzioni di vegetazione basale vive e/o disseccate. Lo stesso alveo, a sezione trapezoidale e fondo in terra battuta, della originaria larghezza (distanza tra gli argini) di circa 10 mt, oggi si è ridotto a poco meno della metà. Le sponde laterali in froldo si presentano corrose per effetto delle acque defluenti e per l'assenza di protezioni con opere radienti e salienti. Il flusso liquido in esso contenuto (acqua di raccolta ) veicola molto lentamente – dando l'impressione di stagnare - mentre il suo livello superficiale (pelo liquido dell'acqua), al momento è , mediamente, di appena 25 – 35 cm inferiore a quello della superficie del fondo .
4 - Nel corso dei sopralluoghi , effettuati in giornate non piovose ( l'ultima precipitazione meteo risalirebbe ad oltre 2 mesi prima ) è emerso che l'intero appezzamento, pur in modo non uniforme, nello strato edafico colturale risultava caratterizzato da un glomerulo strutturale con un elevato grado di umidità, parzialmente imbibito, per effetto della progressiva occlusione dei pori dovuta alla presenza dell'acqua sotto la forza gravitazionale , determinando un GRADO di SATURAZIONE direttamente proporzionale al
VOLUME dell'acqua e indirettamente proporzionale al Volume dei pori;
lo strato epigeo constatato, ritenuto prossimo alla saturazione, è in grado di determinare una alterazione dell'equilibrio biologico degli elementi costituenti la ordinaria natura del terreno vegetale, con comprensibili ripercussioni sul processo produttivo delle colture”.
Il CTU ha evidenziato che, nel corso degli accessi che si sono susseguiti da gennaio 2020 per l'intero appezzamento, anche se in modo non uniforme, esso:
“...nello strato edafico colturale risultava caratterizzato da un glomerulo strutturale con un elevato grado di umidità, parzialmente imbibito, per effetto della progressiva occlusione dei pori dovuta alla presenza dell'acqua sotto la forza gravitazionale, determinando un GRADO di SATURAZIONE direttamente proporzionale al VOLUME dell'acqua e indirettamente proporzionale al Volume dei pori;
lo strato epigeo constatato , ritenuto prossimo alla saturazione…”.
Con riferimento all'orografia dei luoghi, poi, il CTU, rilevata la presenza di due corsi d'acqua interni al fondo e di due scoline, i cui volumi risultavano occupati da acqua stagnante nella parte terminale prossima all' innesto a qualche metro dal , ha ritenuto presumibile che nei periodi di piena riescano Controparte_5
a scaricare, con estrema difficoltà, solo parzialmente nell'alveo del Canale
Secondario N. 9, poiché la leggera depressione riscontrata tra la fascia di accesso e quella minore lungo il Canale 9 non permette al flusso veicolare di superare la pendenza che, in ogni caso, sussiste, seppur minima.
Ha concluso, affermando che le cause del mancato deflusso o del deflusso lento, relativo alla portata di acque piovane pervenute nel Canale Secondario N.
9 agli inizi del mese di ottobre 2019 siano ascrivibili ai mancati interventi di manutenzione ordinaria, ovvero: a) taglio periodico della densa vegetazione spontanea di canne comuni, con eliminazione dei rizomi;
2) pulizia ed asportazione di materiale solido sedimentato sul fondo del canale;
3) Raccolta ed asportazione di materiale eterogeneo pervenuto nel canale ( rami e resti di coltivazioni, buste e contenitori di plastica e materiale vario). A tal fine, ha evidenziato che la presenza della fitta vegetazione e del materiale solido sedimentato sul fondo hanno elevato il livello del pelo liquido della massa d'acqua e, nel contempo hanno opposto una resistenza sempre maggiore al veicolo liquido che attraversa il canale per scorrimento.
Nel compiere le valutazioni tecniche il CTU ha evidenziato, altresì, che: “I quantitativi di acqua provenienti da scoline e canali interni al fondo, realizzati per convogliarli nel Canale Secondario 9 - per la situazione venutasi a creare nello stesso canale consortile – si presume che , al momento dell'evento dannoso, lo stesso non era in grado di recepire altri volumi di liquido , per cui difficilmente nuovi volumi di liquido si sarebbero potuti riversare nel medesimo;
pertanto , se ne deduce che il loro eventuale contributo al mancato deflusso della massa di acqua nel Canale è da considerarsi nullo , in quanto lo stesso era già stato ridimensionato per altre cause “.
Nel replicare alle osservazioni dei CTP di parte resistente, il CTU ha aggiunto alla pag. 31 e ss. della relazione: “b) Quesito 4 : Pur nella considerazione della specifica morfologia dei luoghi, non c'è dubbio che la presenza rilevata dello sviluppo della rigogliosa vegetazione palustre, unitamente ad altre essenze erbacee, non solo rallenta il decorso del veicolo acquoso ma favorisce il sedimentarsi di materiali più pesanti con la conseguenza dell'innalzamento del livello del liquido e del rischio relativo …”.
Inoltre, sulla questione relativa alle caratteristiche orografiche dei luoghi il CTU ha evidenziato che la presenza rilevata di vegetazione spontanea, oltre a rallentare il flusso dell'acqua, ha determinato l'innalzamento del livello di acqua con le conseguenze inevitabili sul mancato deflusso di acqua dal terreno al canale.
Sulla scorta della CTU esperita nel procedimento di ATP, ritiene il Collegio che vi siano elementi utili per riconoscere che i danni lamentati dal ricorrente siano derivati dalla omessa manutenzione del canale di bonifica.
*
L'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali è il convenuto . Ed invero, l'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 PA stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”. Anche la legge Regione Campania n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed il canale in esame, in quanto canale di scolo, è un'opera di bonifica con funzione scolante.
In definitiva, in quanto custode del canale in questione, il è CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020): circostanza, quest'ultima, espressamente esclusa dal
CTU che ha attestato, anche sulla scorta di documentazione acquisita presso gli
Uffici competenti, che gli eventi metereologici avvenuti nei giorni 3 e 4 ottobre
2019 nella zona ove è ubicato il fondo condotto in fitto dal ricorrente non sono stati di carattere eccezionale. La sua valutazione risulta fondata sulle informazioni documentate ed allegate all'elaborato peritale fornite dall' U.O.D.
Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Giunta Regionale della
Campania, acquisite previa richiesta (a mezzo PEC da lui stesso inviata in data 6 febbraio 2020) dei dati pluviometrici. Il tecnico ha aggiunto, peraltro, che la stessa amministrazione comunale di Giugliano in Campania, competente per territorio, non risulta che abbia denunciato alla Regione Campania lo stato di calamità naturale in quel periodo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertata la responsabilità del resta da quantificare il cosiddetto CP_1 danno conseguenza, ovvero i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti a causa dei fatti di cui si discute. Innanzitutto, si rileva che le dichiarazioni dei due testi escussi hanno confermato che il terreno detenuto dal ricorrente era coltivato ad ortaggi, tra cui e MO. Parte_2
Per il calcolo dei danni, deve ritenersi inutile un rinnovo o integrazione della
CTU già esperita, come richiesta dal , tenuto conto che essa non è CP_1 fondata su elementi tali da giustificarne l'accoglimento e non è suffragata da elementi utili a sovvertire il ragionamento ed i dati tecnici già raccolti in fase di
ATP, tanto più se si considera che la richiesta medesima, in parte riconducibile a fini esplorativi, è connessa a questioni a cui il CTU ha già risposto nella pregressa fase ante causam di ATP.
In particolare, il CTU ha accertato che le colture in atto al momento dell'evento accaduto nei primi giorni di ottobre 2019 erano prossime alla raccolta,
l'ausiliario ha considerato le seguenti voci di calcolo: a) Mancati Redditi Percepiti relativi alla coltivazione delle NE;
b) Mancati Redditi Percepiti relativi alla coltivazione delle zucchine e MO sotto serra;
c) Mancati Redditi
Percepiti relativi alla coltivazione dei MO;
d) Sistemazione superficiale del predio e ripristino delle condizioni di coltivabilità con apporto di ammendanti e fertilizzanti onde integrare gli elementi chimici perduti per lisciviazione.
In proposito, va evidenziato che la domanda di danni connessa alla perdita del raccolto di zucchine non è stata formulata in ricorso, per cui, anche se risulta accertata la presenza di piantine ammalorate sul fondo, questa voce non potrà essere considerata ai fini della quantificazione dei danni.
Per il mancato reddito per la perdita di produzione riferita alla coltivazione di melanzane tipo Napoletana, il CTU ha calcolato che la parte destinata alla coltivazione di mq 5.000, al netto delle aree per i passaggi e distanza dal canale
(mq 1.392), risulta essere di (mq 5000 -1392) = mq 3608.
Ha rapportato l'area di mq 3608 alla fattura di acquisto delle piantine presso l'Azienda TI TA n. 2019/00510 del 05.07.2019, da cui risulta che sono state impiegate n. 3300 piantine, compatibili per l'area investita alla citata coltura.
L'ausiliario così annota nella perizia : “Avuto riguardo al Prezzario della Regione
Campani al Valore della Produzione Lorda Vendibile ( P.L.V. /Ha ) CP_6
- e , ai Prezzi e Spese delle diverse tipologie locali di NE coltivate in pien'aria (Stima Sintetica Comparativa), mediando i Valori acquisiti, si sono ottenuti i dati seguenti (franco azienda ) : P.L.V. ad Euro 27.000,00 (Resa ql
450 – Prezzo E.60,00), con le Spese di Produzione (Bilancio aziendale –
Sv+Q+Imp+Sa+St+BI+Bf ) già sostenute fino al momento del danno. Essendo il prodotto a maturazione scalare , con il trapianto avvenuto intorno alla metà di
Luglio – come dichiarato – ed inizio raccolta fine Settembre , alla data del 3 – 4
Ottobre , il conduttore, per sua stessa ammissione , avrebbe raccolto parte della produzione , stimata, anche in considerazione del ciclo produttivo , nel
20% ; sul prodotto non raccolto (80%)- andato perduto - , vanno detratte le relative spese , ammontanti mediamente nel 20% della relativa PLV;
per cui :
a) P.L.V. = (E.27.000,00 x 0,3608 x 0,80 ) = E. 7793,00; AT DD
Percepito relativo alle NE = E 7793,00 – 20% = Euro 6.234,00” .
Per il mancato reddito per la perdita di , il Parte_3 Pt_4
CTU ha evidenziato dalla documentazione in atti e da quanto riscontrato sui luoghi in occasione degli accessi che la , al momento Parte_5 dell'allagamento, era investita da coltivazione di e da Parte_6
, mentre la era investita totalmente a . Pt_7 Parte_8 Pt_7
Dalle fatture acquisite ha evidenziato che per i datterini sono state acquistate n.
1092 piantine, corrispondenti mediamente a metà serra.
La superficie delle serre, secondo i rilievi effettuati dal CTU, risultava pari a mq
900 cadauna ( mt 15 x 60 ). La residua area di mq 1000, come dichiarato dal ricorrente, non era messa a coltura.
Per i danno relativo alla perdita del raccolto di MOni il CTU ha seguito il ragionamento che segue: “Dal Prezzario SESIRCA della Regione Campania, per i si ricava una PLV di euro 22.500 (resa a ql 450 – prezzo E. Parte_6
50,00/ql) , mentre da informazioni e indagini fatte in loco – per prodotto simile , si è riscontrato una resa di ql 550/ha ed un prezzo medio di E . 90/ql per una
PLV di euro 49.500,00 /Ha, perciò con una PLV media di E. 22500 + 495000 / 2
- euro 36000,00 … avuto riguardo della maturazione scalare della produzione e della relativa protezione dovuta alla struttura serricola, si ritiene che almeno il
25% del prodotto sia stato recuperato …pertanto, passando ai calcoli, si ha : a)
Pomodorini-datterini “ coltivati per mq 450 ; AT Reddito : Pt_4
E.36000 x 0,0450 - 25% = Euro 1.215,00”. Per il mancato reddito per la perdita della produzione di MO Caspar sulla parte sita a sinistra del fondo di mq 3000, che risultava coltivata per mq
2405 (SAU), riferisce il CTU che sulla stessa erano state investite n. 9000 piantine come da Fattura n. 2019/00431 del 06.062019 (Azienda TI
TA); inoltre, riferisce che su di una piccola area, come risultante dalla fattura n. 2019/00510 (Azienda TI TA ) e dai sopralluoghi, erano state impiantate n. 91 piantine di NE SY a titolo sperimentale.
Basandosi sul Prezzario della Regione Campania, il CTU ha calcolato CP_6 che la PLV media si aggiri intorno ad € 18.000,00/Ha (Resa ql 600 – Prezzo E.
30.00), valori confermati anche dalle indagini fatte in loco. Ha ritenuto che trattandosi di coltura a maturazione a scalare, dal ciclo breve, con trapianto metà luglio, ha ritenuto che al momento dell'evento dannoso, un limitato raccolto sia stato eseguito, nella misura del 20%, per cui ha stimato che il mancato reddito ammonti ad € 3.463,00 (mancato reddito percepito: € 18.000
x mq 2405 – 20% = € 3.463,00).
In ultimo, per gli interventi di ripristino del terreno il CTU ha elencato le seguenti attività consistenti in: “a) ARATURA Profonda con interramento di laute concimazioni organiche;
b) SOMMINISTRAZIONE di Concimi minerali per recuperare gli elementi chimici perduti per lisciviazione;
c) SISTEMAZIONE
Superficiale per adeguamento della regimentazione delle acque piovane.
Avvalendosi del PREZZARIO per le opere di Miglioramento fondiario della
Regione Campania si ottiene: a) Aratura profonda a circa 80 cm , compreso ripasso e amminutamento : E. 800/Ha ; ed essendo le tare improduttive : mq
1392+1300+650+150 = 3492 ; si ha : (mq 10660 – 3492 ) x E. 800 = Euro
573,00 ; Spargimento di ammendante (Letame maturo o concime organico): ql
200/ha – Prezzo E. 5,0/ql ; ( Ha 0, 7168 x ql 200 x E. 5,0 ) = Euro 717,00; b)
Somministrazione di Concimi Minerali Complessi ( N – P – K ) con aggiunta di microelementi : Avuto riguardo all'attuale composizione mineralogica dello strato attivo : ql 8 /Ha - Prezzo E. 45,00 /ql ; (Ha 0,7168 x 8 x 45,00 ) = Euro
258,00”.
In totale, il CTU ha calcolato in euro 1.246,00 per il ripristino totale delle condizioni edafiche. Orbene, questo Collegio, anche con l'ausilio della sua componente tecnica, ritiene di poter aderire ai criteri di stima adottati dal consulente di ufficio, perché riconosciuti validi scientificamente, con esclusione del calcolo riferito al mancato reddito relativo alla coltivazione di zucchine poiché di tali coltivazioni non si fa menzione nel ricorso introduttivo.
***
Pertanto, questo Collegio ritiene di quantificare il danno come segue: €
10.912,00 per mancato reddito coltivazione melanzane e MO, come sopra specificato) ed € 1.246,00 per spese di bonifica e ripristino fertilità =TOTALE €
12.158.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ATP (13.6.2020) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U.
n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri forensi vigenti ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da
[...] contro il PT PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni
[...] altra istanza così provvede:
• accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento PA dei danni in favore di per € 12.158,00 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data dell'ATP (13-6-2020) fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il in PA persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite anticipate dal ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 1.1.70,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali del 15% sui compensi, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Mattia Palumbo, che ne ha fatto richiesta.
• Pone le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale nella relativa fase di ATP, a carico del resistente in persona del l.r.p.t. CP_1
Così deciso in Napoli, 5-3-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 543/2021 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 5.3.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Mattia Palumbo (C.F.: , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n.127
-RICORRENTE-
CONTRO
PA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessandro
Librino (C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Napoli, Via Monte di Dio n. 25
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato al
[...] (di seguito, “ ”) in data 1.2.2021 e PA CP_1 rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 12.10.2022,
[...] ha premesso: PT
-di essere affittuario di un fondo rustico sito in agro di Giugliano in Campania
(NA), località Licola, individuato in catasto al foglio 83/D, particella 576, dell'estensione di Ha 01.06.60, in virtù di contratto prodotto in atti;
- “il fondo in questione è diviso in tre appezzamenti che, all'inizio del mese di ottobre 2019, avevano le seguenti destinazioni: a) nel primo appezzamento (a destra per chi guarda il fondo dallo stradone interpoderale), di circa 5.000 mq, era coltivato a melanzane napoletane innestate, trapiantate a metà luglio con previsione di raccolta a scalare dalla fine di settembre fino alla fine di dicembre;
b) il secondo appezzamento, quello centrale, di complessivi 3.000 mq presenta due serre di 2.000 mq di cui la prima, quella a nord, coltivata con MOni, varietà Dolcisio, trapiantati a fine a fine giugno, con previsione di raccolta a scalare dalla fine di settembre a fine di ottobre. La terza parte del terreno, pari a circa 1.000 mq, situato nella parte terminale, era preparato per la semina, ma non era stato ancora investito a culture;
c) il terzo appezzamento (posto a sinistra per chi guarda dallo stradone interpoderale) di circa 3.000 mq era coltivato con MO varietà Caspar, con trapianto eseguito a fine luglio con previsione di raccolta a scalare dall'inizio di ottobre e fino ad inizio novembre.
Una piccola parte di tale appezzamento, pari a circa 60 mq, era coltivato con melanzane SY trapiantate per studiarne la vocazione del terreno;
- detto fondo, denominato “podere 10”, è delimitato ad est ed ovest da scoline ed a sud confina con il canale secondario del PA
, denominato “Nove”, che defluisce nel canale
[...] principale detto “degli Abbruzzesi”;
- nei giorni tre e quattro ottobre 2019, a seguito di abbondanti piogge e del cattivo stato di manutenzione dei canali del che non consentivano il CP_1 deflusso, le acque meteoriche invadevano il terreno condotto dal ricorrente e vi ristagnavano per diversi giorni, così da causare gravi danni al fondo e distruggendo le colture di NE, zucchine e MOni ivi presenti ed impedendo la semina nella parte terminale del secondo appezzamento già preparato ma non ancora investito da colture;
-la mancata manutenzione del canale da parte del ha determinato lo CP_1 sviluppo di una folta e rigogliosa vegetazione spontanea che, unitamente ai cascami vegetazionali ed al sedime terricolo, riduce notevolmente la portata al punto che, nei periodi piovosi, il canale non è in grado di svolgere la sua funzione di ricevere e smaltire le acque piovane e, in alcuni casi, l'acqua del canale si sversa sui terreni limitrofi”.
- a seguito dell'evento descritto, l'attuale ricorrente promuoveva un procedimento di ATP inscritto al R.G.V.G. n.2609/2019 del TRAP, presso la
Corte di Appello di Napoli, in cui si costituiva il ed eccepiva il CP_1 carattere di eccezionalità dell'evento, circostanza che veniva esclusa dal CTU.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa acquisizione agli atti Parte_1 di causa dell'ATP esperito, l'accertamento della responsabilità del in CP_1 relazione ai danni lamentati, con condanna dello stesso al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.19.165,00 così come determinata in sede di ATP ovvero quella somma maggiore o minore da determinarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
*
Si costituiva il in data 2.9.2024 ed eccepiva “l'inammissibilità e, CP_1 comunque, infondatezza della domanda – mancata prova delle circostanze dedotte”, di fatto contestando il valore probatorio della consulenza di parte con riferimento sia all'an che al quantum relativi alla domanda proposta dal ricorrente. Contestava, altresì, l'efficacia probatoria della relazione tecnica del
CTU, sollecitando per quest'ultima il rinnovo, evidenziando che l'ausiliario incaricato in sede di ATP non aveva tenuto conto delle caratteristiche olografiche del fondo, sito in una zona fortemente depressa che rende difficile il normale deflusso delle acque pluviali, adducendo che i canali erano sottoposti a continui lavori di sistemazione idraulica da parte del medesimo;
ha CP_1 contestato, inoltre, la CTU sia nella parte relativa alla individuazione delle cause, sia nella parte relativa alla quantificazione dei danni.
*
Con ordinanza del 10.9.2024, il G.D. ha ammesso la prova per testi articolata dal ricorrente in ricorso e nelle successive memorie. Espletato il mezzo istruttorio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata alla produzione di parte relativa al procedimento per ATP e depositata anche nel presente giudizio (contratto di affittanza agraria del 25.11.2004 stipulato con la
Regione Campania, avente durata di quindici anni). Inoltre, la legittimazione attiva risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la detenzione del fondo da parte del per destinarlo ad PT attività agricole.
La legittimazione passiva del , peraltro non contestata, verrà, invece, CP_1 delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all' convenuto a fronte del pregiudizio lamentato, tenuto conto che, CP_2 come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
Il ricorrente ha affermato che la causa del ristagno di acqua piovana sui terreni in questione dopo le piogge avvenute il 3 e 4 ottobre 2019 è stato il pessimo stato di manutenzione in cui si trovava, anche all'epoca dei fatti, il canale di bonifica: condizioni che hanno impedito il normale deflusso dell'acqua piovana.
Tra gli elementi di prova offerti, il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico alcune fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'evento riferito ai giorni 3-4.10.2019: fotografie non espressamente contestate dalla parte resistente da cui risulta per immagine che le coltivazioni erano invase dall'acqua. Entrambi i testi escussi, poi, ed , hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato l'avvenuto allagamento del mese di ottobre 2019.
La teste , che ha dichiarato di frequentare la famiglia e, in Tes_1 particolare, la madre del ricorrente, ha affermato di aver avuto accesso al fondo in diverse occasioni e che l'allagamento del terreno del ricorrente per acqua proveniente dal canale di bonifica, rappresenta una situazione;
riferisce che si tratta di un evento che si verifica frequentemente da almeno quindici anni e descrive il canale principale, il cui letto risulta rialzato, quasi parallelo al livello del piano di campagna, poiché invaso da canne che non consentono il deflusso di acqua: “… il canale principale non svuota perché è pieno di canne, il letto si è rialzato ed è diventato quasi parallelo con la campagna…”. Ha aggiunto, con riferimento alle coltivazioni: “…si vedevano solo le piantine tutte nell'acqua, che poi dopo alcuni giorni cominciano a marcire ovviamente…”.
Il teste (che ha dichiarato di recarsi nel fine settimana sul fondo per Tes_2 approvvigionarsi di ortaggi e verdure), a cui sono state mostrate nel corso della prova le fotografie allegate al ricorso introduttivo, ha espressamente riconosciuto i luoghi di causa riferiti allo stato dopo l'evento dannoso, precisando che il terreno si presentava interamente invaso da acqua e l'allagamento era avvenuto all'inizio del mese di ottobre 2019. Ha riferito che:
“…era tutto allagato aveva piovuto qualche giorno prima, non ricordo quanti esattamente, vidi che c'erano le NE i MOni era tutto allagato tutte le piante erano rovinate…”. H aggiunto: “Il fondo al centro aveva due serre, a destra e a sinistra il terreno coltivato, a melanzane;
i canali di scolo sono 4, il terreno è diviso in tre parti proprio da questi canali, che poi vanno nel canale principale che è sulla strada…Il canale principale era pieno d'erbacce e canne;
perciò, succede che il terreno si allaga”. Alla domanda se ha visto se sono stati fatti lavori di pulizia dopo questo allagamento ha risposto: “No”. Conferma, così come la teste , che il ricorrente coltiva personalmente il fondo in Tes_2 questione, lo stesso che in passato era coltivato dalla madre.
Passando all'esame della CTU depositata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dal ricorrente prima di intraprendere il presente giudizio, si osserva, anzitutto, che ausiliario ha posto in evidenza la circostanza che, nonostante il primo accesso sui luoghi di causa sia avvenuto alla fine di gennaio 2020, su un'area di complessivi mq 5000, che risultava investita da resti di coltivazioni pregresse, si rinvenivano ancora stagnazioni di acqua con sterpi nei solchi.
Per quanto concerne la descrizione dei luoghi e la collocazione del canale di bonifica rispetto al fondo per cui vi è causa, così riporta il CTU nella sua relazione, alla pagina 13 e ss.: “3 - Il lato perimetrale Sud è lambito dal Canale
Secondario 9 del;
nella fascia Controparte_3 ripariale adiacente, in destra idraulica, non si riscontra la folta vegetazione di canne palustri, ben rappresentata, di contro, nei tratti frontali, precedenti e seguenti. Il ricorrente dichiara di aver provveduto al taglio delle predette essenze, qualche settimana prima per permettere di visualizzare in modo più manifesto e significativo lo stato dei luoghi. Invero, lungo le opposte scarpate del suddetto alveo, si estende una densa macchia di canne comuni CP_4 donax ). Trattasi di una Graminacea erbacea, spontanea, perenne e resistente, che si riproduce facilmente per rizomi, avanzando ed invadendo a macchia d'olio nuove superfici;
in ambienti umidi e lungo gli argini di fiumi e stagni – come nella fattispecie - trova il suo habitat naturale, accrescendosi velocemente grazie ad un elevato tasso foto sintetico ed è invasiva, contrastando la crescita di altre essenze botaniche;
produce fusti cavi del diametro di cm 2-3 , alti , a maturità 4 – 5 mt , che per la loro densità creano siepi e frangivento. Il quadro, testé descritto, trova perfetta rispondenza nel caso in esame con la conseguenza di ridurre notevolmente l'impluvio del canale e di riversare parzialmente in esso porzioni di vegetazione basale vive e/o disseccate. Lo stesso alveo, a sezione trapezoidale e fondo in terra battuta, della originaria larghezza (distanza tra gli argini) di circa 10 mt, oggi si è ridotto a poco meno della metà. Le sponde laterali in froldo si presentano corrose per effetto delle acque defluenti e per l'assenza di protezioni con opere radienti e salienti. Il flusso liquido in esso contenuto (acqua di raccolta ) veicola molto lentamente – dando l'impressione di stagnare - mentre il suo livello superficiale (pelo liquido dell'acqua), al momento è , mediamente, di appena 25 – 35 cm inferiore a quello della superficie del fondo .
4 - Nel corso dei sopralluoghi , effettuati in giornate non piovose ( l'ultima precipitazione meteo risalirebbe ad oltre 2 mesi prima ) è emerso che l'intero appezzamento, pur in modo non uniforme, nello strato edafico colturale risultava caratterizzato da un glomerulo strutturale con un elevato grado di umidità, parzialmente imbibito, per effetto della progressiva occlusione dei pori dovuta alla presenza dell'acqua sotto la forza gravitazionale , determinando un GRADO di SATURAZIONE direttamente proporzionale al
VOLUME dell'acqua e indirettamente proporzionale al Volume dei pori;
lo strato epigeo constatato, ritenuto prossimo alla saturazione, è in grado di determinare una alterazione dell'equilibrio biologico degli elementi costituenti la ordinaria natura del terreno vegetale, con comprensibili ripercussioni sul processo produttivo delle colture”.
Il CTU ha evidenziato che, nel corso degli accessi che si sono susseguiti da gennaio 2020 per l'intero appezzamento, anche se in modo non uniforme, esso:
“...nello strato edafico colturale risultava caratterizzato da un glomerulo strutturale con un elevato grado di umidità, parzialmente imbibito, per effetto della progressiva occlusione dei pori dovuta alla presenza dell'acqua sotto la forza gravitazionale, determinando un GRADO di SATURAZIONE direttamente proporzionale al VOLUME dell'acqua e indirettamente proporzionale al Volume dei pori;
lo strato epigeo constatato , ritenuto prossimo alla saturazione…”.
Con riferimento all'orografia dei luoghi, poi, il CTU, rilevata la presenza di due corsi d'acqua interni al fondo e di due scoline, i cui volumi risultavano occupati da acqua stagnante nella parte terminale prossima all' innesto a qualche metro dal , ha ritenuto presumibile che nei periodi di piena riescano Controparte_5
a scaricare, con estrema difficoltà, solo parzialmente nell'alveo del Canale
Secondario N. 9, poiché la leggera depressione riscontrata tra la fascia di accesso e quella minore lungo il Canale 9 non permette al flusso veicolare di superare la pendenza che, in ogni caso, sussiste, seppur minima.
Ha concluso, affermando che le cause del mancato deflusso o del deflusso lento, relativo alla portata di acque piovane pervenute nel Canale Secondario N.
9 agli inizi del mese di ottobre 2019 siano ascrivibili ai mancati interventi di manutenzione ordinaria, ovvero: a) taglio periodico della densa vegetazione spontanea di canne comuni, con eliminazione dei rizomi;
2) pulizia ed asportazione di materiale solido sedimentato sul fondo del canale;
3) Raccolta ed asportazione di materiale eterogeneo pervenuto nel canale ( rami e resti di coltivazioni, buste e contenitori di plastica e materiale vario). A tal fine, ha evidenziato che la presenza della fitta vegetazione e del materiale solido sedimentato sul fondo hanno elevato il livello del pelo liquido della massa d'acqua e, nel contempo hanno opposto una resistenza sempre maggiore al veicolo liquido che attraversa il canale per scorrimento.
Nel compiere le valutazioni tecniche il CTU ha evidenziato, altresì, che: “I quantitativi di acqua provenienti da scoline e canali interni al fondo, realizzati per convogliarli nel Canale Secondario 9 - per la situazione venutasi a creare nello stesso canale consortile – si presume che , al momento dell'evento dannoso, lo stesso non era in grado di recepire altri volumi di liquido , per cui difficilmente nuovi volumi di liquido si sarebbero potuti riversare nel medesimo;
pertanto , se ne deduce che il loro eventuale contributo al mancato deflusso della massa di acqua nel Canale è da considerarsi nullo , in quanto lo stesso era già stato ridimensionato per altre cause “.
Nel replicare alle osservazioni dei CTP di parte resistente, il CTU ha aggiunto alla pag. 31 e ss. della relazione: “b) Quesito 4 : Pur nella considerazione della specifica morfologia dei luoghi, non c'è dubbio che la presenza rilevata dello sviluppo della rigogliosa vegetazione palustre, unitamente ad altre essenze erbacee, non solo rallenta il decorso del veicolo acquoso ma favorisce il sedimentarsi di materiali più pesanti con la conseguenza dell'innalzamento del livello del liquido e del rischio relativo …”.
Inoltre, sulla questione relativa alle caratteristiche orografiche dei luoghi il CTU ha evidenziato che la presenza rilevata di vegetazione spontanea, oltre a rallentare il flusso dell'acqua, ha determinato l'innalzamento del livello di acqua con le conseguenze inevitabili sul mancato deflusso di acqua dal terreno al canale.
Sulla scorta della CTU esperita nel procedimento di ATP, ritiene il Collegio che vi siano elementi utili per riconoscere che i danni lamentati dal ricorrente siano derivati dalla omessa manutenzione del canale di bonifica.
*
L'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali è il convenuto . Ed invero, l'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 PA stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”. Anche la legge Regione Campania n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed il canale in esame, in quanto canale di scolo, è un'opera di bonifica con funzione scolante.
In definitiva, in quanto custode del canale in questione, il è CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020): circostanza, quest'ultima, espressamente esclusa dal
CTU che ha attestato, anche sulla scorta di documentazione acquisita presso gli
Uffici competenti, che gli eventi metereologici avvenuti nei giorni 3 e 4 ottobre
2019 nella zona ove è ubicato il fondo condotto in fitto dal ricorrente non sono stati di carattere eccezionale. La sua valutazione risulta fondata sulle informazioni documentate ed allegate all'elaborato peritale fornite dall' U.O.D.
Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Giunta Regionale della
Campania, acquisite previa richiesta (a mezzo PEC da lui stesso inviata in data 6 febbraio 2020) dei dati pluviometrici. Il tecnico ha aggiunto, peraltro, che la stessa amministrazione comunale di Giugliano in Campania, competente per territorio, non risulta che abbia denunciato alla Regione Campania lo stato di calamità naturale in quel periodo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertata la responsabilità del resta da quantificare il cosiddetto CP_1 danno conseguenza, ovvero i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti a causa dei fatti di cui si discute. Innanzitutto, si rileva che le dichiarazioni dei due testi escussi hanno confermato che il terreno detenuto dal ricorrente era coltivato ad ortaggi, tra cui e MO. Parte_2
Per il calcolo dei danni, deve ritenersi inutile un rinnovo o integrazione della
CTU già esperita, come richiesta dal , tenuto conto che essa non è CP_1 fondata su elementi tali da giustificarne l'accoglimento e non è suffragata da elementi utili a sovvertire il ragionamento ed i dati tecnici già raccolti in fase di
ATP, tanto più se si considera che la richiesta medesima, in parte riconducibile a fini esplorativi, è connessa a questioni a cui il CTU ha già risposto nella pregressa fase ante causam di ATP.
In particolare, il CTU ha accertato che le colture in atto al momento dell'evento accaduto nei primi giorni di ottobre 2019 erano prossime alla raccolta,
l'ausiliario ha considerato le seguenti voci di calcolo: a) Mancati Redditi Percepiti relativi alla coltivazione delle NE;
b) Mancati Redditi Percepiti relativi alla coltivazione delle zucchine e MO sotto serra;
c) Mancati Redditi
Percepiti relativi alla coltivazione dei MO;
d) Sistemazione superficiale del predio e ripristino delle condizioni di coltivabilità con apporto di ammendanti e fertilizzanti onde integrare gli elementi chimici perduti per lisciviazione.
In proposito, va evidenziato che la domanda di danni connessa alla perdita del raccolto di zucchine non è stata formulata in ricorso, per cui, anche se risulta accertata la presenza di piantine ammalorate sul fondo, questa voce non potrà essere considerata ai fini della quantificazione dei danni.
Per il mancato reddito per la perdita di produzione riferita alla coltivazione di melanzane tipo Napoletana, il CTU ha calcolato che la parte destinata alla coltivazione di mq 5.000, al netto delle aree per i passaggi e distanza dal canale
(mq 1.392), risulta essere di (mq 5000 -1392) = mq 3608.
Ha rapportato l'area di mq 3608 alla fattura di acquisto delle piantine presso l'Azienda TI TA n. 2019/00510 del 05.07.2019, da cui risulta che sono state impiegate n. 3300 piantine, compatibili per l'area investita alla citata coltura.
L'ausiliario così annota nella perizia : “Avuto riguardo al Prezzario della Regione
Campani al Valore della Produzione Lorda Vendibile ( P.L.V. /Ha ) CP_6
- e , ai Prezzi e Spese delle diverse tipologie locali di NE coltivate in pien'aria (Stima Sintetica Comparativa), mediando i Valori acquisiti, si sono ottenuti i dati seguenti (franco azienda ) : P.L.V. ad Euro 27.000,00 (Resa ql
450 – Prezzo E.60,00), con le Spese di Produzione (Bilancio aziendale –
Sv+Q+Imp+Sa+St+BI+Bf ) già sostenute fino al momento del danno. Essendo il prodotto a maturazione scalare , con il trapianto avvenuto intorno alla metà di
Luglio – come dichiarato – ed inizio raccolta fine Settembre , alla data del 3 – 4
Ottobre , il conduttore, per sua stessa ammissione , avrebbe raccolto parte della produzione , stimata, anche in considerazione del ciclo produttivo , nel
20% ; sul prodotto non raccolto (80%)- andato perduto - , vanno detratte le relative spese , ammontanti mediamente nel 20% della relativa PLV;
per cui :
a) P.L.V. = (E.27.000,00 x 0,3608 x 0,80 ) = E. 7793,00; AT DD
Percepito relativo alle NE = E 7793,00 – 20% = Euro 6.234,00” .
Per il mancato reddito per la perdita di , il Parte_3 Pt_4
CTU ha evidenziato dalla documentazione in atti e da quanto riscontrato sui luoghi in occasione degli accessi che la , al momento Parte_5 dell'allagamento, era investita da coltivazione di e da Parte_6
, mentre la era investita totalmente a . Pt_7 Parte_8 Pt_7
Dalle fatture acquisite ha evidenziato che per i datterini sono state acquistate n.
1092 piantine, corrispondenti mediamente a metà serra.
La superficie delle serre, secondo i rilievi effettuati dal CTU, risultava pari a mq
900 cadauna ( mt 15 x 60 ). La residua area di mq 1000, come dichiarato dal ricorrente, non era messa a coltura.
Per i danno relativo alla perdita del raccolto di MOni il CTU ha seguito il ragionamento che segue: “Dal Prezzario SESIRCA della Regione Campania, per i si ricava una PLV di euro 22.500 (resa a ql 450 – prezzo E. Parte_6
50,00/ql) , mentre da informazioni e indagini fatte in loco – per prodotto simile , si è riscontrato una resa di ql 550/ha ed un prezzo medio di E . 90/ql per una
PLV di euro 49.500,00 /Ha, perciò con una PLV media di E. 22500 + 495000 / 2
- euro 36000,00 … avuto riguardo della maturazione scalare della produzione e della relativa protezione dovuta alla struttura serricola, si ritiene che almeno il
25% del prodotto sia stato recuperato …pertanto, passando ai calcoli, si ha : a)
Pomodorini-datterini “ coltivati per mq 450 ; AT Reddito : Pt_4
E.36000 x 0,0450 - 25% = Euro 1.215,00”. Per il mancato reddito per la perdita della produzione di MO Caspar sulla parte sita a sinistra del fondo di mq 3000, che risultava coltivata per mq
2405 (SAU), riferisce il CTU che sulla stessa erano state investite n. 9000 piantine come da Fattura n. 2019/00431 del 06.062019 (Azienda TI
TA); inoltre, riferisce che su di una piccola area, come risultante dalla fattura n. 2019/00510 (Azienda TI TA ) e dai sopralluoghi, erano state impiantate n. 91 piantine di NE SY a titolo sperimentale.
Basandosi sul Prezzario della Regione Campania, il CTU ha calcolato CP_6 che la PLV media si aggiri intorno ad € 18.000,00/Ha (Resa ql 600 – Prezzo E.
30.00), valori confermati anche dalle indagini fatte in loco. Ha ritenuto che trattandosi di coltura a maturazione a scalare, dal ciclo breve, con trapianto metà luglio, ha ritenuto che al momento dell'evento dannoso, un limitato raccolto sia stato eseguito, nella misura del 20%, per cui ha stimato che il mancato reddito ammonti ad € 3.463,00 (mancato reddito percepito: € 18.000
x mq 2405 – 20% = € 3.463,00).
In ultimo, per gli interventi di ripristino del terreno il CTU ha elencato le seguenti attività consistenti in: “a) ARATURA Profonda con interramento di laute concimazioni organiche;
b) SOMMINISTRAZIONE di Concimi minerali per recuperare gli elementi chimici perduti per lisciviazione;
c) SISTEMAZIONE
Superficiale per adeguamento della regimentazione delle acque piovane.
Avvalendosi del PREZZARIO per le opere di Miglioramento fondiario della
Regione Campania si ottiene: a) Aratura profonda a circa 80 cm , compreso ripasso e amminutamento : E. 800/Ha ; ed essendo le tare improduttive : mq
1392+1300+650+150 = 3492 ; si ha : (mq 10660 – 3492 ) x E. 800 = Euro
573,00 ; Spargimento di ammendante (Letame maturo o concime organico): ql
200/ha – Prezzo E. 5,0/ql ; ( Ha 0, 7168 x ql 200 x E. 5,0 ) = Euro 717,00; b)
Somministrazione di Concimi Minerali Complessi ( N – P – K ) con aggiunta di microelementi : Avuto riguardo all'attuale composizione mineralogica dello strato attivo : ql 8 /Ha - Prezzo E. 45,00 /ql ; (Ha 0,7168 x 8 x 45,00 ) = Euro
258,00”.
In totale, il CTU ha calcolato in euro 1.246,00 per il ripristino totale delle condizioni edafiche. Orbene, questo Collegio, anche con l'ausilio della sua componente tecnica, ritiene di poter aderire ai criteri di stima adottati dal consulente di ufficio, perché riconosciuti validi scientificamente, con esclusione del calcolo riferito al mancato reddito relativo alla coltivazione di zucchine poiché di tali coltivazioni non si fa menzione nel ricorso introduttivo.
***
Pertanto, questo Collegio ritiene di quantificare il danno come segue: €
10.912,00 per mancato reddito coltivazione melanzane e MO, come sopra specificato) ed € 1.246,00 per spese di bonifica e ripristino fertilità =TOTALE €
12.158.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ATP (13.6.2020) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U.
n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri forensi vigenti ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da
[...] contro il PT PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni
[...] altra istanza così provvede:
• accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento PA dei danni in favore di per € 12.158,00 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data dell'ATP (13-6-2020) fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il in PA persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite anticipate dal ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 1.1.70,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali del 15% sui compensi, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Mattia Palumbo, che ne ha fatto richiesta.
• Pone le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale nella relativa fase di ATP, a carico del resistente in persona del l.r.p.t. CP_1
Così deciso in Napoli, 5-3-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo