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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 316/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa AR LL IO Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. TI SO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 316/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via Borgo Ognissanti n. 50/r
letto il ricorso depositato il 9.9.2025;
letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. gestore della crisi nominato Persona_1
dall'OCC presso l'OCF;
convocati il debitore e il gestore della crisi all'udienza del 4.11.2025;
ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, avendo la società sede legale in Firenze;
rilevato che la società ricorrente è impresa minore, in quanto riporta i seguenti dati di bilancio:
a) attivo: anno 2024 € 159.418,00; anno 2023 € 186.414,00; anno 2022: € 125.575,00;
b) ricavi: anno 2024 € 148.082,00; anno 2023 € 171.199,00; anno 2022 € 166.281,00;
1 c) debiti complessivi: € 249.784,54;
rilevato che l'unico attivo oggi disponibile ammonta a € 36.577,23, ed è composto da beni strumentali, rimanenze e saldo di conto corrente;
considerato che la società si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lett. c), CCI;
rilevato in particolare, che la società è stato di insolvenza, in quanto è in liquidazione e, come risulta dai dati sopra riportati, l'attivo patrimoniale attualmente disponibile è di gran lunga inferiore ai debiti sociali;
ritenuto che la proposta sia ammissibile;
rilevato, inoltre, che la ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti “posteriori” alla liquidazione,
facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti soriti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via Borgo
[...]
Ognissanti n. 50/r, n. REA FI – 663893, C.F./P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
2 nomina
giudice delegato il dott. TI SO e liquidatore il dott. il quale Persona_1
farà pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero
della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì
effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
TI SO AR LL IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa AR LL IO Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. TI SO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 316/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via Borgo Ognissanti n. 50/r
letto il ricorso depositato il 9.9.2025;
letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. gestore della crisi nominato Persona_1
dall'OCC presso l'OCF;
convocati il debitore e il gestore della crisi all'udienza del 4.11.2025;
ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, avendo la società sede legale in Firenze;
rilevato che la società ricorrente è impresa minore, in quanto riporta i seguenti dati di bilancio:
a) attivo: anno 2024 € 159.418,00; anno 2023 € 186.414,00; anno 2022: € 125.575,00;
b) ricavi: anno 2024 € 148.082,00; anno 2023 € 171.199,00; anno 2022 € 166.281,00;
1 c) debiti complessivi: € 249.784,54;
rilevato che l'unico attivo oggi disponibile ammonta a € 36.577,23, ed è composto da beni strumentali, rimanenze e saldo di conto corrente;
considerato che la società si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lett. c), CCI;
rilevato in particolare, che la società è stato di insolvenza, in quanto è in liquidazione e, come risulta dai dati sopra riportati, l'attivo patrimoniale attualmente disponibile è di gran lunga inferiore ai debiti sociali;
ritenuto che la proposta sia ammissibile;
rilevato, inoltre, che la ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti “posteriori” alla liquidazione,
facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti soriti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via Borgo
[...]
Ognissanti n. 50/r, n. REA FI – 663893, C.F./P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
2 nomina
giudice delegato il dott. TI SO e liquidatore il dott. il quale Persona_1
farà pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero
della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì
effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
TI SO AR LL IO
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