Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2872
TAR
Sentenza 2 maggio 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di interesse della censura relativa alla tardività della memoria depositata dall'Autorità

    La Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse, non essendovi prova che il TAR sia stato indotto alla decisione impugnata a causa della memoria depositata dall'Autorità. Inoltre, la sentenza appellata non richiama in alcun passaggio le osservazioni svolte dall'Autorità nella citata memoria, e anche a volerla ritenere tardiva, non si potrebbe, per questo solo fatto, ritenere che l'intera sentenza impugnata sia affetta da un vizio ineliminabile.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 88, comma 1, lett. d) c.p.a. per assenza di una concisa esposizione dei motivi

    La sentenza ha dedicato un paragrafo alla descrizione dei fatti e un altro alla trattazione delle tematiche, dimostrando di essersi prefigurata i fatti sottesi al provvedimento impugnato. La motivazione della sentenza non deve necessariamente richiamare tutti i fatti e argomenti dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti provati e rilevanti ai fini della decisione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 177/2005 per indeterminatezza della norma sanzionatoria

    La Sezione ha ritenuto che la portata precettiva delle norme richiamate fosse già stata chiarita dalla giurisprudenza formatasi in materia, dovendosi pertanto ritenere i precetti violati sufficientemente precisi. I concetti di 'sequenze particolarmente crude o brutali', 'scene che possano creare turbamento' e 'notizie che possono nuocere alla integrità psichica o morale dei minori' sono agevolmente determinabili tenendo conto del risultato concreto producibile nella psiche del minore e del lessico comune.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alla competenza ad avviare il procedimento sanzionatorio e alla collaborazione con il Comitato TV e minori

    L'art. 1, comma 7, della L. n. 249/1997 conferisce all'Autorità il potere di redistribuire le competenze interne. Il regolamento di procedura sanzionatoria ha previsto che il procedimento sia avviato con atto di contestazione notificato dal direttore competente, e l'organo collegiale (CSP) adotta il provvedimento sanzionatorio. Il principio di collaborazione tra CSP e Comitato TV e minori, previsto dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 177/05, implica una forma di collaborazione informale che non richiede l'espressione di pareri formali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/81 per assenza di colpa della RAI

    La censura sull'indeterminatezza della norma è stata respinta nelle considerazioni precedenti. In materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui la colpa è presunta, fatta salva la dimostrazione del contrario da parte dell'incolpato. Sono stati ravvisati indici di colpevolezza nella scelta di mandare in onda, in fascia protetta, file audio in cui minori riferivano fatti estremamente gravi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2872
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2872
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo