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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 4/12/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.06), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Versaci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alife (CE), Via Anfiteatro n. 100, giusta delega in atti appellante
E in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Gennari elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale –
Piazza Ridolfi n. 1, giusta delega in atti. CP_1 appellati
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 29.08.2025, il sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 153/2025, depositata in Cancelleria il 29.08.2025, con CP_1 cui è stata rigettata l'opposizione al verbale n. 32213V della Polizia Municipale di emesso CP_1 il 10.11.2023 e contestato nell'immediato, con cui era stata accertata la violazione dell'all'art. 154 commi 3a-8 d. l.vo n. 285/1992 (rubricato come “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”).
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto prevalenti le dichiarazioni rese dal verbalizzante, intervenuto successivamente al sinistro, senza aver assistito direttamente alla dinamica;
- erronea interpretazione dell'art. 154 C.d.S. poiché la violazione contestata non trova riscontro nelle risultanze processuali (la manovra effettuata era regolare, mentre la collisione è stata determinata da un sorpasso a destra illecito del veicolo antagonista)
- mancanza di prova certa e travisamento dei rilievi planimetrici,
- violazione del principio del giusto processo perché il Giudice ha attribuito valore dirimente a elementi di parte resistente, senza dare adeguata valutazione delle deduzioni difensive e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'opponente.
Con comparsa del 24.10.2025 si è costituito l'appellato deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 4.12.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 4.12.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Dall'esame degli atti del primo grado di giudizio emerge che la Polizia Locale ha accertato che l'autovettura Mazda CX-3 targata FA430FY, condotta da percorreva la via Parte_1
BE in direzione di P.zza Dalmazia.
Giunto all'altezza del civico 3 stante alla sua destra, ove è presente un imbocco di passo carrabile regolarmente autorizzato, effettuava manovra di svolta a destra per poter accedere all'area di parcheggio presente all'interno del suddetto passo carrabile come dallo stesso riferito. In tale fase veniva a collisione fronto-laterale con l'autovettura Peugeot 2008 targata GA167ZB condotta da , che percorreva la via BE nello stesso senso di marcia della Parte_2
circolando alla destra del suddetto veicolo. CP_2 L'urto si concretizzava tra la parte anteriore angolare sinistra del veicolo della sig.ra e la Pt_2 fiancata laterale posteriore destra del veicolo condotto dall'attuale appellante. Sul manto stradale bagnato non sono state tracce ascrivibili all'occorso. I suddetti mezzi venivano rilevati nella posizione di quiete post-urto come si evince dai rilevi fotografici.
Posta questa ricostruzione del sinistro basata sui rilievi effettuati dalle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, il Giudice di pace ha correttamente motivato in merito alla dinamica dell'incidente stradale valorizzando non solo il dato documentale, ma anche la testimonianza dell'agente ed evidenziando che la ricostruzione fornita dall'opponente, Testimone_1 ovvero che il veicolo antagonista avesse effettuato un sorpasso a destra, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio di primo grado.
I motivi di impugnazione non trovano fondamento in quanto, a prescindere dalla fidefecienza degli atti della Polizia Municipale, il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua decisione, in base al principio della libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, le risultanze probatorie comunali.
La tesi dell'odierno appellato, ovvero che la collisione sia stata una conseguenza di “sorpasso a destra illecito del veicolo antagonista”, non trova, come giustamente evidenziato nella sentenza impugnata, alcun riscontro fattuale stante le dichiarazioni dell'agente accertatore che non si è limitato ad esprimere una semplice valutazione, ma ha effettuato una diretta ricostruzione dell'accaduto a seguito di analisi della situazione in fatto esistente risultando, quindi, ancorata a dati concreti.
Da ultimo, deve rilevarsi che il terzo e il quarto motivo di impugnazione sono inammissibili in quanto formulati in maniera assolutamente generica senza la specifica indicazione del punto della sentenza impugnato.
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione fino 1.100,00 €), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 153/2025 del Giudice di Pace di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così CP_1 provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 4.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 4/12/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.06), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Versaci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alife (CE), Via Anfiteatro n. 100, giusta delega in atti appellante
E in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Gennari elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale –
Piazza Ridolfi n. 1, giusta delega in atti. CP_1 appellati
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 29.08.2025, il sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 153/2025, depositata in Cancelleria il 29.08.2025, con CP_1 cui è stata rigettata l'opposizione al verbale n. 32213V della Polizia Municipale di emesso CP_1 il 10.11.2023 e contestato nell'immediato, con cui era stata accertata la violazione dell'all'art. 154 commi 3a-8 d. l.vo n. 285/1992 (rubricato come “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”).
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto prevalenti le dichiarazioni rese dal verbalizzante, intervenuto successivamente al sinistro, senza aver assistito direttamente alla dinamica;
- erronea interpretazione dell'art. 154 C.d.S. poiché la violazione contestata non trova riscontro nelle risultanze processuali (la manovra effettuata era regolare, mentre la collisione è stata determinata da un sorpasso a destra illecito del veicolo antagonista)
- mancanza di prova certa e travisamento dei rilievi planimetrici,
- violazione del principio del giusto processo perché il Giudice ha attribuito valore dirimente a elementi di parte resistente, senza dare adeguata valutazione delle deduzioni difensive e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'opponente.
Con comparsa del 24.10.2025 si è costituito l'appellato deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 4.12.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 4.12.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Dall'esame degli atti del primo grado di giudizio emerge che la Polizia Locale ha accertato che l'autovettura Mazda CX-3 targata FA430FY, condotta da percorreva la via Parte_1
BE in direzione di P.zza Dalmazia.
Giunto all'altezza del civico 3 stante alla sua destra, ove è presente un imbocco di passo carrabile regolarmente autorizzato, effettuava manovra di svolta a destra per poter accedere all'area di parcheggio presente all'interno del suddetto passo carrabile come dallo stesso riferito. In tale fase veniva a collisione fronto-laterale con l'autovettura Peugeot 2008 targata GA167ZB condotta da , che percorreva la via BE nello stesso senso di marcia della Parte_2
circolando alla destra del suddetto veicolo. CP_2 L'urto si concretizzava tra la parte anteriore angolare sinistra del veicolo della sig.ra e la Pt_2 fiancata laterale posteriore destra del veicolo condotto dall'attuale appellante. Sul manto stradale bagnato non sono state tracce ascrivibili all'occorso. I suddetti mezzi venivano rilevati nella posizione di quiete post-urto come si evince dai rilevi fotografici.
Posta questa ricostruzione del sinistro basata sui rilievi effettuati dalle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, il Giudice di pace ha correttamente motivato in merito alla dinamica dell'incidente stradale valorizzando non solo il dato documentale, ma anche la testimonianza dell'agente ed evidenziando che la ricostruzione fornita dall'opponente, Testimone_1 ovvero che il veicolo antagonista avesse effettuato un sorpasso a destra, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio di primo grado.
I motivi di impugnazione non trovano fondamento in quanto, a prescindere dalla fidefecienza degli atti della Polizia Municipale, il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua decisione, in base al principio della libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, le risultanze probatorie comunali.
La tesi dell'odierno appellato, ovvero che la collisione sia stata una conseguenza di “sorpasso a destra illecito del veicolo antagonista”, non trova, come giustamente evidenziato nella sentenza impugnata, alcun riscontro fattuale stante le dichiarazioni dell'agente accertatore che non si è limitato ad esprimere una semplice valutazione, ma ha effettuato una diretta ricostruzione dell'accaduto a seguito di analisi della situazione in fatto esistente risultando, quindi, ancorata a dati concreti.
Da ultimo, deve rilevarsi che il terzo e il quarto motivo di impugnazione sono inammissibili in quanto formulati in maniera assolutamente generica senza la specifica indicazione del punto della sentenza impugnato.
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione fino 1.100,00 €), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 153/2025 del Giudice di Pace di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così CP_1 provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 4.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)