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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3536/2017
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3536/2017 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. CIRILLO SERENA Parte_1 Per l'avv. ORLANDO FABIO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alla nota di deposito del 1.04.2025, dando congiuntamente atto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state compensate con quelle dovute dalla opposta all'opponente; chiedono, pertanto, congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIRILLO SERENA, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN MARCO N. 4, , presso il Pt_1 difensore avv. CIRILLO SERENA
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Controparte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliata in , PIAZZA DELLA VITTORIA N. 10, presso il Pt_1 difensore avv. ORLANDO FABIO
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2017, ha proposto tempestiva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1142/2017, provvisoriamente esecutivo, di questo
Tribunale, che le ingiungeva di pagare alla sua ex dipendente la somma di euro Controparte_1
38.317,44 lordi, oltre agli accessori e alle spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di
TFR/TFS.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) l'indisponibilità delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, per intervenuto sequestro conservativo;
b) l'integrale compensazione delle somme dovute a titolo di TFR/TFS con quanto dovuto dall'opposta a favore dell'opponente per lo svolgimento di attività libero professionale incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti.
Pertanto, l'opponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1142/2017; - nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile, nonché ingiusto ed illegittimo;
- condannare la sig.ra al CP_1
2 pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre spese generali, oltre accessori, costituiti dagli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Ateneo”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in Controparte_1
quanto infondato, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti dei 4/5 della somma dallo stesso portata, considerato che, con ordinanza n. 158/2017, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, disponeva il sequestro conservativo di 1/5 della predetta somma.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto è stata accolta dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento, con ordinanza del 21.04.2018.
All'udienza del 27.10.2020, il procuratore di parte opponente ha insistito nell'istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinnanzi alla
Corte dei Conti;
il procuratore di parte opposta, preso atto della disponibilità espressa da parte opponente a non richiedere in via esecutiva il pagamento delle spese legali liquidate dalla Corte
d'Appello di Firenze con la sentenza n. 844/2019, non si è opposto alla richiesta di sospensione del presente giudizio.
Con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale - rilevato che: parte ingiungente ha agito in via monitoria nei confronti dell'università ingiunta per il pagamento del TFR;
parte opponente ha eccepito che il predetto TFR è oggetto di sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale della Toscana, nei limiti del quinto, nell'ambito del relativo giudizio di responsabilità erariale (v. doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte opponente e n. 4 del fascicolo di parte opposta); è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 844/2019, emessa nell'ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento intimato alla opposta dall'università opponente, risultando tuttora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione;
il giudizio di responsabilità erariale è tuttora pendente (con prossima udienza fissata al 23.06.2021), mentre sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia della Corte d'Appello di
Firenze – ha disposto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinnanzi alla Corte dei Conti.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, parte opponente ha tempestivamente riassunto il giudizio sospeso, dando atto del deposito della sentenza della Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale
Centrale di Appello, n. 218 del 6.09.2024, che riformava parzialmente la sentenza di primo grado n.
110/2023, modificando l'importo complessivo dovuto dalla odierna opposta a favore dell'ateneo, nella misura di € 133.367,58, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, confermandola per il resto - sentenza comunicata
3 all'opponente a mezzo PEC in data 11.09.2024 -, e dando, altresì, atto che l'opposta comunicava, con nota del 30.10.2024, la propria volontà di aderire ad un piano di rateizzazione di quanto dovuto all' , affermando che “come già indicato nella Sua pec del 26/09/2024 la prima rata di CP_2
pagamento potrebbe essere rappresentata dalla somma corrispondente al TFR che mi doveva pagare
l'Università alla fine del mio rapporto di lavoro nel 2015, somma che all'epoca era stata determinata in € 38.317,44 e che non mi è mai stata liquidata. Ovviamente con abbandono a spese compensate del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 3536/17 sospeso in attesa della definizione della procedura davanti alla Corte dei Conti” (v. pag. n. 16 del ricorso in riassunzione).
In data 8.01.2025, parte opposta ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore.
Con nota di deposito del 24.01.2025, parte opponente ha depositato la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza del 4.04.2025 a parte opposta.
Con nota di deposito del 1.04.2025, sottoscritta anche dalle parti personalmente, le parti hanno dato congiuntamente atto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state compensate con quelle dovute dall'opposta all'opponente sulla base della suindicata pronuncia della Corte dei Conti, chiedendo, pertanto, congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
All'odierna udienza, le parti hanno richiamato il contenuto della predetta nota di deposito, concludendo conformemente alla stessa.
La causa, pervenuta a questo giudice in data 3.03.2020 e così riassunta, è stata, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
In particolare, nell'opposizione a decreto ingiuntivo (avente ad oggetto oltre alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, anche l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza), la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, ex art. 100 c.p.c., travolge necessariamente
4 anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che, pertanto, deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione dell'ingiunzione
(v., ex multis, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, Cass. sent. n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000,
Cass. sent. n. 13085/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, le parti hanno dato congiuntamente atto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state compensate con quelle dovute dall'opposta all'opponente sulla base della suindicata pronuncia della Corte dei Conti, chiedendo, pertanto, congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Ciò posto, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le stesse, in conseguenza dell'intervenuta compensazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto con quelle dovute dall'opposta all'opponente sulla base della suindicata pronuncia della Corte dei Conti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese processuali
Atteso l'intervenuto accordo tra le parti sul punto, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1142/2017 di questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3536/2017 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. CIRILLO SERENA Parte_1 Per l'avv. ORLANDO FABIO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alla nota di deposito del 1.04.2025, dando congiuntamente atto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state compensate con quelle dovute dalla opposta all'opponente; chiedono, pertanto, congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIRILLO SERENA, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN MARCO N. 4, , presso il Pt_1 difensore avv. CIRILLO SERENA
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Controparte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliata in , PIAZZA DELLA VITTORIA N. 10, presso il Pt_1 difensore avv. ORLANDO FABIO
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2017, ha proposto tempestiva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1142/2017, provvisoriamente esecutivo, di questo
Tribunale, che le ingiungeva di pagare alla sua ex dipendente la somma di euro Controparte_1
38.317,44 lordi, oltre agli accessori e alle spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di
TFR/TFS.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) l'indisponibilità delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, per intervenuto sequestro conservativo;
b) l'integrale compensazione delle somme dovute a titolo di TFR/TFS con quanto dovuto dall'opposta a favore dell'opponente per lo svolgimento di attività libero professionale incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti.
Pertanto, l'opponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1142/2017; - nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile, nonché ingiusto ed illegittimo;
- condannare la sig.ra al CP_1
2 pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre spese generali, oltre accessori, costituiti dagli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Ateneo”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in Controparte_1
quanto infondato, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti dei 4/5 della somma dallo stesso portata, considerato che, con ordinanza n. 158/2017, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, disponeva il sequestro conservativo di 1/5 della predetta somma.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto è stata accolta dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento, con ordinanza del 21.04.2018.
All'udienza del 27.10.2020, il procuratore di parte opponente ha insistito nell'istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinnanzi alla
Corte dei Conti;
il procuratore di parte opposta, preso atto della disponibilità espressa da parte opponente a non richiedere in via esecutiva il pagamento delle spese legali liquidate dalla Corte
d'Appello di Firenze con la sentenza n. 844/2019, non si è opposto alla richiesta di sospensione del presente giudizio.
Con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale - rilevato che: parte ingiungente ha agito in via monitoria nei confronti dell'università ingiunta per il pagamento del TFR;
parte opponente ha eccepito che il predetto TFR è oggetto di sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale della Toscana, nei limiti del quinto, nell'ambito del relativo giudizio di responsabilità erariale (v. doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte opponente e n. 4 del fascicolo di parte opposta); è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 844/2019, emessa nell'ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento intimato alla opposta dall'università opponente, risultando tuttora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione;
il giudizio di responsabilità erariale è tuttora pendente (con prossima udienza fissata al 23.06.2021), mentre sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia della Corte d'Appello di
Firenze – ha disposto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinnanzi alla Corte dei Conti.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, parte opponente ha tempestivamente riassunto il giudizio sospeso, dando atto del deposito della sentenza della Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale
Centrale di Appello, n. 218 del 6.09.2024, che riformava parzialmente la sentenza di primo grado n.
110/2023, modificando l'importo complessivo dovuto dalla odierna opposta a favore dell'ateneo, nella misura di € 133.367,58, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, confermandola per il resto - sentenza comunicata
3 all'opponente a mezzo PEC in data 11.09.2024 -, e dando, altresì, atto che l'opposta comunicava, con nota del 30.10.2024, la propria volontà di aderire ad un piano di rateizzazione di quanto dovuto all' , affermando che “come già indicato nella Sua pec del 26/09/2024 la prima rata di CP_2
pagamento potrebbe essere rappresentata dalla somma corrispondente al TFR che mi doveva pagare
l'Università alla fine del mio rapporto di lavoro nel 2015, somma che all'epoca era stata determinata in € 38.317,44 e che non mi è mai stata liquidata. Ovviamente con abbandono a spese compensate del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 3536/17 sospeso in attesa della definizione della procedura davanti alla Corte dei Conti” (v. pag. n. 16 del ricorso in riassunzione).
In data 8.01.2025, parte opposta ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore.
Con nota di deposito del 24.01.2025, parte opponente ha depositato la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza del 4.04.2025 a parte opposta.
Con nota di deposito del 1.04.2025, sottoscritta anche dalle parti personalmente, le parti hanno dato congiuntamente atto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state compensate con quelle dovute dall'opposta all'opponente sulla base della suindicata pronuncia della Corte dei Conti, chiedendo, pertanto, congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
All'odierna udienza, le parti hanno richiamato il contenuto della predetta nota di deposito, concludendo conformemente alla stessa.
La causa, pervenuta a questo giudice in data 3.03.2020 e così riassunta, è stata, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
In particolare, nell'opposizione a decreto ingiuntivo (avente ad oggetto oltre alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, anche l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza), la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, ex art. 100 c.p.c., travolge necessariamente
4 anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che, pertanto, deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione dell'ingiunzione
(v., ex multis, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, Cass. sent. n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000,
Cass. sent. n. 13085/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, le parti hanno dato congiuntamente atto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state compensate con quelle dovute dall'opposta all'opponente sulla base della suindicata pronuncia della Corte dei Conti, chiedendo, pertanto, congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Ciò posto, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le stesse, in conseguenza dell'intervenuta compensazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto con quelle dovute dall'opposta all'opponente sulla base della suindicata pronuncia della Corte dei Conti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese processuali
Atteso l'intervenuto accordo tra le parti sul punto, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1142/2017 di questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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