Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2017, proposto dal sig. Cosmo Ivo Gallinaro, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Falzone, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Colletta in Latina, via Nervi Torre 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Gaeta n. 377 del 18 settembre 2017, che ha ordinato al ricorrente la “ demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi ” sul proprio terreno in località S.Vito-Cologna;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l'atto impugnato.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. AS LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Gaeta n. 377 del 18 settembre 2017, recante l’ordine di “ demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi ” realizzate sul suo terreno in località S.Vito-Cologna.
2 – In particolare, in esito ad un sopralluogo condotto dall’ente locale è risultato che il ricorrente ha realizzato nel suo complesso agrituristico, sito in una zona soggetta ai vincoli paesistico, idrogeologico e sismico, senza titolo edilizio nonché senza i pareri prescritti dalle autorità tutorie dei predetti vincoli, una serie di interventi come di seguito descritti:
- corpo A: la realizzazione di opere di ampliamento, la realizzazione di un fabbricato ad un piano fuori terra di forma planimetrica rettangolare della superficie di mq. 99 circa e altezza esterna circa m.3.40 nonché la pavimentazione esterna dell’area per complessivi mq. 105;
- corpo B: l’ampliamento del piano terra e la realizzazione del primo piano per circa mq. 63 circa;
- corpo C: l’ampliamento di circa mq 62 e la realizzazione di portici pavimentati per circa mq. 200;
- corpo D: l’aumento di volumetria e la realizzazione di un fabbricato in muratura ad un piano fuori terra di circa mq.79 a forma planimetrica rettangolare, con copertura piana a terrazzo, di circa mq.165.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti mezzi:
i) il Comune, nel descrivere le opere compiute dal ricorrente senza titolo edilizio, le avrebbe semplicisticamente accomunate senza darne una qualificazione giuridica, mentre avrebbe dovuto qualificare giuridicamente i tipi di ogni singolo intervento ritenuto abusivo, onde consentirne la sussunzione nella propria fattispecie di illecito;
ii) gli interventi di cui è stata ordinata la demolizione, esaminati singolarmente, ove non rientranti in attività edilizia libera, avrebbero al più richiesto una CILA o una SCIA; solo un intervento effettuato in parziale difformità dal titolo abilitativo sarebbe stato suscettibile di dar luogo alla fiscalizzazione dell’illecito di cui agli artt. 34 d.P.R. n. 380/2001 e 18 l. r. Lazio n. 15/2008.
Lo stesso ricorrente ha, poi, informato di aver presentato al comune di Gaeta, in data 20 dicembre 2017, apposita istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
4 – In vista dell’udienza, il ricorrente ha ribadito le proprie tesi e in più ha dedotto che l’ordinanza impugnata, per effetto della presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità, sarebbe divenuta inefficace; conseguentemente, il presente giudizio sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
5 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
6 – Ciò premesso, ad avviso del Collegio, è assorbente il rilievo per cui risulta agli atti di causa la presentazione, da parte del ricorrente, in data successiva all’ordinanza di demolizione, di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 con riferimento ai manufatti colpiti dalla predetta ordinanza.
6.1 - Sul punto, il Tribunale non ravvisa gli estremi per discostarsi dalla sua recente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, nn. 219, 865, 888, 1144/2025) e quindi reputa di dover confermare la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, produce l’effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento, e quindi improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che “ il riesame dell’abusività dell’opera provocato da tale istanza, sia pure al fine di verificare l’eventuale sanabilità di quanto costruito, ex se comporta la necessaria adozione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento oggetto di gravame, dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l’amministrazione comunale dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi ” (cfr. Cons. St., V, n. 7203/2024 e in senso analogo, cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 5267/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 3198/2023; id., II, n. 3139/2023; Cons. St., IV, n. 570/2013; id., n. 5090/2013; id., n. 4241/2013; id., n. 2185/2012; id., n. 2844/2010; id., V, n. 3990/2014; id., n. 3143/2014; T.A.R. Veneto, II, n. 901/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2381/2019; T.A.R. Campania, Napoli, n. 749/2017 T.A.R. Lazio, Roma, II- ter , n. 1960/2015; id., n. II- bis , n. 6980/2017; id., n. 6979/2017; id., n. 6688/2017; id., n. 11550/2017).
Nelle condivisibili decisioni testé richiamate, si ribadisce, in sostanza, che la presentazione, da parte del destinatario di un ordine di demolizione, di una domanda di condono o sanatoria relativa alle opere sanzionate, comporta in ogni caso l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione, perché, determinando detta istanza l’obbligo per il Comune di valutarla con annessa necessità di assumere un nuovo provvedimento repressivo conseguente alla sua definizione, fa perdere efficacia all’originario provvedimento repressivo, che non può più essere portato ad esecuzione.
Ne consegue che la richiesta di sanatoria, innescando una scansione procedimentale suscettibile di sfociare in un nuovo provvedimento eventualmente lesivo, vale a rendere il ricorso all’esame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6.2 - Detto orientamento risulta, a parere del Collegio, preferibile rispetto a quello volto a ritenere che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità successiva all’ordinanza di demolizione, determina la sospensione di quest’ultima.
In particolare, tale ultimo orientamento non tiene adeguato conto del fatto che:
- anche l’istanza di accertamento di conformità è riconducibile al novero delle sanatorie; a tale stregua, nel silenzio della legge, non si comprende il motivo della diversità degli effetti esplicati sul titolo demolitorio già adottato rispettivamente dalla successiva istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (sospensione) e dalle restanti tipologie di sanatoria (inefficacia);
- non risultano ravvisabili i presupposti di legge per ritenere sospeso nell’efficacia l’ordine di demolizione già emesso; la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo è, infatti, disciplinata dall’art. 21 quater della l. n. 241/1990, il quale prevede (comma primo) che “ i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo ” e che (secondo comma, primo periodo) “ L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge ”; ciò posto, nel caso di ordine di demolizione seguito da istanza di accertamento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non sono rinvenibili previsioni di legge o prescrizioni provvedimentali inerenti alla sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione demolitoria; né tale efficacia è sospesa dall’organo emanante o da altro previsto dalla legge;
- anche nel caso di rigetto tacito della predetta istanza, l’Amministrazione è comunque chiamata a rinnovare il procedimento sanzionatorio sulla base dell'accertata non sanabilità dei manufatti e a rieditare il potere con un atto che, sebbene avente lo stesso tenore della misura demolitoria già adottata, non può ritenersi meramente confermativo di quest’ultima, se non altro perché reca nuovi termini di adempimento; ne consegue che, in questo caso, l’interesse al ricorso, si sposta sulla nuova determinazione sanzionatoria.
6.3 - Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che l’ordinanza di demolizione in questa sede gravata ha perduto efficacia per effetto della presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di accertamento di conformità, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con assorbimento di ogni altra censura e/o questione.
7 – Le spese di lite possono essere compensate in presenza delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HI TR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AS LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LI | HI TR |
IL SEGRETARIO