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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2024, n. 38842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38842 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI LL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 07/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38842 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a LL LI il 12 febbraio 2024, in conseguenza del suo arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 (TU. stup.), avvenuto il 19 aprile 2024, dichiarando che la pena irrogata al ricorrente doveva essere scontata per intero. 2. Avverso questa ordinanza LL LI, a mezzo dell'avv. Ermanno PI, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato. Si deduceva, in proposito, che il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale del Magistrato di sorveglianza di Varese era stato notificato a LL LI il 20 aprile 2024, e che, nel relativo verbale di notifica, il detenuto aveva dichiarato di nominare quale suo difensore di fiducia l'avv. Ermanno PI, che veniva informato della nomina, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Tuttavia, tale verbale di nomina non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 7 maggio 2024, senza che lo stesso fosse stato notificato al difensore di fiducia del condannato, ma a un diverso difensore d'ufficio, l'avv. Danilo Zucchiatti. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LL LI è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese, era stato notificato a LL LI il 20 aprile 2024. In sede di redazione del verbale di notifica del decreto, il detenuto aveva dichiarato al personale di polizia penitenziaria che procedeva di nominare l'avv. Ermanno PI quale suo difensore di fiducia, che, conseguentemente, veniva informato dell'atto, ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen., mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC il 20 aprile 2024. Yj , Il verbale di nomina in questione, sottoscritto da LL LI, però, non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza camerate del 7 maggio 2024, nella quale veniva adottato il provvedimento censurato, senza notificarlo al difensore di fiducia del condannato - l'avv. Ermanno PI - ma a un differente difensore d'ufficio, l'avv. Danilo Zucchiatti. In questa cornice, non può non rilevarsi che il procedimento di sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale e quello relativo alla revoca della stessa misura alternativa sono collegati, con la conseguenza che la nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condannato a seguito del provvedimento di sospensione del beneficio penitenziario, dispiega i suoi effetti, come in ultimo affermato da Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03, anche «nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa» (Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03). Tutto questo comporta che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 7 maggio 2024 al difensore di fiducia di LL LI, l'avv. Ermanno PI, comporta una violazione del contraddittorio camerale tra le parti, che determina un vizio del provvedimento revocatorio censurato, dovendosi evidenziare, in linea con la giurisprudenza consolidata, che «l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura» (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688 - 01). 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
i,!.. — 9 r--3 e .7Yle-a ...n ek ' I Così deciso il 12 settembre 2024. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di O sorveglianza di Milano. —O
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38842 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a LL LI il 12 febbraio 2024, in conseguenza del suo arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 (TU. stup.), avvenuto il 19 aprile 2024, dichiarando che la pena irrogata al ricorrente doveva essere scontata per intero. 2. Avverso questa ordinanza LL LI, a mezzo dell'avv. Ermanno PI, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato. Si deduceva, in proposito, che il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale del Magistrato di sorveglianza di Varese era stato notificato a LL LI il 20 aprile 2024, e che, nel relativo verbale di notifica, il detenuto aveva dichiarato di nominare quale suo difensore di fiducia l'avv. Ermanno PI, che veniva informato della nomina, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Tuttavia, tale verbale di nomina non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 7 maggio 2024, senza che lo stesso fosse stato notificato al difensore di fiducia del condannato, ma a un diverso difensore d'ufficio, l'avv. Danilo Zucchiatti. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LL LI è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese, era stato notificato a LL LI il 20 aprile 2024. In sede di redazione del verbale di notifica del decreto, il detenuto aveva dichiarato al personale di polizia penitenziaria che procedeva di nominare l'avv. Ermanno PI quale suo difensore di fiducia, che, conseguentemente, veniva informato dell'atto, ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen., mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC il 20 aprile 2024. Yj , Il verbale di nomina in questione, sottoscritto da LL LI, però, non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza camerate del 7 maggio 2024, nella quale veniva adottato il provvedimento censurato, senza notificarlo al difensore di fiducia del condannato - l'avv. Ermanno PI - ma a un differente difensore d'ufficio, l'avv. Danilo Zucchiatti. In questa cornice, non può non rilevarsi che il procedimento di sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale e quello relativo alla revoca della stessa misura alternativa sono collegati, con la conseguenza che la nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condannato a seguito del provvedimento di sospensione del beneficio penitenziario, dispiega i suoi effetti, come in ultimo affermato da Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03, anche «nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa» (Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03). Tutto questo comporta che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 7 maggio 2024 al difensore di fiducia di LL LI, l'avv. Ermanno PI, comporta una violazione del contraddittorio camerale tra le parti, che determina un vizio del provvedimento revocatorio censurato, dovendosi evidenziare, in linea con la giurisprudenza consolidata, che «l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura» (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688 - 01). 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
i,!.. — 9 r--3 e .7Yle-a ...n ek ' I Così deciso il 12 settembre 2024. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di O sorveglianza di Milano. —O