Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 620/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Colonello;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 23.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
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1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a OG (GE) il 21.7.2007, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 27.3.2018, omologata da questo Tribunale il 12.4.2018;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a OG (GE) il 21.7.2007;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1. le parti danno atti di avere definito prima d'oggi ogni aspetto economico e patrimoniale del rapporto di coniugio e di non avere rivendicazioni e/o pretese di sorta, rinunciando, in ogni caso, espressamente alle stesse,
2. il GN verserà alla GN la somma euro 50,00 Parte_1 Parte_2
(cinquanta/==) mensile quale assegno divorzile, a mezzo bonifico bancario e/o con modalità documentali;
3. le parti dichiarano di nulla avere più reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo, ragione e causa, salvo quanto concordato in ricorso;
4. il GN , nel bilanciamento degli accordi, si farà carico dei compensi Parte_1
legali del comune difensore e degli esborsi del presente procedimento”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 48, parte II, serie A, anno 2007), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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