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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice
HE VO ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 644 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Avv. Sanci LV (C.F.: ), C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., già procuratore di
, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore Persona_1
(pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del
17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'avv. Sanci
LV ha proposto opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R.
n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto emesso da questo
Tribunale in data 2.4.2025 nell'ambito del procedimento portante il n° 737/2024 R.G.L. con cui gli è stata liquidata “la somma di complessivi
€ 2.160,00, oltre al rimborso di IVA, CPA e spese generali, disponendone
l'anticipazione da parte dell'Erario” come compenso per l'attività
professionale svolta in favore di , n.q. di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Trapani n. 724/2023 del 12.10.2023 sia per la fase ATP (R.G.L. n°
1936/2023) sia per la fase post ATP (R.G.L. n° 737/2024) ex art. 445bis
c.p.c.
In proposito, il ricorrente ha esposto quanto segue:
i) che a fronte dell'istanza ex art. 78 del D.P.R. n.
115/2002 del 11.10.2023 il COA di Trapani, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, con delibera del
12.10.2023 n. 724 ha ammesso , n.q. di Parte_1
2
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
genitore del minore al patrocinio a Persona_1
spese dello Stato;
ii) che con ricorso ex art. 445bis c.p.c. iscritto al n°
1936/2023 R.G.L. in data 12.10.2023 , n.q. di Parte_1
genitore del minore ha proposto Persona_1
impugnazione avverso il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del
31.8.2023, come da domanda amministrativa del
28.2.2023, con cui ha chiesto per il proprio figlio minore l'accertamento delle condizioni sanitarie onde Per_1
ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, legge n. 104/1992,
nonché dell'indennità di frequenza ai sensi della legge n.
289/1990;
iii) che la causa è stata istruita con produzione documentale e nomina del C.T.U. Dr. , Persona_2
il quale ha concluso per la non sussistenza dei requisiti sanitari inerenti i benefici richiesti;
iv) che ai sensi dell'art. 445bis, co. 4, c.p.c. in data
18.4.2024 è stata depositata la dichiarazione di contestazione;
v) che in data 26.4.2024 è stato introdotto il giudizio di merito ex art 445bis, co. 6, c.p.c. iscritto al n° 737/2024
R.G.L., nel corso del quale è stato nominato il C.T.U. Dr.
3
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
, il quale non ha riconosciuto i benefici Parte_2
richiesti; vi) che, pertanto, con la sentenza n° 191/2025 del
14.2.2025 che ha definito tale giudizio di merito è stato rigettato il ricorso in ragione dell'insussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti dalla ricorrente , n.q. di genitore del minore Parte_1
Persona_1
vii) che visto l'esito del predetto procedimento, a seguito dell'istanza per la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato presentata in data 4.2.2025,
è stata liquidata dal G.L. con decreto del 2.4.2025 “la
somma di complessivi € 2.160,00, oltre al rimborso di IVA,
CPA e spese generali, disponendone l'anticipazione da parte
dell'Erario”.
Sulla scorta di tali presupposti, l'avv. Sanci LV ha chiesto di riformare l'opposto decreto, liquidando in proprio favore la somma di € 5.200,00, già decurtata nella misura del trenta per cento
ex art. 4, co. 4, D.M. n. 55/2014 e dimezzata ex art. 130 D.P.R. n.
115/2002.
Il , a cui è stato ritualmente notificato Controparte_1
il ricorso, non si è costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace.
4
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
All'udienza del 29.10.2025 l'avv. Sanci LV ha insistito nella propria richiesta di riforma dell'opposto decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 17.12.2025 a fronte dei chiarimenti ad opera di parte ricorrente la causa è stata posta in decisione.
***
Giova precisare, preliminarmente, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, “la
legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia
in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n.
1539/2015e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con
riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di
ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta
legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla
parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa
ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano
dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione
dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo,
essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza
anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in
materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio” (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, n. 21997 dell'11.9.2018).
Nella specie, la legittimazione attiva nel giudizio de quo spetta non al solo interessato, bensì anche al difensore in proprio,
5
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
trattandosi di opposizione concernente un decreto di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione avanzata dallo stesso del compenso per l'attività espletata sia per la fase ATP che per la fase
post ATP.
Passando al merito della questione, il giudicante ritiene che l'opposizione sia fondata e, pertanto, essa va accolta anche se parzialmente.
Invero, con il decreto di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato impugnato il G.L. ha correttamente individuato il valore della causa compreso fra € 26.001,00 ed €
52.000,00.
Tuttavia, dal decreto opposto emerge che è stata applicata la tabella dei parametri forensi di cui al citato D.M. n. 55/2014 e non quella aggiornata dal D.M. n. 147/2022.
Tanto premesso, la somma da liquidare per l'attività svolta in fase ATP, in applicazione dei valori minimi di cui alla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/2014 come aggiornata dal D.M. n. 147/2022 per procedimenti di istruzione preventiva, va determinata nella seguente misura:
- fase di studio € 496,00,
- fase introduttiva € 394,00,
- fase istruttoria € 638,00.
Pertanto, il totale della suddetta fase di € 1.528,00, ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30.5.2002 n° 115, è pari ad € 764,00,
oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta per legge.
6
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
Altresì, la somma da liquidare per l'attività svolta in fase post
ATP, in applicazione dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come aggiornata dal D.M. n. 147/2022 per le cause di previdenza, va determinata nella seguente misura:
- fase di studio € 851,00,
- fase introduttiva € 602,00,
- fase istruttoria € 1.347,00,
- fase decisionale € 1.838,00.
Pertanto, il totale della suddetta fase di € 4.638,00, ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30.5.2002 n° 115, è pari ad € 2.319,00,
oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta per legge.
Dunque, va riformato il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidato in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'attività espletata sia per la fase ATP (R.G.L. n° 1936/2023) sia per la fase post ATP (R.G.L.
n° 737/2024) ex art. 445bis c.p.c. la somma complessiva pari ad €
3.083,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta per legge.
Visto l'esito del giudizio e considerate le questioni esaminate
(relative ad una difforme valutazione sul quantum da liquidare), le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
accoglie parzialmente l'opposizione proposta in proprio dell'avv. Sanci LV, riformando il decreto emesso da questo
Tribunale in data 2.4.2025 nell'ambito del procedimento portante il n° 737/2024 R.G.L.;
liquida in favore dell'avv. Sanci LV per l'attività
espletata sia per la fase ATP (R.G.L. n° 1936/2023) sia per la fase post
ATP (R.G.L. n° 737/2024) ex art. 445bis c.p.c. per tutte le fasi effettivamente svolte di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022 la somma complessiva di € 3.083,00, già ridotta ex
art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 17.12.2025
Il Giudice
HE VO
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Tribunale di Trapani
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice
HE VO ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 644 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Avv. Sanci LV (C.F.: ), C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., già procuratore di
, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore Persona_1
(pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del
17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'avv. Sanci
LV ha proposto opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R.
n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto emesso da questo
Tribunale in data 2.4.2025 nell'ambito del procedimento portante il n° 737/2024 R.G.L. con cui gli è stata liquidata “la somma di complessivi
€ 2.160,00, oltre al rimborso di IVA, CPA e spese generali, disponendone
l'anticipazione da parte dell'Erario” come compenso per l'attività
professionale svolta in favore di , n.q. di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Trapani n. 724/2023 del 12.10.2023 sia per la fase ATP (R.G.L. n°
1936/2023) sia per la fase post ATP (R.G.L. n° 737/2024) ex art. 445bis
c.p.c.
In proposito, il ricorrente ha esposto quanto segue:
i) che a fronte dell'istanza ex art. 78 del D.P.R. n.
115/2002 del 11.10.2023 il COA di Trapani, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, con delibera del
12.10.2023 n. 724 ha ammesso , n.q. di Parte_1
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Tribunale di Trapani
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genitore del minore al patrocinio a Persona_1
spese dello Stato;
ii) che con ricorso ex art. 445bis c.p.c. iscritto al n°
1936/2023 R.G.L. in data 12.10.2023 , n.q. di Parte_1
genitore del minore ha proposto Persona_1
impugnazione avverso il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del
31.8.2023, come da domanda amministrativa del
28.2.2023, con cui ha chiesto per il proprio figlio minore l'accertamento delle condizioni sanitarie onde Per_1
ottenere il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, legge n. 104/1992,
nonché dell'indennità di frequenza ai sensi della legge n.
289/1990;
iii) che la causa è stata istruita con produzione documentale e nomina del C.T.U. Dr. , Persona_2
il quale ha concluso per la non sussistenza dei requisiti sanitari inerenti i benefici richiesti;
iv) che ai sensi dell'art. 445bis, co. 4, c.p.c. in data
18.4.2024 è stata depositata la dichiarazione di contestazione;
v) che in data 26.4.2024 è stato introdotto il giudizio di merito ex art 445bis, co. 6, c.p.c. iscritto al n° 737/2024
R.G.L., nel corso del quale è stato nominato il C.T.U. Dr.
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Tribunale di Trapani
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, il quale non ha riconosciuto i benefici Parte_2
richiesti; vi) che, pertanto, con la sentenza n° 191/2025 del
14.2.2025 che ha definito tale giudizio di merito è stato rigettato il ricorso in ragione dell'insussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti dalla ricorrente , n.q. di genitore del minore Parte_1
Persona_1
vii) che visto l'esito del predetto procedimento, a seguito dell'istanza per la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato presentata in data 4.2.2025,
è stata liquidata dal G.L. con decreto del 2.4.2025 “la
somma di complessivi € 2.160,00, oltre al rimborso di IVA,
CPA e spese generali, disponendone l'anticipazione da parte
dell'Erario”.
Sulla scorta di tali presupposti, l'avv. Sanci LV ha chiesto di riformare l'opposto decreto, liquidando in proprio favore la somma di € 5.200,00, già decurtata nella misura del trenta per cento
ex art. 4, co. 4, D.M. n. 55/2014 e dimezzata ex art. 130 D.P.R. n.
115/2002.
Il , a cui è stato ritualmente notificato Controparte_1
il ricorso, non si è costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace.
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
All'udienza del 29.10.2025 l'avv. Sanci LV ha insistito nella propria richiesta di riforma dell'opposto decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 17.12.2025 a fronte dei chiarimenti ad opera di parte ricorrente la causa è stata posta in decisione.
***
Giova precisare, preliminarmente, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, “la
legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia
in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n.
1539/2015e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con
riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di
ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta
legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla
parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa
ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano
dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione
dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo,
essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza
anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in
materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio” (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, n. 21997 dell'11.9.2018).
Nella specie, la legittimazione attiva nel giudizio de quo spetta non al solo interessato, bensì anche al difensore in proprio,
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 644/2025
trattandosi di opposizione concernente un decreto di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione avanzata dallo stesso del compenso per l'attività espletata sia per la fase ATP che per la fase
post ATP.
Passando al merito della questione, il giudicante ritiene che l'opposizione sia fondata e, pertanto, essa va accolta anche se parzialmente.
Invero, con il decreto di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato impugnato il G.L. ha correttamente individuato il valore della causa compreso fra € 26.001,00 ed €
52.000,00.
Tuttavia, dal decreto opposto emerge che è stata applicata la tabella dei parametri forensi di cui al citato D.M. n. 55/2014 e non quella aggiornata dal D.M. n. 147/2022.
Tanto premesso, la somma da liquidare per l'attività svolta in fase ATP, in applicazione dei valori minimi di cui alla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/2014 come aggiornata dal D.M. n. 147/2022 per procedimenti di istruzione preventiva, va determinata nella seguente misura:
- fase di studio € 496,00,
- fase introduttiva € 394,00,
- fase istruttoria € 638,00.
Pertanto, il totale della suddetta fase di € 1.528,00, ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30.5.2002 n° 115, è pari ad € 764,00,
oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta per legge.
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Altresì, la somma da liquidare per l'attività svolta in fase post
ATP, in applicazione dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come aggiornata dal D.M. n. 147/2022 per le cause di previdenza, va determinata nella seguente misura:
- fase di studio € 851,00,
- fase introduttiva € 602,00,
- fase istruttoria € 1.347,00,
- fase decisionale € 1.838,00.
Pertanto, il totale della suddetta fase di € 4.638,00, ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30.5.2002 n° 115, è pari ad € 2.319,00,
oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta per legge.
Dunque, va riformato il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidato in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'attività espletata sia per la fase ATP (R.G.L. n° 1936/2023) sia per la fase post ATP (R.G.L.
n° 737/2024) ex art. 445bis c.p.c. la somma complessiva pari ad €
3.083,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta per legge.
Visto l'esito del giudizio e considerate le questioni esaminate
(relative ad una difforme valutazione sul quantum da liquidare), le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
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accoglie parzialmente l'opposizione proposta in proprio dell'avv. Sanci LV, riformando il decreto emesso da questo
Tribunale in data 2.4.2025 nell'ambito del procedimento portante il n° 737/2024 R.G.L.;
liquida in favore dell'avv. Sanci LV per l'attività
espletata sia per la fase ATP (R.G.L. n° 1936/2023) sia per la fase post
ATP (R.G.L. n° 737/2024) ex art. 445bis c.p.c. per tutte le fasi effettivamente svolte di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022 la somma complessiva di € 3.083,00, già ridotta ex
art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 17.12.2025
Il Giudice
HE VO
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