Ordinanza cautelare 21 dicembre 2017
Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/10/2021, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01173/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Amadei, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Salvo D'Acquisto, n. 1;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza per il rilascio del passaporto al signor -OMISSIS-, nonché di invalidamento all’espatrio della -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del -OMISSIS- con cui la-OMISSIS-gli ha rigettato l’istanza per il rilascio del passaporto e ha disposto l’invalidamento all’espatrio della -OMISSIS-, in quanto il richiedente risultava -OMISSIS-di euro -OMISSIS-, inflitta con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il -OMISSIS-, che risultava non pagata.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per “ violazione degli artt. 4 e 27 della direttiva 2004/38/CE e dell’art. 45 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – eccesso di potere per difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento ”, in quanto, in sintesi: la -OMISSIS-, nell’adottare il provvedimento impugnato, avrebbe violato l’art. 4 e l'art. 27 della Direttiva 2004/38/CE, che costituirebbero immediata espressione dell’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”; la motivazione su cui la -OMISSIS- fonda il diniego non costituirebbe espressione di un motivo di ordine pubblico né tanto meno di pubblica sicurezza o sanità pubblica, unici limiti consentiti dalla disciplina europea, in quanto il divieto di espatrio sarebbe stato disposto unicamente per fini economici; la condanna citata dalla-OMISSIS-non avrebbe, infatti, effetto limitativo della libertà personale ma sarebbe volta unicamente ad un soddisfacimento economico dell’ordinamento, per cui l’atto impugnato contrasterebbe con l’art. 27 della direttiva citata e si fonderebbe su una motivazione apodittica ed in conferente; in ogni caso, la disciplina interna, se interpretata in conformità a quanto ritenuto dalla -OMISSIS-, andrebbe disapplicata per violazione della normativa comunitaria. In via subordinata, il ricorrente chiede anche la rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione di compatibilità della disciplina italiana con quella comunitaria.
Si è costituito in giudizio il Ministro dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS- del 2017, l’istanza cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni juris , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito del ricorso, le parti non hanno articolato ulteriori difese.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è, ad avviso del Collegio, infondato, in quanto:
- la -OMISSIS-, nel caso di specie, ha fatto applicazione dell'art. 3 lett. d) della legge n. 1185 del 1967, ai sensi del quale non possono ottenere il passaporto “ coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare-OMISSIS-, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché -OMISSIS- non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a -OMISSIS- ”, nonché della disciplina di cui al D.P.R. n. 649 del 1974 “disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio” (cfr. art. 2 “ Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1.
A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per la annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge numero 1185.
Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato ” e art.1, comma 2, richiamato “ …In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: «documento non valido ai fini dell'espatrio» ”);
- l'art. 3 della legge n.1185 del 1967 non riserva alcun margine di apprezzamento all'autorità preposta, prevedendo delle ipotesi specifiche al verificarsi delle quali, ipso facto , non è possibile rilasciare il passaporto (cfr., tra le altre, Tar Brescia, sent. n. 398 del 2018);
- lo scopo della disciplina di cui all’art.3 lett. d) della legge n. 1185 del 1967, che impone un vincolo ope legis all’espatrio, è quello di assicurare l’effettività della sanzione penale e di evitare che il condannato si sottragga agli obblighi derivanti dalla sentenza. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante e pacifica in materia (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3532 del 2015; Tar Brescia, sent. n. 398 del 2018; Tar Salerno, sent. 129 del 2019; Tar Milano, sent. n. 796 del 2021; Tar Veneto, sent.n.102 del 2018), tale disciplina non si pone in contrasto con la normativa europea sulla libera circolazione delle persone, tenuto conto che lo stesso art.27 della Direttiva 2004/38/CE consente alcune deroghe, prevedendo che uno Stato membro possa limitare la libertà di circolazione di un cittadino della UE “ per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica ”;
- limitazioni imposte da norme quali quelle in questione, tese a garantire l'effettività della pena sono, infatti, chiaramente riconducibili a motivi di ordine pubblico e di sicurezza in senso ampio, considerato che “ l'esigenza di assicurare l'effettività dell'esecuzione della pena riveste per lo Stato un interesse di grado certamente non minore di quello alla generica prevenzione di illeciti con misure rimesse alla discrezionalità di organi amministrativi ” (cfr. Cons. Stato, sent. n. 3532 del 2015 cit.); e ciò vale anche per le sentenze penali di condanna al pagamento di una multa o di una ammenda, in relazione alle quali, peraltro, l’art. 3 lett. d) della L. 1185/1967 prevede la possibilità di richiedere apposito “ nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza ”, che nel caso di specie, invece, non risulta neppure fosse stato chiesto dal ricorrente;
- per cui, considerato che è incontestato il fatto che al momento dell’adozione del provvedimento in questione il ricorrente non aveva -OMISSIS-, pur avendo avuto il beneficio della rateizzazione, né aveva chiesto il nulla osta del giudice dell'esecuzione, legittimamente la -OMISSIS- ha negato il rilascio del passaporto e ha disposto l’invalidamento all’espatrio della -OMISSIS-.
Per quanto sopra, in definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese della fase di merito possono essere compensate, tenuto conto della già disposta condanna del ricorrente alle spese per la fase cautelare e considerato che non sono state articolate ulteriori difese dall’Amministrazione in vista della trattazione di merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e persone comunque citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.