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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 47022/2024 R.G.
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Sordini, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
(già Controparte_1 [...]
), in persona del suo Capo pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dai suoi funzionari ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs.
149/2015,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 20/12/2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. n. 2047/2024, notificatale il 20/11/2024 dall Controparte_3
relativa al Verbale unico di accertamento e notificazione n. 106169
[...] dell'11/10/2019, per pretesa violazione: a) dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito in Legge n. 73/2002, e successive modifiche, per avere occupato senza regolarizzazione i dipendenti dal 17/6/2019 al 21/6/2019 per n. 5 giornate, Controparte_4 dal 19/6/2019 al 21/6/2019 per n. 3 giornate e Persona_1 Persona_2
dall'1/4/2019 al 21/6/2019 per n. 57 giornate;
[...]
b) dell'art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche e integrazioni, per aver comunicato oltre i termini di legge, ovvero in data 29/5/2019, la proroga dei rapporti di lavoro delle lavoratrici e Persona_3
precedentemente occupate a tempo determinato dall'1/2/2019 Parte_1 al 30/4/2019; c) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, convertito con Legge n. 608/1996, e successive modifiche ed integrazioni, per aver omesso di comunicare nei termini di legge l'assunzione dei lavoratori , Persona_3
e tutti occupati dall'1/2/2019, con Parte_1 Persona_4 comunicazioni di assunzione avvenute solo il 22/2/2019; d) dell'art. 1, commi 910 e 911, della Legge n. 205/2017, per aver omesso di corrispondere a mezzo bonifico bancario o assegno o altro mezzo elettronico le retribuzioni dovute nel mese di febbraio 2019 ai lavoratori e Persona_3
nel mese di marzo ed aprile 2019 al lavoratore Persona_4 Persona_4
e nel mese di giugno 2019 alla lavoratrice .
[...] Persona_3
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, domandandone l'annullamento, eccependo, in specie, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme e, in via subordinata, domandando, in ogni caso, la rideterminazione delle sanzioni irrogate, anche in considerazione del proprio comportamento virtuoso, di talché concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “in via principale e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o dichiarare priva di ogni efficacia l'ordinanza - ingiunzione n. 2047/24 (prat. N. 644/2020) notificata in data 14.10.2019 alla sig.ra su istanza Parte_1 dell di per intervenuta prescrizione del diritto alla Controparte_2 CP_1 riscossione delle sanzioni irrogate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, rideterminare il quantum delle sanzioni amministrative dovute nella misura del minimo edittale previsto, pari ad Euro complessivi 11.700,00, per tutti i motivi esposti in narrativa”, vinte le spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza del Controparte_3 ricorso e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare si osserva che, opponendo l'ordinanza ingiunzione, la ricorrente nulla ha dedotto o contestato in ordine alla fondatezza nel merito delle
2 violazioni contestatele, relative al periodo di lavoro irregolare per i 3 lavoratori e , alla tardiva Controparte_4 Persona_1 Persona_2 comunicazione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato delle lavoratrici e alla tardiva comunicazione Persona_3 Parte_1 dell'assunzione dei lavoratori , e Persona_3 Parte_1 Persona_4
e, infine, alla omessa corresponsione di specifiche mensilità di
[...] retribuzione ai lavoratori e mediante Persona_3 Persona_4 strumento di pagamento tracciabile. Le stesse debbono, pertanto, essere confermate, in quanto di rilievo documentale e, comunque, non contestate. 2.1 Piuttosto, in via principale, la parte ricorrente ha contestato la sussistenza del diritto alla riscossione delle somme oggetto di ingiunzione deducendone l'intervenuta prescrizione, essendo decorso oltre un quinquennio tra l'accertamento delle violazioni, avvenuto nel mese di ottobre 2019, con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione in data 14/10/2019, e la notifica della ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, perfezionata solo il 20/11/2024. La censura non è fondata. A seguito del primo accesso ispettivo del 21/6/2019 e del verbale interlocutorio dell'11/7/2019, a conclusione degli accertamenti condotti, l di ha emesso il Verbale unico di Controparte_3 CP_1 accertamento e notificazione n. 106169 dell'11/10/2019, che la parte ricorrente ha ammesso di aver ricevuto il 14/10/2019.
Ciò comporta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo la notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione pacifico valore di atto interruttivo del suo decorso (“In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria", Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.
14886 del 20/7/2016), sicché il termine quinquennale è iniziato nuovamente a decorrere il 14/10/2019 e alla data di notifica della ordinanza ingiunzione n. 2047/2024, il 20/11/2024, non si era ancora compiuto, in ragione della sospensione dei termini stabilita in coincidenza con l'emergenza pandemica dall'articolo 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18/2020, introdotto dalla Legge n. 27/2020. 2.2 In via subordinata, la parte ricorrente ha domandato la rideterminazione delle sanzioni irrogate in misura corrispondente al limite minimo edittale, in applicazione dell'articolo 11 della Legge n. 689/1981, la quale stabilisce che nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie deve aversi riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
3 dall'agente per la sua eliminazione o per l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche. 2.2.1 A tal fine, ha sottolineato come i dipendenti e siano CP_4 Per_1 stati assunti irregolarmente solo per - rispettivamente - 5 e 3 giornate, mentre la dipendente sarebbe stata certamente assunta all'esito dei 2 mesi di Per_2 prova, non ancora compiuti al momento dell'accesso ispettivo. Inoltre, ha domandato di voler valutare il proprio comportamento virtuoso, consistito nell'avere provveduto all'immediata regolarizzazione delle assunzioni, il giorno stesso dell'accesso ispettivo, corrispondendo il pagamento della sanzione amministrativa di € 500. Sulla scorta di tali considerazioni, la parte ricorrente ha domandato la rideterminazione delle sanzioni irrogate, nell'importo di € 1.800 ciascuno, per l'impiego dei lavoratori e e nell'importo di € 3.600 per CP_4 Per_1
l'impiego della lavoratrice . Per_2
Quanto alle ulteriori violazioni, indicate alle superiori lettere b), c) e d) del § 1, la parte ricorrente ha rappresentato come le comunicazioni di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle lavoratrici e Per_3 Pt_1 nonché le comunicazioni di avvenuta assunzione dei lavoratori Per_4 Per_3
e seppure tardive, siano tutte comunque intervenute entro un mese dalla Pt_1 scadenza del termine previsto, sicché sanzionabili nella misura minima di € 100 per ciascuna violazione, mentre la mancata corresponsione delle retribuzioni con strumento di pagamento tracciabile risulta episodica, sì da poter essere sanzionata nella misura minima di € 1.000 per ciascuna mensilità di retribuzione corrisposta in contanti. Tanto premesso e rappresentato - nella denegata ipotesi in cui ritenuta la sussistenza del diritto alla riscossione delle somme ingiunte per le violazioni contestate, poiché non prescritte - la parte ricorrente ha domandato di voler rideterminare le sanzioni irrogate in misura non superiore a € 11.700 complessivi. 2.2.2 L ha contestato la domanda, sottolineando come la parte CP_3 ricorrente avesse avuto due precedenti occasioni per estinguere il procedimento sanzionatorio, chiaramente indicate nel Verbale unico, delle quali, tuttavia, ha ritenuto di non approfittare, la prima con il pagamento della diffida, nella misura minima, ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, non essendo diffidabile solo la sanzione per l'utilizzo del metodo di pagamento non tracciabile;
e la seconda nella misura ridotta, pari a un terzo del massimo, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981. D'altro canto, l' ha insistito nella avvenuta corretta CP_3 applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della Legge n. 689/1981, dovendosi le violazioni riscontrate ritenere gravi e, comunque, insussistente il preteso comportamento virtuoso della ricorrente. 2.2.3 Esaminata la documentazione versata in atti, si rileva, in primo luogo, che con il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 106169 dell'11/10/2019 i trasgressori erano stati ammessi al pagamento della sanzione
4 nella misura minima, ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, o ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981, opportunità della quale hanno ritenuto di non avvalersi. Presone atto, ritiene il decidente che l abbia fatto corretta CP_3 applicazione dei criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981, trattandosi, nella specie, dell'accertamento di violazioni gravi e reiterate. Invero, quanto alla violazione sub a) - per avere occupato senza regolarizzazione i dipendenti e - si è trattato del CP_4 Per_1 Per_2 rilievo del lavoro in nero di 3 dipendenti sui 5 rinvenuti intenti al lavoro il 21/6/2019, all'atto dell'accesso ispettivo ( , e CP_4 Per_1 Per_2 Per_3
quest'ultima legale rappresentante della società), sicché in misura Pt_1 largamente superiore al 20% del totale, dei quali, quanto alla lavoratrice
, per ben 57 giornate, dall'1/4/2019 fino al giorno dell'accesso Per_2 ispettivo. D'altro canto, la pretesa condotta virtuosa consta, in realtà, dell'avvenuta regolarizzazione delle assunzioni dei 3 lavoratori, a seguito del rilievo ispettivo, nonché del sollecito pagamento del 25% della sanzione amministrativa, pari a € 500, al solo fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, immediatamente disposta;
di contro, per il pagamento dell'importo residuo di € 1.575, che il trasgressore si era impegnato a corrispondere nel termine di 6 mesi, è stato necessario che l inviasse CP_3 sollecito di pagamento, dopo la scadenza del termine. Quanto alla violazione sub c) - per la tardiva comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori e assunti con decorrenza dal Per_4 Per_3 Pt_1
l'1/2/2019, con comunicazione di assunzione effettuata ai competenti uffici solo il 22/2/2019 - la regolarizzazione è avvenuta solo a seguito dell'accesso ispettivo della Agenzia delle Entrate, eseguito il 20/2/2019, occasione nella quale tutti e 3 i lavoratori sono stati rinvenuti intenti al lavoro, senza che fosse stata comunicata la loro assunzione. Quanto alla violazione sub b) - per la tardiva comunicazione della proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle lavoratrici e – si Per_3 Pt_1 tratta della reiterazione della medesima violazione, in evidente spregio dei termini legislativamente imposti. Infine, quanto alla violazione sub d) - per aver omesso di corrispondere a mezzo di bonifico bancario o assegno o altro mezzo elettronico, le retribuzioni dovute al lavoratore per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 e alla Per_4 lavoratrice per i mesi di febbraio e giugno 2019 - analogamente, si tratta Per_3 della reiterazione della medesima violazione, di guisa da sottrarre al tracciamento le retribuzioni corrisposte a due dipendenti, in un ristretto arco temporale. Di talché, come si vede, tutte le violazioni risultano reiterate, senza che il trasgressore abbia offerto motivo alcuno di giustificazione per gli inadempimenti.
5 Di talché, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della Legge n. 689/1981, per violazioni reiterate, da considerarsi gravi, tutte le sanzioni amministrative sono state correttamente applicate nella misura pari alla metà del massimo edittale, come dettagliatamente indicato nell'ordinanza ingiunzione, per l'importo complessivo di € 36.450. La quantificazione delle sanzioni è, pertanto, rispondente ai criteri espressi dall'articolo 11 della Legge n. 689/1981, trattandosi di violazioni gravi e reiterate, anche in relazione alle ridotte attività di impresa e alla percentuale di lavoratori irregolarmente occupati, senza che il trasgressore abbia fatto alcunché per eliminare o attenuare le conseguenze delle proprie violazioni, se non al fine immediato di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
3. Conclusivamente, pertanto, la pretesa dell
[...] deve ritenersi fondata, per essere il merito della pretesa Controparte_3 sanzionatoria provato e, comunque, non contestato, il procedimento amministrativo ritualmente condotto, la prescrizione non decorsa e l'importo delle sanzioni esattamente calcolato, in relazione al numero dei lavoratori occupati irregolarmente ed alle giornate di lavoro di ciascuno, nonché alle ulteriori violazioni riscontrate. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che seguono, come di norma, la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotte del 20% ai sensi dell'articolo 9, comma 2, legge n. 149/2015, in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell' per il Controparte_3 tramite dei propri funzionari.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.633, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 18 marzo 2025 Il Giudice Laura Cerroni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 47022/2024 R.G.
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Sordini, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
(già Controparte_1 [...]
), in persona del suo Capo pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dai suoi funzionari ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs.
149/2015,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 20/12/2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. n. 2047/2024, notificatale il 20/11/2024 dall Controparte_3
relativa al Verbale unico di accertamento e notificazione n. 106169
[...] dell'11/10/2019, per pretesa violazione: a) dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito in Legge n. 73/2002, e successive modifiche, per avere occupato senza regolarizzazione i dipendenti dal 17/6/2019 al 21/6/2019 per n. 5 giornate, Controparte_4 dal 19/6/2019 al 21/6/2019 per n. 3 giornate e Persona_1 Persona_2
dall'1/4/2019 al 21/6/2019 per n. 57 giornate;
[...]
b) dell'art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche e integrazioni, per aver comunicato oltre i termini di legge, ovvero in data 29/5/2019, la proroga dei rapporti di lavoro delle lavoratrici e Persona_3
precedentemente occupate a tempo determinato dall'1/2/2019 Parte_1 al 30/4/2019; c) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, convertito con Legge n. 608/1996, e successive modifiche ed integrazioni, per aver omesso di comunicare nei termini di legge l'assunzione dei lavoratori , Persona_3
e tutti occupati dall'1/2/2019, con Parte_1 Persona_4 comunicazioni di assunzione avvenute solo il 22/2/2019; d) dell'art. 1, commi 910 e 911, della Legge n. 205/2017, per aver omesso di corrispondere a mezzo bonifico bancario o assegno o altro mezzo elettronico le retribuzioni dovute nel mese di febbraio 2019 ai lavoratori e Persona_3
nel mese di marzo ed aprile 2019 al lavoratore Persona_4 Persona_4
e nel mese di giugno 2019 alla lavoratrice .
[...] Persona_3
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, domandandone l'annullamento, eccependo, in specie, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme e, in via subordinata, domandando, in ogni caso, la rideterminazione delle sanzioni irrogate, anche in considerazione del proprio comportamento virtuoso, di talché concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “in via principale e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o dichiarare priva di ogni efficacia l'ordinanza - ingiunzione n. 2047/24 (prat. N. 644/2020) notificata in data 14.10.2019 alla sig.ra su istanza Parte_1 dell di per intervenuta prescrizione del diritto alla Controparte_2 CP_1 riscossione delle sanzioni irrogate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, rideterminare il quantum delle sanzioni amministrative dovute nella misura del minimo edittale previsto, pari ad Euro complessivi 11.700,00, per tutti i motivi esposti in narrativa”, vinte le spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza del Controparte_3 ricorso e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare si osserva che, opponendo l'ordinanza ingiunzione, la ricorrente nulla ha dedotto o contestato in ordine alla fondatezza nel merito delle
2 violazioni contestatele, relative al periodo di lavoro irregolare per i 3 lavoratori e , alla tardiva Controparte_4 Persona_1 Persona_2 comunicazione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato delle lavoratrici e alla tardiva comunicazione Persona_3 Parte_1 dell'assunzione dei lavoratori , e Persona_3 Parte_1 Persona_4
e, infine, alla omessa corresponsione di specifiche mensilità di
[...] retribuzione ai lavoratori e mediante Persona_3 Persona_4 strumento di pagamento tracciabile. Le stesse debbono, pertanto, essere confermate, in quanto di rilievo documentale e, comunque, non contestate. 2.1 Piuttosto, in via principale, la parte ricorrente ha contestato la sussistenza del diritto alla riscossione delle somme oggetto di ingiunzione deducendone l'intervenuta prescrizione, essendo decorso oltre un quinquennio tra l'accertamento delle violazioni, avvenuto nel mese di ottobre 2019, con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione in data 14/10/2019, e la notifica della ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, perfezionata solo il 20/11/2024. La censura non è fondata. A seguito del primo accesso ispettivo del 21/6/2019 e del verbale interlocutorio dell'11/7/2019, a conclusione degli accertamenti condotti, l di ha emesso il Verbale unico di Controparte_3 CP_1 accertamento e notificazione n. 106169 dell'11/10/2019, che la parte ricorrente ha ammesso di aver ricevuto il 14/10/2019.
Ciò comporta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo la notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione pacifico valore di atto interruttivo del suo decorso (“In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria", Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.
14886 del 20/7/2016), sicché il termine quinquennale è iniziato nuovamente a decorrere il 14/10/2019 e alla data di notifica della ordinanza ingiunzione n. 2047/2024, il 20/11/2024, non si era ancora compiuto, in ragione della sospensione dei termini stabilita in coincidenza con l'emergenza pandemica dall'articolo 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18/2020, introdotto dalla Legge n. 27/2020. 2.2 In via subordinata, la parte ricorrente ha domandato la rideterminazione delle sanzioni irrogate in misura corrispondente al limite minimo edittale, in applicazione dell'articolo 11 della Legge n. 689/1981, la quale stabilisce che nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie deve aversi riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
3 dall'agente per la sua eliminazione o per l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche. 2.2.1 A tal fine, ha sottolineato come i dipendenti e siano CP_4 Per_1 stati assunti irregolarmente solo per - rispettivamente - 5 e 3 giornate, mentre la dipendente sarebbe stata certamente assunta all'esito dei 2 mesi di Per_2 prova, non ancora compiuti al momento dell'accesso ispettivo. Inoltre, ha domandato di voler valutare il proprio comportamento virtuoso, consistito nell'avere provveduto all'immediata regolarizzazione delle assunzioni, il giorno stesso dell'accesso ispettivo, corrispondendo il pagamento della sanzione amministrativa di € 500. Sulla scorta di tali considerazioni, la parte ricorrente ha domandato la rideterminazione delle sanzioni irrogate, nell'importo di € 1.800 ciascuno, per l'impiego dei lavoratori e e nell'importo di € 3.600 per CP_4 Per_1
l'impiego della lavoratrice . Per_2
Quanto alle ulteriori violazioni, indicate alle superiori lettere b), c) e d) del § 1, la parte ricorrente ha rappresentato come le comunicazioni di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle lavoratrici e Per_3 Pt_1 nonché le comunicazioni di avvenuta assunzione dei lavoratori Per_4 Per_3
e seppure tardive, siano tutte comunque intervenute entro un mese dalla Pt_1 scadenza del termine previsto, sicché sanzionabili nella misura minima di € 100 per ciascuna violazione, mentre la mancata corresponsione delle retribuzioni con strumento di pagamento tracciabile risulta episodica, sì da poter essere sanzionata nella misura minima di € 1.000 per ciascuna mensilità di retribuzione corrisposta in contanti. Tanto premesso e rappresentato - nella denegata ipotesi in cui ritenuta la sussistenza del diritto alla riscossione delle somme ingiunte per le violazioni contestate, poiché non prescritte - la parte ricorrente ha domandato di voler rideterminare le sanzioni irrogate in misura non superiore a € 11.700 complessivi. 2.2.2 L ha contestato la domanda, sottolineando come la parte CP_3 ricorrente avesse avuto due precedenti occasioni per estinguere il procedimento sanzionatorio, chiaramente indicate nel Verbale unico, delle quali, tuttavia, ha ritenuto di non approfittare, la prima con il pagamento della diffida, nella misura minima, ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, non essendo diffidabile solo la sanzione per l'utilizzo del metodo di pagamento non tracciabile;
e la seconda nella misura ridotta, pari a un terzo del massimo, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981. D'altro canto, l' ha insistito nella avvenuta corretta CP_3 applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della Legge n. 689/1981, dovendosi le violazioni riscontrate ritenere gravi e, comunque, insussistente il preteso comportamento virtuoso della ricorrente. 2.2.3 Esaminata la documentazione versata in atti, si rileva, in primo luogo, che con il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 106169 dell'11/10/2019 i trasgressori erano stati ammessi al pagamento della sanzione
4 nella misura minima, ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, o ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981, opportunità della quale hanno ritenuto di non avvalersi. Presone atto, ritiene il decidente che l abbia fatto corretta CP_3 applicazione dei criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981, trattandosi, nella specie, dell'accertamento di violazioni gravi e reiterate. Invero, quanto alla violazione sub a) - per avere occupato senza regolarizzazione i dipendenti e - si è trattato del CP_4 Per_1 Per_2 rilievo del lavoro in nero di 3 dipendenti sui 5 rinvenuti intenti al lavoro il 21/6/2019, all'atto dell'accesso ispettivo ( , e CP_4 Per_1 Per_2 Per_3
quest'ultima legale rappresentante della società), sicché in misura Pt_1 largamente superiore al 20% del totale, dei quali, quanto alla lavoratrice
, per ben 57 giornate, dall'1/4/2019 fino al giorno dell'accesso Per_2 ispettivo. D'altro canto, la pretesa condotta virtuosa consta, in realtà, dell'avvenuta regolarizzazione delle assunzioni dei 3 lavoratori, a seguito del rilievo ispettivo, nonché del sollecito pagamento del 25% della sanzione amministrativa, pari a € 500, al solo fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, immediatamente disposta;
di contro, per il pagamento dell'importo residuo di € 1.575, che il trasgressore si era impegnato a corrispondere nel termine di 6 mesi, è stato necessario che l inviasse CP_3 sollecito di pagamento, dopo la scadenza del termine. Quanto alla violazione sub c) - per la tardiva comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori e assunti con decorrenza dal Per_4 Per_3 Pt_1
l'1/2/2019, con comunicazione di assunzione effettuata ai competenti uffici solo il 22/2/2019 - la regolarizzazione è avvenuta solo a seguito dell'accesso ispettivo della Agenzia delle Entrate, eseguito il 20/2/2019, occasione nella quale tutti e 3 i lavoratori sono stati rinvenuti intenti al lavoro, senza che fosse stata comunicata la loro assunzione. Quanto alla violazione sub b) - per la tardiva comunicazione della proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle lavoratrici e – si Per_3 Pt_1 tratta della reiterazione della medesima violazione, in evidente spregio dei termini legislativamente imposti. Infine, quanto alla violazione sub d) - per aver omesso di corrispondere a mezzo di bonifico bancario o assegno o altro mezzo elettronico, le retribuzioni dovute al lavoratore per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 e alla Per_4 lavoratrice per i mesi di febbraio e giugno 2019 - analogamente, si tratta Per_3 della reiterazione della medesima violazione, di guisa da sottrarre al tracciamento le retribuzioni corrisposte a due dipendenti, in un ristretto arco temporale. Di talché, come si vede, tutte le violazioni risultano reiterate, senza che il trasgressore abbia offerto motivo alcuno di giustificazione per gli inadempimenti.
5 Di talché, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della Legge n. 689/1981, per violazioni reiterate, da considerarsi gravi, tutte le sanzioni amministrative sono state correttamente applicate nella misura pari alla metà del massimo edittale, come dettagliatamente indicato nell'ordinanza ingiunzione, per l'importo complessivo di € 36.450. La quantificazione delle sanzioni è, pertanto, rispondente ai criteri espressi dall'articolo 11 della Legge n. 689/1981, trattandosi di violazioni gravi e reiterate, anche in relazione alle ridotte attività di impresa e alla percentuale di lavoratori irregolarmente occupati, senza che il trasgressore abbia fatto alcunché per eliminare o attenuare le conseguenze delle proprie violazioni, se non al fine immediato di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
3. Conclusivamente, pertanto, la pretesa dell
[...] deve ritenersi fondata, per essere il merito della pretesa Controparte_3 sanzionatoria provato e, comunque, non contestato, il procedimento amministrativo ritualmente condotto, la prescrizione non decorsa e l'importo delle sanzioni esattamente calcolato, in relazione al numero dei lavoratori occupati irregolarmente ed alle giornate di lavoro di ciascuno, nonché alle ulteriori violazioni riscontrate. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che seguono, come di norma, la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotte del 20% ai sensi dell'articolo 9, comma 2, legge n. 149/2015, in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell' per il Controparte_3 tramite dei propri funzionari.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.633, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 18 marzo 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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