Articolo 24 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 23Articolo 25
Versione
2 gennaio 1968
Art. 24.
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.
La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stata negato o ritirato.
La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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