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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1185 /2025 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale e divorzio
(cessazione degli effetti civili del matrimonio)promosso da
, nata a [...] il 05.11.1986 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Aniello C.F._1
AT e dall'Avv. Pasquale AT, giusta procura in atti
-ricorrente -
e
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Caccavale Lucio, giusta procura in atti
-resistente - con l'intervento della
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti con note telematiche.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, la ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. , il giorno 14.05.2011 in RO (NA), Controparte_1 con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2011), dalla cui unione nascevano due figli: , il 19.09.2011 in San Gennaro Vesuviano Parte_2
(NA) e , l'01.07.2014 in San Gennaro Vesuviano (NA), entrambi minorenni, Persona_1 ha rilevato che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito.
Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione tra le parti, e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio, nonché: affido condiviso dei figli e Pt_2 Per_1
[...
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza materna;
disciplinare il diritto di visita paterno come in ricorso, obbligando lo stesso a comunicare in anticipo eventuali impedimenti o variazioni per impegni lavorativi. Porre a carico del resistente un contributo al mantenimento a favore dei minori pari ad € 800,00 mensili (€ 400,00 per ogni figlio) da corrispondere alla sig.ra , Parte_1 tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie. Attribuire alla ricorrente il diritto di percepire l'AUU per intero. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. Condanna del resistente alle spese ed onorari di giudizio.
In data 14.07.2025 si costituiva parte resistente che, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'avverso dedotto, confermando l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ma con collocazione abituale presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno come in comparsa di costituzione. Corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e il 50% delle spese straordinarie. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
con condanna della ricorrente alle spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 22.09.2025, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
Il Presidente relatore, esaminati gli atti, rinviava a successiva udienza per l'audizione dei minori in merito alle loro aspettative di collocazione.
Con note telematiche depositate il 06.11.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare conclusioni congiunte mediante trattazione scritta;
il Presidente
Relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al
18.11.2025 per rassegnare conclusioni congiunte.
Le parti con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“-I coniugi, separati di fatto dalla fine del mese di giugno 2024, vivranno separati, liberi di stabilire dove vorranno il loro domicilio, con l'obbligo di comunicare ogni variazione all'altro, e si rilasciano reciproco assenso per richiedere il passaporto dei figli minori ferma la necessità di preventiva autorizzazione in caso di viaggio all'estero degli stessi, da parte del genitore che non li accompagna;
-I figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) resteranno Parte_2 Persona_1 affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e risiederanno presso l'abitazione locata della madre, sita in Via Principe di Piemonte n. 13, RO (NA).
-La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione;
-Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle 20,30. A settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con quindi pernottamento presso il padre. Il Sig.
, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dovrà accompagnare il figlio agli Parte_2 Persona_1 allenamenti della scuola di calcio, che si svolgono dalle ore 16:30 alle ore 19:30, e accompagnarlo alle partite che si tengono il sabato e/o la domenica. Al termine degli allenamenti e delle partite, sarà la Sig.ra a Parte_1 prelevare il figlio presso l'abitazione del padre.
-In caso di impedimento all'esercizio del diritto-dovere di visita dei figli e/o ad accompagnare il figlio Persona_1 agli allenamenti e partite della scuola calcio, il sig. sarà obbligato a comunicarlo alla sig.ra Parte_2 Parte_1 almeno il giorno prima del giorno per il quale risulterà impossibilitato.
-Per quanto riguarda il diritto di visita del padre in occasione di festività e ricorrenze varie, i minori trascorreranno con il padre per gli anni pari il 24 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 21,00 del 27 dicembre, il giorno della Befana
6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e la Domenica delle Palme dalle ore 10,00 alle ore 20:00 e per gli anni dispari il giorno dell 8 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 20,00, il 31 dicembre dalle ore 10:00 alle Per_2
21,00 del 2 Gennaio e la Domenica di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del lunedì in Albis;
-Durante le vacanze estive (luglio od agosto), il padre potrà tenerli con sé per quindici giorni consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31.5 di ogni anno. In caso di mancato accordo entro tale termine sarà la Sig.ra
a decidere le ferie dei minori, in base al proprio periodo di ferie;
Parte_1
-I minori trascorreranno con il papà il giorno del compleanno, dell'onomastico di questi e la Festa del Papà, nel mentre trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico di questa e la Festa della
Mamma;
-Il compleanno e l'onomastico dei minori verranno trascorsi con entrambi i genitori secondo modalità da concordare di volta in volta;
-Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, nel rispetto delle preminenti esigenze dei minori. -Per il mantenimento dei figli minori e è fissato, a carico del padre Sig. Parte_2 Persona_1
, un assegno mensile, a far data dal 1° Novembre 2025 di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario entro il giorno ventiquattro di ogni mese;
-Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (spese mediche non coperte dal SSN, spese per scolastiche -ivi comprese quelle per relative rette e/o tasse-, spese per attività ricreative sportive, ecc.) secondo il “protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola e sulle spese per CP_2
i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.” del 20.05.2021;
-I Sig.ri e rinunciano reciprocamente a ogni contributo di mantenimento, a prescindere dalle Parte_1 Parte_2 loro rispettive condizioni economiche e dichiarando ciascuno di avere disponibilità di mezzi per le proprie esigenze di vita;
ognuno accetta la rinuncia dell'altro.
-I Sig.ri e dichiarano di non avere tra loro rapporti di comproprietà relativi a beni mobili Parte_1 Parte_2
(che reciprocamente riconoscono di proprietà esclusiva di chi di loro li ha acquistati o ricevuti dalla propria famiglia), immobili, mobili registrati, né contitolarità di conti, crediti, debiti, e pertanto all'uopo dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
-Chiedono inoltre, che, pronunciata la sentenza di separazione, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge
1° dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi per dichiarare lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in RO (NA) in data 14.05.2011 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di RO al N. 6 parte 2 serie A anno 2011.”
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e dei figli minori, ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione.
Il Tribunale prende atto che negli accordi le parti hanno testualmente disposto che “la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione”; visto che hanno chiesto congiuntamente l'affido condiviso, interpreta tale disposizione come affido condiviso disgiunto ad entrambi i genitori, in virtù del quale l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rileva in relazione alle questioni ordinarie e all'organizzazione della vita quotidiana dei minori durante il periodo di permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
Quindi, in riferimento al regime di affido dei figli minori, si dispone affido condiviso disgiunto di e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre con residenza in Pt_2 Persona_1
RO (NA) alla via Principe di Piemonte n. 13, e diritto di visita paterno come riportato in accordo.
Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore dei figli minori in € Controparte_1
650,00 (€ 325,00 cadauno) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 24 di Parte_1 ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat. Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo di intesa tra e Tribunale di Nola. Parte_3
Il Tribunale prende atto che le parti rinunciano reciprocamente a ogni contributo di mantenimento, e che con l'accordo hanno regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 05.11.1986 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
il 17.04.1981, (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario il C.F._2
giorno 14.05.2011 in RO (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2011);
2) dispone affido condiviso disgiunto dei figli minori e Parte_2 Persona_1
ad entrambi i genitori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre residente in [...], e diritto di visita paterno come riportato in accordo;
3) determina in € 650,00 (€ 325,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 24 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo di intesa tra e Tribunale di Nola;
Parte_3
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1185 /2025 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale e divorzio
(cessazione degli effetti civili del matrimonio)promosso da
, nata a [...] il 05.11.1986 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Aniello C.F._1
AT e dall'Avv. Pasquale AT, giusta procura in atti
-ricorrente -
e
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Caccavale Lucio, giusta procura in atti
-resistente - con l'intervento della
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti con note telematiche.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, la ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. , il giorno 14.05.2011 in RO (NA), Controparte_1 con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2011), dalla cui unione nascevano due figli: , il 19.09.2011 in San Gennaro Vesuviano Parte_2
(NA) e , l'01.07.2014 in San Gennaro Vesuviano (NA), entrambi minorenni, Persona_1 ha rilevato che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito.
Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione tra le parti, e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio, nonché: affido condiviso dei figli e Pt_2 Per_1
[...
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza materna;
disciplinare il diritto di visita paterno come in ricorso, obbligando lo stesso a comunicare in anticipo eventuali impedimenti o variazioni per impegni lavorativi. Porre a carico del resistente un contributo al mantenimento a favore dei minori pari ad € 800,00 mensili (€ 400,00 per ogni figlio) da corrispondere alla sig.ra , Parte_1 tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie. Attribuire alla ricorrente il diritto di percepire l'AUU per intero. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. Condanna del resistente alle spese ed onorari di giudizio.
In data 14.07.2025 si costituiva parte resistente che, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'avverso dedotto, confermando l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ma con collocazione abituale presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno come in comparsa di costituzione. Corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e il 50% delle spese straordinarie. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
con condanna della ricorrente alle spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 22.09.2025, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
Il Presidente relatore, esaminati gli atti, rinviava a successiva udienza per l'audizione dei minori in merito alle loro aspettative di collocazione.
Con note telematiche depositate il 06.11.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare conclusioni congiunte mediante trattazione scritta;
il Presidente
Relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al
18.11.2025 per rassegnare conclusioni congiunte.
Le parti con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“-I coniugi, separati di fatto dalla fine del mese di giugno 2024, vivranno separati, liberi di stabilire dove vorranno il loro domicilio, con l'obbligo di comunicare ogni variazione all'altro, e si rilasciano reciproco assenso per richiedere il passaporto dei figli minori ferma la necessità di preventiva autorizzazione in caso di viaggio all'estero degli stessi, da parte del genitore che non li accompagna;
-I figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) resteranno Parte_2 Persona_1 affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e risiederanno presso l'abitazione locata della madre, sita in Via Principe di Piemonte n. 13, RO (NA).
-La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione;
-Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle 20,30. A settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con quindi pernottamento presso il padre. Il Sig.
, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dovrà accompagnare il figlio agli Parte_2 Persona_1 allenamenti della scuola di calcio, che si svolgono dalle ore 16:30 alle ore 19:30, e accompagnarlo alle partite che si tengono il sabato e/o la domenica. Al termine degli allenamenti e delle partite, sarà la Sig.ra a Parte_1 prelevare il figlio presso l'abitazione del padre.
-In caso di impedimento all'esercizio del diritto-dovere di visita dei figli e/o ad accompagnare il figlio Persona_1 agli allenamenti e partite della scuola calcio, il sig. sarà obbligato a comunicarlo alla sig.ra Parte_2 Parte_1 almeno il giorno prima del giorno per il quale risulterà impossibilitato.
-Per quanto riguarda il diritto di visita del padre in occasione di festività e ricorrenze varie, i minori trascorreranno con il padre per gli anni pari il 24 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 21,00 del 27 dicembre, il giorno della Befana
6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e la Domenica delle Palme dalle ore 10,00 alle ore 20:00 e per gli anni dispari il giorno dell 8 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 20,00, il 31 dicembre dalle ore 10:00 alle Per_2
21,00 del 2 Gennaio e la Domenica di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del lunedì in Albis;
-Durante le vacanze estive (luglio od agosto), il padre potrà tenerli con sé per quindici giorni consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31.5 di ogni anno. In caso di mancato accordo entro tale termine sarà la Sig.ra
a decidere le ferie dei minori, in base al proprio periodo di ferie;
Parte_1
-I minori trascorreranno con il papà il giorno del compleanno, dell'onomastico di questi e la Festa del Papà, nel mentre trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico di questa e la Festa della
Mamma;
-Il compleanno e l'onomastico dei minori verranno trascorsi con entrambi i genitori secondo modalità da concordare di volta in volta;
-Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, nel rispetto delle preminenti esigenze dei minori. -Per il mantenimento dei figli minori e è fissato, a carico del padre Sig. Parte_2 Persona_1
, un assegno mensile, a far data dal 1° Novembre 2025 di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario entro il giorno ventiquattro di ogni mese;
-Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (spese mediche non coperte dal SSN, spese per scolastiche -ivi comprese quelle per relative rette e/o tasse-, spese per attività ricreative sportive, ecc.) secondo il “protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola e sulle spese per CP_2
i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.” del 20.05.2021;
-I Sig.ri e rinunciano reciprocamente a ogni contributo di mantenimento, a prescindere dalle Parte_1 Parte_2 loro rispettive condizioni economiche e dichiarando ciascuno di avere disponibilità di mezzi per le proprie esigenze di vita;
ognuno accetta la rinuncia dell'altro.
-I Sig.ri e dichiarano di non avere tra loro rapporti di comproprietà relativi a beni mobili Parte_1 Parte_2
(che reciprocamente riconoscono di proprietà esclusiva di chi di loro li ha acquistati o ricevuti dalla propria famiglia), immobili, mobili registrati, né contitolarità di conti, crediti, debiti, e pertanto all'uopo dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
-Chiedono inoltre, che, pronunciata la sentenza di separazione, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge
1° dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi per dichiarare lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in RO (NA) in data 14.05.2011 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di RO al N. 6 parte 2 serie A anno 2011.”
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e dei figli minori, ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione.
Il Tribunale prende atto che negli accordi le parti hanno testualmente disposto che “la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione”; visto che hanno chiesto congiuntamente l'affido condiviso, interpreta tale disposizione come affido condiviso disgiunto ad entrambi i genitori, in virtù del quale l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rileva in relazione alle questioni ordinarie e all'organizzazione della vita quotidiana dei minori durante il periodo di permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
Quindi, in riferimento al regime di affido dei figli minori, si dispone affido condiviso disgiunto di e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre con residenza in Pt_2 Persona_1
RO (NA) alla via Principe di Piemonte n. 13, e diritto di visita paterno come riportato in accordo.
Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore dei figli minori in € Controparte_1
650,00 (€ 325,00 cadauno) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 24 di Parte_1 ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat. Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo di intesa tra e Tribunale di Nola. Parte_3
Il Tribunale prende atto che le parti rinunciano reciprocamente a ogni contributo di mantenimento, e che con l'accordo hanno regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 05.11.1986 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
il 17.04.1981, (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario il C.F._2
giorno 14.05.2011 in RO (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2011);
2) dispone affido condiviso disgiunto dei figli minori e Parte_2 Persona_1
ad entrambi i genitori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre residente in [...], e diritto di visita paterno come riportato in accordo;
3) determina in € 650,00 (€ 325,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 24 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo di intesa tra e Tribunale di Nola;
Parte_3
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca