Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' cosi' modificato:
"L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283".
Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' cosi' modificato:
"L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283".