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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
C.F. , nata in [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SANDRO GRIMALDI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti SADDI MANUELA e FABIO MARROCU,
che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: la figlia minore nata a [...] il 31 .08.2018, vivrà con la madre presso l'abitazione Per_1 detenuta da quest'ultima in locazione, ubicata in Ussana, via Programmazione n. 20, ove la medesima minore avrà la residenza;
la minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4.: nel corso della settimana la minore starà con il padre secondo il seguente calendario di visita: il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00; i fine settimana, e limitatamente ai primi sei mesi decorrenti dal corrente mese di maggio 2025, la minore starà con il padre e pernotterà presso la dimora di quest'ultimo limitatamente ad un solo fine settimana al mese
e precisamente dal sabato dall'uscita di scuola (ore 12,30 circa) alla domenica alle ore 20,00 allorquando il padre la riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 20,00 nel periodo invernale ed alle ore 21,00 nel periodo estivo;
limitatamente ai citati primi sei mesi il padre, oltre al predetto fine settimana in cui la minore pernotterà con lui presso la sua dimora nonché i due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), potrà altresì vedere e tenere con se la minore un ulteriore fine settimana, senza alcun pernottamento, e cioè il sabato e la domenica immediatamente successiva dalle 12,30 circa alle ore 20,00 nel periodo invernale, ed alle ore 21,00 nel periodo estivo;
dopo i primi sei mesi i fine settimana durante i quali la minore starà con ciascun genitore saranno alternati paritariamente tra gli stessi (due fine settimana con ciascun genitore) e, pertanto, la minore starà con il padre dal sabato dall'uscita di scuola (ore 12.30 circa), e la riaccompagnerà presso il domicilio materno la domenica alle ore 20.00 nel periodo invernale, alle ore 21.00 nel periodo estivo. Nel rispetto della volontà della minore le parti si riservano espressamente il diritto di poter modificare, di comune accordo e in qualunque momento, le condizioni di visita e di frequentazione previste nel predetto articolo, previa comunicazione in forma scritta motivata (email, messaggistica); 5. Festività: durante le festività natalizie verrà applicato il principio dell'alternanza, per cui la minore trascorrerà la vigilia del 24 dicembre con un genitore fino alle ore 12 del giorno successivo, ed il giorno 25 dalle ore 12,00 nonché la festività di Santo Stefano fino alle ore 20,00 con l'altro genitore;
il 31 dicembre ed il 01 gennaio con un genitore ad anni alterni. Per le festività pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Il principio dell'alternanza varrà anche per le festività minori, compresi i compleanni della minore
e dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori;
6. vacanze estive: ogni genitore dovrà tenere con sé la minore durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o agosto, anche per la festività di Ferragosto varrà il principio dell'alternanza. Le parti si obbligano a comunicare l'un l'altro, con almeno un mese di preavviso il proprio periodo di ferie. Nel rispetto della volontà della minore le parti si riservano espressamente il diritto di poter modificare, di comune accordo e in qualunque momento, le condizioni di visita e di frequentazione previste nel predetto articolo, previa comunicazione in forma scritta motivata (email, messaggistica);
7. assegno mantenimento: il signor si obbliga a versare alla signora , entro CP_1 Parte_1
i primi 5 giorni di ogni mese, e con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente aperto presso il Banco di Sardegna IBAN - IT96A 01015
86020 000070412664, un contributo economico a titolo di mantenimento della figlia minore Per_1 pari ad euro 800,00 (euro ottocento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
8. Spese straordinarie: Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con onere di rimborso al genitore anticipatario, le spese straordinarie così come determinate dalle linee guida del 29.11.2017 del C.N.F, che si allegano al presente verbale, e che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per la figlia saranno effettuate, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori;
9. Autonomia patrimoniale dei coniugi: i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed indipendenti economicamente e di non aver nulla a pretendere, l'uno dall'altro, in relazione al loro proprio mantenimento;
10. Passaporto: entrambi i genitori potranno condurre la figlia minore in viaggio anche all'estero, comunicando l'uno all'altro gli itinerari e a tal fine acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto alla minore.
Spese compensate.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da
[...]
in data 05/11/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 28.04.2025, senza Pt_1
ulteriore istruttoria, all'udienza del 14.05.2025, le parti, personalmente comparse, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 10/10/1989 e nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte
1, anno 2017- Comune di Ussana);
Sull'accordo delle parti:
2. affida la figlia minore nata a [...] il 31 .08.2018, ed entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre presso l'abitazione detenuta da quest'ultima in locazione ubicata in Ussana, via Programmazione n. 20, ove la medesima minore avrà la residenza;
le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3. nel corso della settimana la minore starà con il padre secondo il seguente calendario di visita: il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00; i fine settimana, e limitatamente ai primi sei mesi decorrenti dal corrente mese di maggio 2025, la minore starà con il padre e pernotterà presso la dimora di quest'ultimo limitatamente ad un solo fine settimana al mese e precisamente dal sabato dall'uscita di scuola (ore 12,30 circa) alla domenica alle ore 20,00
allorquando il padre la riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 20,00 nel periodo invernale ed alle ore 21,00 nel periodo estivo;
limitatamente ai citati primi sei mesi il padre,
oltre al predetto fine settimana in cui la minore pernotterà con lui presso la sua dimora nonché
i due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), potrà altresì tenere con sé la minore un ulteriore fine settimana, senza alcun pernottamento, e cioè il sabato e la domenica immediatamente successiva dalle 12,30 circa alle ore 20,00 nel periodo invernale, ed alle ore
21,00 nel periodo estivo;
dopo i primi sei mesi i fine settimana durante i quali la minore starà
con ciascun genitore saranno alternati paritariamente tra gli stessi (due fine settimana con ciascun genitore) e, pertanto, la minore starà con il padre dal sabato dall'uscita di scuola (ore
12.30 circa) e la riaccompagnerà presso il domicilio materno la domenica alle ore 20.00 nel periodo invernale, alle ore 21.00 nel periodo estivo. Nel rispetto della volontà della minore le parti si riservano espressamente il diritto di poter modificare, di comune accordo e in qualunque momento, le condizioni di visita e di frequentazione previste, previa comunicazione in forma scritta motivata (email, messaggistica);
4.durante le festività natalizie verrà applicato il principio dell'alternanza, per cui la minore trascorrerà la vigilia del 24 dicembre con un genitore fino alle ore 12 del giorno successivo,
ed il giorno 25 dalle ore 12,00 nonché la festività di Santo Stefano fino alle ore 20,00 con l'altro genitore;
il 31 dicembre ed il 01 gennaio con un genitore ad anni alterni. Per le festività
pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Il principio dell'alternanza varrà anche per le festività minori, compresi i compleanni della minore e dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori;
5.ogni genitore dovrà tenere con sé la minore durante le vacanze estive per due settimane,
anche non consecutive, nel mese di luglio o agosto, anche per la festività di Ferragosto varrà
il principio dell'alternanza. Ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra, con almeno un mese di preavviso il proprio periodo di ferie. Nel rispetto della volontà della minore le parti si riservano espressamente il diritto di poter modificare, di comune accordo e in qualunque momento, le condizioni di visita e di frequentazione previste nel, previa comunicazione in forma scritta motivata (email, messaggistica).
6. Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro i primi CP_1 Parte_1
5 giorni di ogni mese, e con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente aperto presso il Banco di Sardegna IBAN - IT96A
01015 86020 000070412664, un contributo economico a titolo di mantenimento della figlia minore pari ad euro 800,00 (euro ottocento/00), importo rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora
[...]
Pt_1
7. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con onere di rimborso al genitore anticipatario, le spese straordinarie così come determinate dalle linee guida del
29.11.2017 del C.N.F, che costituiscono parte integrante dell'accordo. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per la figlia saranno effettuate, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori;
8. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed indipendenti economicamente e di non aver nulla a pretendere, l'uno dall'altro, in relazione al loro proprio mantenimento;
9. dispone che entrambi i genitori potranno condurre la figlia minore in viaggio anche all'estero, comunicando all'altro gli itinerari e a tal fine acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto alla minore.
10. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti