Ordinanza presidenziale 16 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Palermo, via Mariano Stabile 241;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Trapani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l’annullamento
- del provvedimento antimafia interdittivo della Prefettura Trapani - AREA I - Antimafia - Prot. Interno n. -OMISSIS- del 21.07.2023;
- della comunicazione ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. 159/2011 n. prot. -OMISSIS-, con la quale si invitava parte ricorrente a produrre memorie o documenti.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Prefettura di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 13/10/2023, il ricorrente (il quale esercita l’attività di coltivazione di frutti oleosi) ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento antimafia interdittivo della Prefettura di Trapani - AREA I - Antimafia - Prot. Interno n. -OMISSIS- del 21.07.2023, articolando la seguente censura:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l.r.10/91 e 3 l.n. 241/90 nonché degli art.3,24 e 97 Cost. – difetto assoluto di motivazione – violazione e falsa applicazione degli artt. 4del d.lgs. 08.08.1994 n. 490 e 10 del d.p.r. n.252 del 1998, nonché degli artt. 84, 90 e 91 del d.lgs. 159/2011 – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della erronea presupposizione – sviamento di potere – illogicità manifesta – difetto di istruttoria – insufficienza ed incongruità della motivazione – arbitrarietà e irragionevolezza manifesta.
Il ricorrente deduce la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, l’arbitrarietà manifesta del potere esercitato e violazione delle disposizioni di legge calendate, non essendo idonei gli elementi indicati dalla Prefettura a supportare il provvedimento impugnato.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Trapani.
La domanda cautelare del ricorrente è stata respinta con ordinanza del giorno 8 novembre 2023 n.-OMISSIS-. Detta ordinanza è stata confermata dal CGA, con ordinanza del 22 gennaio 2024 n. -OMISSIS-
Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di valutare recenti provvedimenti (sequestro giudiziario) che hanno riguardato il ricorrente, richiesta alla quale si è opposta la difesa erariale; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve in via preliminare essere esaminata l’istanza di rinvio formulata dalla difesa della parte ricorrente in udienza.
L’istanza non può essere accolta atteso che l’art. 73, co. 1 bis, cod. proc. amm. stabilisce che: “Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio” .
L’istanza di rinvio si basa sulla necessità - manifestata solo in occasione dell’udienza di discussione - di valutare recenti provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente; tale circostanza, peraltro ininfluente ai fini della decisione, non presenta alcun elemento di eccezionalità e pertanto il chiesto rinvio (cui peraltro si è opposta la difesa erariale) non può essere concesso.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione; e, d’altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Per quanto riguarda poi l’attualità degli elementi posti a base dell’interdittiva, va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “…è ferma nell’affermare che l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616)…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688).
Con riferimento, poi, ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, è stato rilevato che:
- il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia solo laddove lo stesso “…per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non” , che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto…” (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231);
- i rapporti di parentela non rilevano ex se, “ma quale elemento indiziante che, valutato nella prospettiva unitaria del quadro fattuale complessivo da cui desumere o meno il pericolo di infiltrazione, legittima il giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto conforme al paradigma normativo” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell’esercizio dell’attività di impresa verte sul fatto che al padre del ricorrente (avente la medesima residenza del figlio odierno istante) - detenuto in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale n. -OMISSIS-emessa in data 20 gennaio 2023 dall'Ufficio del GIP del Tribunale di Palermo per i reati dagli artt. 110, 81 cpv, 390 c.p., 416 bis 1 e. p. (già art. 7 legge 203/91) - è stato contestato di "avere … aiutato -OMISSIS-e in particolare figura di vertice della sua articolazione territoriale nella provincia di Trapani, all'epoca latitante da 30 anni ed ora deceduto, a sottrarsi all'esecuzione delle pene comminate con sentenze definitive, fungendo per conto del predetto da autista e accompagnatore personale, consentendogli così, tra l'altro, di muoversi indisturbato dai luoghi di latitanza verso altri luoghi come-OMISSIS- di Palermo per interventi, controlli e visite mediche" .
Inoltre nel provvedimento impugnato sono valorizzati una serie di elementi, ulteriori rispetto al mero vincolo parentale: il ricorrente esercita l’attività di “coltivazione di frutti oleosi” e il domicilio fiscale, nonché il luogo di esercizio dell'impresa individuale, sono entrambi nello stesso luogo (residenza anche del padre) in Campobello di Mazara; anche l’azienda agricola individuale intestata al padre è funzionale alla predetta attività di coltivazione (e, anche in questo caso, il domicilio fiscale ed il luogo di esercizio dell’impresa sono coincidenti); il suddetto padre ha percepito redditi dall’azienda agricola del figlio, odierno ricorrente, dal 2009 al 2017.
Del tutto correttamente, pertanto, dall’analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – che il ricorrente sia sottoposto all’influenza di sodalizi di stampo mafioso.
In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l’ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cappellano, Presidente FF
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Maria Cappellano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.