Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 21 maggio 2024
Decreto cautelare 9 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02532/2025REG.PROV.COLL.
N. 05442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2024, proposto da
OB IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica " C.G. Da Venosa" di Potenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI ON, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 269/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito della trasposizione dell’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’appellante ha impugnato il decreto n. 4437 del 25 luglio 2023, con cui il Direttore dell’Istituto del Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza ha confermato la graduatoria definitiva, per la disciplina “CODI/23 – Canto”, finalizzata all’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, originariamente approvata con nota n. 1167 del 10 febbraio 2022, successivamente rettificata in autotutela con nota n. 2956 del 13 aprile 2022, indi annullata (con riferimento alla posizione del deducente e di alcuni soggetti controinteressati) a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario proposto dal medesimo deducente avverso la graduatoria (previo parere definitivo della sez. I del Consiglio di Stato, n. 905 del 16 giugno 2023).
In particolare, il predetto accoglimento era fondato sul difetto motivazionale nella valutazione dei titoli artistici del deducente e dei controinteressati.
In sede di riesercizio del potere, il Conservatorio ha provveduto disponendo - con il decreto n. 4437 del 25 luglio 2023 – la pubblicazione delle schede personali di valutazione dei candidati, sostanzialmente confermando gli esiti dell’originaria graduatoria.
L’impugnazione oggetto del giudizio di primo grado era diretta a contestare – sotto più profili – l’illegittimità della graduazione del deducente (al tredicesimo posto), nonché in peius di quella di alcuni dei candidati meglio collocati in graduatoria.
Con la sentenza in questa sede impugnata il Tar adito ha accolto il ricorso e ha compensato fra le parti le spese processuali.
Il ricorrente ha appellato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese processuali.
Nessuno si è costituito per parte appellata.
All’udienza del 18 marzo 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per violazione di legge (art. 26 c.p.a. e 91 e ss. c.p.c.) nella parte in cui ha operato la compensazione delle spese processuali del complessivo esito della lite; illogicità ed ingiustizia manifeste; manifesta abnormità.
Lamenta l’insussistenza dei presupposti di legge per procedere alla compensazione delle spese processuali.
L’appello è fondato.
Il Tar all’esito della decisione appellata ha così statuito: a parziale accoglimento del ricorso, va disposto l’annullamento (nei sensi indicati e per quanto di ragione) degli atti impugnati, con conseguente necessità per l’Amministrazione di rinnovare – in sede conformativa – le valutazioni sub iudice, emendate dai denunciati vizi. Alla riedizione del potere valutativo (ed alla conseguente, eventuale, riformulazione della graduatoria) dovrà provvedere una commissione nominata dal Conservatorio in diversa composizione. 7. In ragione del complessivo esito della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, fermo restando che va posto a carico dell’Amministrazione il contributo unificato e la metà delle spese sostenute per l’integrazione del contraddittorio .
In particolare il Tar ha accolto il secondo, il quarto, il quinto, il settimo motivo e, in parte, il terzo e il sesto, respingendo il primo.
Ai sensi dell’art. 26 comma 1 c.p.a. quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati .
L’art. 91 c.p.c. per quanto di interesse dispone: Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Il successivo art. 92 c.p.c. inoltre dispone: Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte .
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Occorre premettere che nel caso all’esame trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, secondo cui: “ Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ".
Nella specie si verte in una ipotesi di parziale accoglimento e non di soccombenza reciproca.
L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cassazione SS.UU. n.32061/2022).
Ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’articolo 92, comma 2, c.p.c. (Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3977; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696).
Nella specie non c’erano i presupposti per la compensazione, non sussistendo la reciproca soccombenza, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze.
L’espressione usata dal Tar “ In ragione del complessivo esito della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite ” nemmeno evidenzia la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, nella specie comunque non sussistenti.
L’appello deve essere conseguentemente accolto e la sentenza riformata.
Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come da dispositivo devono essere poste a carico del
Conservatorio di Musica "G. Da Venosa" di Potenza, non costituito in giudizio.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata condanna il Conservatorio di Musica "C.G. Da Venosa" di Potenza al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidandole in €1500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Condanna il Conservatorio di Musica "C.G. Da Venosa" di Potenza al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello liquidandole in €2500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO