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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Febbraio 2025.
Reg.Gen. N.105/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Febbraio 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.03.2024, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) e la (appellato- Parte_1 Controparte_1
appellante incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°334/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.09.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto solo Parte_1
parzialmente il suo ricorso, proposto nei confronti della , di cui era stato Controparte_1
dipendente dal 03.07.2017 al 31.05.2019 con orario part-time 22 ore settimanali ed inquadramento quale impiegato tecnico 4° livello C.C.N.L. Cooperative esercenti servizi di pulizia, teso ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive a titolo di retribuzioni ordinarie (mensilità marzo, aprile e maggio 2019), compenso per lavoro supplementare e/o straordinario (periodi
1 05.08.2017/27.08.2017 e 02.06.2018/26.08.2018), differenze retributive per superiore inquadramento professionale (dal 5° livello indicato sulle buste paga al 4° livello indicato nel contratto di assunzione) e mensilità aggiuntive. Più in dettaglio, il Tribunale condannato la al Controparte_1 pagamento della somma di €.853,44 a titolo di differenze retributive da errato inquadramento (stante la discrasia emergente tra il contratto di assunzione ed i prospetti paga) , respingendo ogni altra domanda.
L'appellante ha impugnato la predetta decisione: 1) per aver ritenuto non provata la prestazione di lavoro supplementare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, sulla base di una errata lettura delle risultanze istruttorie, da cui emergeva che, non essendo stata emessa alcuna fattura per prestazioni di consulenza, l'unico rapporto che aveva avuto esecuzione era quello di lavoro subordinato;
2) per aver ritenuto non provata la prestazione di lavoro supplementare nel mese agosto 2017, anche ai fini del richiesto rimborso chilometrico, sulla base di una errata lettura delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali;
3) per aver respinto la domanda di condanna al pagamento della retribuzione ordinaria dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, benchè a quella data il contratto di consulenza avesse esaurito i suoi effetti (avendo durata quadriennale, senza tacito rinnovo), per cui l'unico rapporto che all'epoca era in esecuzione era necessariamente quello di lavoro subordinato.
Ha quindi formulato le conclusioni di seguito trascritte: “in via principale nel merito: - Accertare e dichiarare, […], il diritto del sig. ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per lavoro Parte_1
subordinato supplementare nel mese di agosto 2017, delle retribuzioni per lavoro subordinato supplementare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, delle retribuzioni per lavoro ordinario nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, nella misura complessiva di € 7.983,57, come da tabelle rettificate in minus oltre a rivalutazione e interessi come per legge. - Condannare la al Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 7.983,57 a beneficio del sig. , come da tabelle Parte_1
rettificate in minus oltre a rivalutazione e interessi come per legge, a titolo di retribuzioni per lavoro subordinato supplementare nel mese di agosto 2017, delle retribuzioni per lavoro subordinato supplementare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, delle retribuzioni per lavoro ordinario nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019. - Riformare comunque la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge e con successivo obbligo per la di corrispondere al Sig. Controparte_1 Parte_1
l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado, nella misura dei ¾ compensati. In ogni caso,
[...]
condannare la convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre ad accessori di legge.”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, statuendo ultra petita, ha accolto la domanda di differenze retributive da errato
2 inquadramento, benchè il lavoratore avesse indicato un C.C.N.L. diverso da quello in concreto applicato al rapporto di lavoro de quo. Ha quindi concluso come segue: “- in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. In via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: A) Accertare e dichiarare non dovute le somme relative alle differenze retributive richieste dall'appellante per la rivendicata qualifica di 4° Livello , siccome infondata ei fatto e in diritto la domanda proposta e conseguentemente riformare la sentenza impugnata sul punto;
B) accertare e dichiarare ex art. 91 c.c l'integrale soccombenza del Sig.re nel Giudizio di 1° Parte_1
grado e pertanto Condannare lo stesso appellante al pagamento in favore della Controparte_3
al pagamento delle spese di liti afferenti al Giudizio di 1° grado. In ogni caso,
[...]
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio”.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., dal momento che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello.
***
2.- Con i primi due motivi dell'appello principale, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto infondate le sue domande tese ad ottenere la condanna della Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive per prestazione di lavoro supplementare
[...]
asseritamente rese nel mese agosto 2017 e nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, sulla base di una errata lettura delle risultanze istruttorie, da cui emergeva che, non essendo stata emessa alcuna fattura per prestazioni di consulenza, l'unico rapporto che aveva avuto effettiva esecuzione sarebbe quello di lavoro subordinato.
I motivi in disamina non hanno fondamento.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio
3 equitativo di cui all'art.432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
In punto di fatto, il lavoratore – assunto dalla con Parte_1 Controparte_1
orario part-time 22 ore settimanali ed inquadramento quale impiegato tecnico 4° livello C.C.N.L.
Cooperative esercenti servizi di pulizia (cfr. contratto 03.07.2017) -, allega di aver osservato, nei suddetti periodi, un orario di lavoro più esteso, essendogli state attribuite anche le funzioni di responsabile tecnico e coordinatore del cantiere ubicato a Marcelli di Numana per conto dell'agenzia Fued Immobiliare S.r.l.
(anno 2018) ed avendo prestato attività lavorativa manuale presso il Grand Hotel di Riccione nell'agosto
2017, senza ottenere alcuna remunerazione integrativa per le n.302,50 ore di lavoro supplementare e/o straordinario che assume di aver effettuato.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Deve infatti tenersi conto del fatto che il lavoro supplementare e/o straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore “ora per ora”, ossia con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an. Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a Parte_1
rivendicare genericamente il pagamento del lavoro supplementare e/o straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla tempistica lavorativa. In un simile contesto, la domanda avente ad oggetto il lavoro supplementare e/o straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi:
- che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, nel periodo in questione tra le parti erano in esecuzione due diverse tipologie di rapporti contrattuali - l'una di natura subordinata (contratto assunzione 03.07.2017) e l'altra di natura autonoma (contratto consulenza 26.01.2015) -, con la conseguenza che non è possibile imputare all'uno ovvero all'altro rapporto (quand'anche provate) le ore di lavoro che si assumono prestate in eccedenza rispetto all'orario part-time convenuto;
- che i testi escussi, in ordine agli orari lavorativi praticati dal hanno reso dichiarazioni di Parte_1
contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio;
4 - che maggiori informazioni non si traggono dalla documentazione in atti, atteso che il ha Parte_1 esercitato l'incarico di consulenza, secondo quanto prevede l'art.7 del contratto del 26.01.2015, attraverso la società Optima s.a.s. di AR AU & C., le cui prestazioni di consulenza tecnico- commerciale risultano periodicamente fatturate, anche in epoca successiva alle mensilità di giugno, luglio ed agosto 2018.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico delle dichiarazioni testimoniali, avulse da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di esso.
I primi due motivi dell'appello principale vanno quindi disattesi.
***
3.- Con terzo motivo dell'appello principale, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna al pagamento della retribuzione ordinaria dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, benchè a quella data il contratto di consulenza avesse esaurito i suoi effetti (avendo durata quadriennale, senza tacito rinnovo), per cui l'unico rapporto che all'epoca dei fatti era in esecuzione era necessariamente quello di lavoro subordinato.
Il motivo è fondato, atteso che, come risulta per tabulas:
- nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 il contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data
03.07.2017 era ancora in esecuzione, essendo cessato solo con le dimissioni volontarie del Parte_1
rassegnate in data 31.05.2019 (v. modulo Ministero Lavoro – doc.5);
- al contrario, nel medesimo periodo non era più in esecuzione il contratto di consulenza sottoscritto in data 26.01.2015, la cui durata quadriennale (v. art.4), in assenza di tacito rinnovo, era scaduta il
26.01.2019;
- la sussistenza del rapporto di lavoro emerge altresì dal verbale del Consiglio di Amministrazione del
01.02.2020 (“[…] Sig. , anche dipendente della con mansioni di Parte_1 CP_1
Direttore Tecnico […]” – v. doc.16), dai verbali di sopralluogo nei cantieri (doc.7), dalla messaggistica e/o corrispondenza operativa relativa al periodo (doc. nn.8,9,10) e dai prospetti paga dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 (v. L.U.L. doc.12).
Sulla base delle suddette emergenze documentali, deve dunque ritenersi che l'appellante Parte_1
ha fornito idonea prova del fatto costitutivo del diritto alla retribuzione ordinaria per i mesi di
[...]
5 marzo, aprile e maggio 2019. Incombeva al datore di lavoro la prova di aver corrisposto al lavoratore le spettanze dovute e tale prova non è stata data. Deve pertanto ritenersi che l'appellante ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito relativo alle mensilità dei mesi di marzo, aprile e maggio
2019, mentre il l'appellato non ha fornito prova di fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi.
In ordine al quantum debeatur, i conteggi di parte attrice appaiono attendibili (in riferimento alla disciplina collettiva del settore, applicabile quanto meno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall'art.36 cost.) e comunque non sono stati specificamente contestati dalla parte convenuta. Nel rito del lavoro, come è noto, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (Cassazione civile, sez. lav., 10 giugno 2003, n. 9285). Non si vede del resto come la Corte potrebbe prendere in considerazione una diversa misura in difetto di più specifiche allegazioni da parte della società appellata.
Sulla scorta di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, la domanda avente ad oggetto la retribuzione ordinaria per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 deve pertanto essere accolta, con condanna della a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di €.3.268,81 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al
[...]
soddisfo.
***
4.- Con l'appello incidentale, la censura la sentenza impugnata nella Controparte_1
parte in cui ha accolto la domanda di differenze retributive da errato inquadramento, benchè il lavoratore avesse indicato un C.C.N.L. diverso da quello in concreto applicato al rapporto di lavoro de quo.
L'appello incidentale non ha fondamento, risultando per tabulas che il contratto di assunzione riconosce a il 4° livello retributivo (Impiegato Tecnico), mentre i prospetti paga Parte_1
risultano tutti compilati assumendo a parametro di calcolo della retribuzione l'inferiore inquadramento nel V livello.
La circostanza, puntualmente rilevata dal primo giudice, che il lavoratore abbia errato nell'indicazione del C.C.N.L. applicabile non assume rilievo dirimente, atteso che ciò che rileva è la documentata e palese incongruenza tra il livello professionale riconosciuto nel contratto di assunzione e quello (inferiore) indicato nelle buste paga. Ad ogni buon conto, anche a voler prendere in esame la scala classificatoria del
C.C.N.L. Cooperative Servizi Pulizia del 29.04.2009, risulta evidente la riduttività dell'inquadramento delle mansioni di impiegato tecnico nel V livello contrattuale, che è riservato ai manovratori di macchine
6 operative e che, quindi, non si attaglia al più elevato contenuto professionale delle mansioni impiegatizie svolte dal Parte_1
In ordine al quantum debeatur, stante la evidente antieconomicità della ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, si ritiene corretto il calcolo equitativo seguito dal primo giudice, che ha fondato il calcolo su un ragionamento di cui ha ben sviluppato i criteri di calcolo seguiti, che hanno peraltro condotto alla riduzione del 50% della somma a tale titolo pretesa.
La sentenza va quindi sul punto confermata.
***
5.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritiene dunque il Collegio che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione, con le conseguenze indicate in dispositivo. In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, la va quindi condannata Controparte_1
a pagare a la somma di €.3.268,81 a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità Parte_1 di marzo, aprile e maggio 2019 (importo che va ad aggiungersi agli €.853,44 di cui alla sentenza di primo grado) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la parziale reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie legittime ragioni, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate per la metà, ponendosi la parte non compensata a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°334/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.09.2023, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna la ditta al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di €.3.268,81 a titolo di retribuzione ordinaria per le Parte_1
mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi €.4.000,00 per il primo grado ed in €.2.000,00 per il secondo grado (oltre rimborso
7 contributo unificato), e condanna la a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la parte di spese non compensata, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona in data 13 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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