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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6147/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in
Bisceglie, alla via Ruvo n. 118, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. nel termine di 30 giorni dall'udienza del 21.05.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, riconosciuto dal c.t.u. nominato nella fase sommaria con decorrenza differita.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente;
analogamente il giudizio di opposizione risulta introdotto tempestivamente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
[...]
, specializzata in medicina legale, le cui conclusioni non risultano oggetto Per_1 di contestazione delle parti nel termine appositamente concesso per la formulazione di osservazioni alla bozza di c.t.u. e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico- legali di riferimento, dopo aver premesso che la ricorrente risulta affetta da
“disturbo cognitivo minore tipo AD misto in soggetto con remoti esiti di TIA, cardiopatia scleroipertensiva, osteoporosi e spondilouncoartrosi lombare a complessiva media incidenza funzionale” ha posto in evidenza, attraverso puntuali riferimenti, il progressivo peggioramento della condizione clinica complessiva della parte ricorrente, con particolare riferimento alla condizione di decadimento cognitivo e alla capacità di deambulare autonomamente.
Più specificamente, il consulente tecnica d'ufficio ha osservato che “Dalle documentazioni sanitarie in atti si evince che la ricorrente alla RMN encefalo del
17.1.2022. è risultata affetta da: encefalopatia vascolare cronica e atrofia cortico- sottocorticale diffusa. Alla PET La ricorrenza di un complesso di patologie a carattere cronico-degenerativo, in trattamento polifarmacologico, allo stato ci permette di affermare che sussistono i requisiti per ammettere la ricorrente al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 21/11/1988 n. 508, dovendo considerare per atti quotidiani della vita le azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere, quali gli atti della vita vegetativa e di relazione, sia da un punto di vista motorio che prassico ed organizzativo e che,
3 inoltre, si sono palesate turbe della deambulazione con decorrenza da dicembre
2023. La decorrenza si motiva in quanto la obiettività clinica riportata dal Dott.
, peraltro specialista in neurologia, unitamente a quella emergente dalle Per_2 correnti operazioni peritali, ha evidenziato un peggioramento del quadro neurologico che può insorgere anche in un breve lasso di tempo facendo precipitare, in peius, la condizione clinica generale e la disautonomia del soggetto”.
Sulla base di tale premessa il c.t.u. ha quindi sostanzialmente confermato le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria, evidenziando la sussistenza del riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento dal 01.12.2023.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di attenta valutazione della documentazione prodotta e della condizione della parte ricorrente, quale emersa, in particolare, dall'esame diretto della stessa, che in questo tipo di accertamenti peritali riveste un ruolo centrale, e di una corretta ricostruzione dei presupposti dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 01.12.2023.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p., e sulla base di una situazione di peggioramento complessivo sopravvenuto rispetto alla presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica e anche successiva al deposito del ricorso in esame e di cui, quest'ultima non ha potuto tener conto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della
4 domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del
2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione)”.
Le spese di CTU che, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6147/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente Parte_1 per percepire l'indennità di accompagnamento dal 01.12.2023;
[...]
2. compensa le spese processuali tra le parti ad eccezione di quelle di c.t.u. che pone definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 26.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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