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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2024, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1480 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Limitone e Elisa Gasparini contro
(C.F. CP_1 C.F._1
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Colle
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1322/2023 del Tribunale di
Padova emessa e depositata in data 23.06.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“1) Nel merito:
- dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra i comproprietari e Parte_1
1 sull'immobile sito nel Comune di Tresalbeghe (PD), Via Sant'Ambrogio n. CP_1
122, censito al Catasto Fabbricati Foglio 9 part. 949 – 950 – 952 - 953. - attribuire e/o assegnare a la quota di 1/2 di proprietà del convenuto per il Parte_1 CP_1
corrispettivo indicato al c.t.u. nella relazione peritale, previa deduzione delle spese del presente procedimento, ivi comprese le imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti all'emananda sentenza di scioglimento della comunione;
- respingere tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate.
2) Disporre che le spese del presente procedimento di divisione e della mediazione obbligatoria ex lege siano addebitate al convenuto in toto e solo in via subordinata ai condividenti in proporzione al valore delle rispettive quote.
3) Con vittoria di spese e competenze di causa.
4) In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare
- disporsi la fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge;
- dichiararsi per le causali di cui in narrativa l'inammissibilità dell'appello promosso da
Parte_1
Nel merito
- rigettarsi in toto il gravame proposto confermando in ogni suo capo la sentenza impugnata. In via istruttoria
Si richiamano e si intendono per ritrascritte in questa sede tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8.12.2020 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
sponendo che:
[...]
2 - a seguito del fallimento della società e del socio Controparte_2
accomandatario , dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza del Controparte_2
29.03.2017, l'attrice aveva acquistato con atto di compravendita del 20.2.2020 la proprietà della quota indivisa di 1/2 dei terreni siti a Trebaseleghe (Pd) e catastalmente identificati al foglio 9 mappali 949, 950, 952 e 953 che la stessa si era aggiudicata nell'ambito della procedura di vendita fallimentare;
- l'altra metà dei fondi era di proprietà di che l'aveva acquistata con CP_1
contratto di compravendita del 26.11.2019 da moglie del fallito Org_1 [...]
; CP_2
- sui mappali 950 e 953 in comproprietà, ma sui quali aveva l'intero diritto di superficie fino al 2035, insisteva una porzione di capannone produttivo in corso di costruzione non ancora accatastato di cui l'altra porzione insisteva invece sui mappali 395 e 951 di sua esclusiva proprietà;
- i beni comuni non erano comodamente divisibili ai sensi dell'art. 720 cod. civ.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento della Parte_1 comunione e l'assegnazione a sé della quota di ½ di proprietà del convenuto, con attribuzione di un conguaglio in denaro in favore di quest'ultimo.
Si costituiva il quale non si opponeva allo scioglimento della comunione, CP_1 ma contestava l'allegazione avversaria relativa alla indivisibilità dei terreni agricoli e chiedeva l'assegnazione in natura di beni in misura corrispondente alla quota a lui spettante.
Veniva esperita ctu al fine di verificare se il compendio fosse comodamente divisibile e per l'eventuale predisposizione di progetti divisionali, e quindi il Tribunale di Padova, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata, affermava che i beni comuni erano comodamente divisibili e dichiarava lo scioglimento della comunione ordinaria, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere al loro frazionamento ed alla loro successiva assegnazione
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore di fatto in cui è incorso il tribunale, laddove ha affermato che i beni da dividere sono costituiti da “terreni agricoli ove non vi sono edifici
3 produttivi, né sono stati realizzati, e pertanto non appaiono esservi impedimenti alla divisione”, dimostrando di non aver ben compreso la conformazione dei luoghi.
2.2 Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 720 cod. civ. perché la sentenza afferma che il compendio immobiliare è comodamente divisibile, sebbene la ctu abbia accertato che “l'unità produttiva esistente è classificata come "Attività Produttiva in zona impropria - di tipo B – da Confermare" ed è pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art.
30 (ex art. 29) delle N.T.O. la quale espressamente: consente solo la conferma della destinazione d'uso esistente, consente solo il restauro e la ristrutturazione dell'edificato esistente ma ne vieta la divisione in unità immobiliari distinte”, sicché “La creazione di lotti e/o unità distinte, sia fisica (costruzione di muro divisorio e di confine) che catastale
(Frazionamento catastale e costituzione di nuove unità immobiliari urbane) attualmente costituirebbe infatti un chiaro illecito edilizio”.
Sostiene inoltre che la medesima conclusione vale anche per i terreni agricoli circostanti il fabbricato, su cui il ha autorizzato, nel medesimo progetto di ampliamento CP_3 dell'unità produttiva, l'esecuzione delle opere di compatibilità idraulica (bacino di laminazione), le quali devono necessariamente essere realizzate per poter conseguire il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile
2.2 Col terzo motivo censura la decisione perché non ha rilevato che, a prescindere dai rilievi urbanistici, i beni immobili in comunione non sono comodamente divisibili secondo gli stessi criteri costantemente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la porzione del capannone artigianale da dividere è inidonea ad essere frazionata in porzioni più piccole senza comprometterne l'originaria natura e senza pregiudicarne la funzione economica e sulla medesima è titolare del diritto di superficie sino al 2035 i Parte_1
terreni agricoli contraddistinti dai mappali n.ri 949 e 952 costituiscono l'area di pertinenza del capannone e sugli stessi è prevista la realizzazione del cd. bacino di laminazione, e la divisione richiederebbe la creazione di una servitù di passaggio sul cortile di pertinenza del capannone imponendo un peso eccessivo, irragionevole ed economicamente non giustificabile a carico del lotto che dovrebbe essere assegnato all'appellante
3. Si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva n. 1322/2023 del Tribunale
4 di Padova, avendo formulato riserva d'appello ex art. 340 c.p.c. con l'istanza di Parte_1
revoca depositata il 12.7.2023, ed avendo ribadito tale riserva anche alla prima udienza successiva tenutasi in data 20.7.2023.
L'appellato ha chiesto in ogni caso il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Va innanzitutto evidenziato che il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote
(giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. n. 24300 del 09/08/2023)
Si chiarisce che la sentenza che provvede a formare in via definitiva i lotti ai sensi degli art. 789 e 791 è definitiva anche quando rimette alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote (v. Cass. n. 4080/1986; Cass. n. 15466/2016).
In termini generali deve ancora ricordarsi che «ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva»
(v. Cass. S.U., n. 10242/2021).
5 Ora, avuto riguardo sia agli indici formali della definitività di una sentenza delineati dalla giurisprudenza che al contenuto intrinseco della decisione impugnata, è evidente che la sentenza n. 1322/2023 ha carattere non definitivo, perché non provvede alla formazione definitiva dei lotti e perché il Tribunale di Padova la qualifica in tali termini sia nella motivazione che nel dispositivo, rinviando la liquidazione delle spese “al definitivo”.
Costituisce altresì jus receptum che l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile (v. Cass. n. 18498 del 21/09/2015).
Nella fattispecie in esame ha formulato espressa riserva d'appello ex art. 340 Parte_1
c.p.c. con l'istanza depositata il 12.7.2023, ed ha ribadito tale riserva anche alla prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, tenutasi in data 20.7.2023.
Avendo tempestivamente esercitato la riserva di appello, l'impugnazione Parte_1
immediata proposta contro la sentenza non definitiva va dichiarata inammissibile.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €4.500,00 per compensi ed €50,00 per esborsi, oltre a spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1480 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Limitone e Elisa Gasparini contro
(C.F. CP_1 C.F._1
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Colle
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1322/2023 del Tribunale di
Padova emessa e depositata in data 23.06.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“1) Nel merito:
- dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra i comproprietari e Parte_1
1 sull'immobile sito nel Comune di Tresalbeghe (PD), Via Sant'Ambrogio n. CP_1
122, censito al Catasto Fabbricati Foglio 9 part. 949 – 950 – 952 - 953. - attribuire e/o assegnare a la quota di 1/2 di proprietà del convenuto per il Parte_1 CP_1
corrispettivo indicato al c.t.u. nella relazione peritale, previa deduzione delle spese del presente procedimento, ivi comprese le imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti all'emananda sentenza di scioglimento della comunione;
- respingere tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate.
2) Disporre che le spese del presente procedimento di divisione e della mediazione obbligatoria ex lege siano addebitate al convenuto in toto e solo in via subordinata ai condividenti in proporzione al valore delle rispettive quote.
3) Con vittoria di spese e competenze di causa.
4) In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare
- disporsi la fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge;
- dichiararsi per le causali di cui in narrativa l'inammissibilità dell'appello promosso da
Parte_1
Nel merito
- rigettarsi in toto il gravame proposto confermando in ogni suo capo la sentenza impugnata. In via istruttoria
Si richiamano e si intendono per ritrascritte in questa sede tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8.12.2020 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
sponendo che:
[...]
2 - a seguito del fallimento della società e del socio Controparte_2
accomandatario , dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza del Controparte_2
29.03.2017, l'attrice aveva acquistato con atto di compravendita del 20.2.2020 la proprietà della quota indivisa di 1/2 dei terreni siti a Trebaseleghe (Pd) e catastalmente identificati al foglio 9 mappali 949, 950, 952 e 953 che la stessa si era aggiudicata nell'ambito della procedura di vendita fallimentare;
- l'altra metà dei fondi era di proprietà di che l'aveva acquistata con CP_1
contratto di compravendita del 26.11.2019 da moglie del fallito Org_1 [...]
; CP_2
- sui mappali 950 e 953 in comproprietà, ma sui quali aveva l'intero diritto di superficie fino al 2035, insisteva una porzione di capannone produttivo in corso di costruzione non ancora accatastato di cui l'altra porzione insisteva invece sui mappali 395 e 951 di sua esclusiva proprietà;
- i beni comuni non erano comodamente divisibili ai sensi dell'art. 720 cod. civ.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento della Parte_1 comunione e l'assegnazione a sé della quota di ½ di proprietà del convenuto, con attribuzione di un conguaglio in denaro in favore di quest'ultimo.
Si costituiva il quale non si opponeva allo scioglimento della comunione, CP_1 ma contestava l'allegazione avversaria relativa alla indivisibilità dei terreni agricoli e chiedeva l'assegnazione in natura di beni in misura corrispondente alla quota a lui spettante.
Veniva esperita ctu al fine di verificare se il compendio fosse comodamente divisibile e per l'eventuale predisposizione di progetti divisionali, e quindi il Tribunale di Padova, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata, affermava che i beni comuni erano comodamente divisibili e dichiarava lo scioglimento della comunione ordinaria, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere al loro frazionamento ed alla loro successiva assegnazione
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore di fatto in cui è incorso il tribunale, laddove ha affermato che i beni da dividere sono costituiti da “terreni agricoli ove non vi sono edifici
3 produttivi, né sono stati realizzati, e pertanto non appaiono esservi impedimenti alla divisione”, dimostrando di non aver ben compreso la conformazione dei luoghi.
2.2 Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 720 cod. civ. perché la sentenza afferma che il compendio immobiliare è comodamente divisibile, sebbene la ctu abbia accertato che “l'unità produttiva esistente è classificata come "Attività Produttiva in zona impropria - di tipo B – da Confermare" ed è pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art.
30 (ex art. 29) delle N.T.O. la quale espressamente: consente solo la conferma della destinazione d'uso esistente, consente solo il restauro e la ristrutturazione dell'edificato esistente ma ne vieta la divisione in unità immobiliari distinte”, sicché “La creazione di lotti e/o unità distinte, sia fisica (costruzione di muro divisorio e di confine) che catastale
(Frazionamento catastale e costituzione di nuove unità immobiliari urbane) attualmente costituirebbe infatti un chiaro illecito edilizio”.
Sostiene inoltre che la medesima conclusione vale anche per i terreni agricoli circostanti il fabbricato, su cui il ha autorizzato, nel medesimo progetto di ampliamento CP_3 dell'unità produttiva, l'esecuzione delle opere di compatibilità idraulica (bacino di laminazione), le quali devono necessariamente essere realizzate per poter conseguire il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile
2.2 Col terzo motivo censura la decisione perché non ha rilevato che, a prescindere dai rilievi urbanistici, i beni immobili in comunione non sono comodamente divisibili secondo gli stessi criteri costantemente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la porzione del capannone artigianale da dividere è inidonea ad essere frazionata in porzioni più piccole senza comprometterne l'originaria natura e senza pregiudicarne la funzione economica e sulla medesima è titolare del diritto di superficie sino al 2035 i Parte_1
terreni agricoli contraddistinti dai mappali n.ri 949 e 952 costituiscono l'area di pertinenza del capannone e sugli stessi è prevista la realizzazione del cd. bacino di laminazione, e la divisione richiederebbe la creazione di una servitù di passaggio sul cortile di pertinenza del capannone imponendo un peso eccessivo, irragionevole ed economicamente non giustificabile a carico del lotto che dovrebbe essere assegnato all'appellante
3. Si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva n. 1322/2023 del Tribunale
4 di Padova, avendo formulato riserva d'appello ex art. 340 c.p.c. con l'istanza di Parte_1
revoca depositata il 12.7.2023, ed avendo ribadito tale riserva anche alla prima udienza successiva tenutasi in data 20.7.2023.
L'appellato ha chiesto in ogni caso il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Va innanzitutto evidenziato che il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote
(giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. n. 24300 del 09/08/2023)
Si chiarisce che la sentenza che provvede a formare in via definitiva i lotti ai sensi degli art. 789 e 791 è definitiva anche quando rimette alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote (v. Cass. n. 4080/1986; Cass. n. 15466/2016).
In termini generali deve ancora ricordarsi che «ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva»
(v. Cass. S.U., n. 10242/2021).
5 Ora, avuto riguardo sia agli indici formali della definitività di una sentenza delineati dalla giurisprudenza che al contenuto intrinseco della decisione impugnata, è evidente che la sentenza n. 1322/2023 ha carattere non definitivo, perché non provvede alla formazione definitiva dei lotti e perché il Tribunale di Padova la qualifica in tali termini sia nella motivazione che nel dispositivo, rinviando la liquidazione delle spese “al definitivo”.
Costituisce altresì jus receptum che l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile (v. Cass. n. 18498 del 21/09/2015).
Nella fattispecie in esame ha formulato espressa riserva d'appello ex art. 340 Parte_1
c.p.c. con l'istanza depositata il 12.7.2023, ed ha ribadito tale riserva anche alla prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, tenutasi in data 20.7.2023.
Avendo tempestivamente esercitato la riserva di appello, l'impugnazione Parte_1
immediata proposta contro la sentenza non definitiva va dichiarata inammissibile.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €4.500,00 per compensi ed €50,00 per esborsi, oltre a spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
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