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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14445/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.3711/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/10/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. st. NISTICO' MASSIMILIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile o l' assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in
1 tale procedimento nominato in tale procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario solo per l'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3711/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile,
l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione.
Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per l'assegno di invalidità civile e, stante il suo riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per l'assegno.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “ERNIA L5-S1 con Lieve dismetria bacino, DISTURBO DI CONVERSAZIONE CON ATTACCHI
EPILETTIFORMI O CONVULSIONI . DISTURBO DI PERSONALITA' NON
ALTRIMENTI SPECIFICATO (DSM 4) . EMICRANIA CRONICA”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Paziente vigile e lucido, con buon orientamento temporo –spaziale verso la propria persona
o terzi (Assenza di Disturbi della coscienza ); Attenzione e Memoria : conservate Linguaggio : adeguato : eloquio spontaneo, abbastanza scorrevole, ritmico. Normale la capacità di espressione verbale – e comprensione del linguaggio. Capacità intellettive : capacità di leggere e scrivere , capacità di calcolo , capacità spazio visuale, di critica, (insight) , di giudizio : nella norma. Funzioni prassico/esecutive : apparentemente nella norma (conservate) COMPORTAMENTO PSICO-MOTORIO : Normale
(Assenza di disturbi del comportamento motorio )”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
Nel caso in esame :
Non riferite ricadute circa i sintomi funzionali del Disturbo di conversione.
L'obiettività peritale rileva un buon equilibrio cognitivo , psichico e relazionale in soggetto lievemente depresso. Clinicamente viene riferito :
Cefalea soprattutto mattutina. Stato depressivo cronico : crisi di pianto.
. Invalidante , considerando le caratteristiche cliniche delle CP_2 patologie, nella misura del : 75 % (cod. 1210, analogia di gravità )”.
3 Il C.T.U., invece, ha riconosciuto la sussistenza del requisiti dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 25.02.2021 e con revisione ad agosto 2025.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”. E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti). Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4 ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della
Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art.
115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al
5 rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il requisito Parte_1 sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento nonché per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l.
104/1992;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per Parte_1
l'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del
25.02.2021 e con revisione ad agosto 2025;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per
A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14445/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.3711/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/10/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. st. NISTICO' MASSIMILIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile o l' assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in
1 tale procedimento nominato in tale procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario solo per l'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3711/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile,
l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione.
Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per l'assegno di invalidità civile e, stante il suo riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per l'assegno.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “ERNIA L5-S1 con Lieve dismetria bacino, DISTURBO DI CONVERSAZIONE CON ATTACCHI
EPILETTIFORMI O CONVULSIONI . DISTURBO DI PERSONALITA' NON
ALTRIMENTI SPECIFICATO (DSM 4) . EMICRANIA CRONICA”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Paziente vigile e lucido, con buon orientamento temporo –spaziale verso la propria persona
o terzi (Assenza di Disturbi della coscienza ); Attenzione e Memoria : conservate Linguaggio : adeguato : eloquio spontaneo, abbastanza scorrevole, ritmico. Normale la capacità di espressione verbale – e comprensione del linguaggio. Capacità intellettive : capacità di leggere e scrivere , capacità di calcolo , capacità spazio visuale, di critica, (insight) , di giudizio : nella norma. Funzioni prassico/esecutive : apparentemente nella norma (conservate) COMPORTAMENTO PSICO-MOTORIO : Normale
(Assenza di disturbi del comportamento motorio )”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
Nel caso in esame :
Non riferite ricadute circa i sintomi funzionali del Disturbo di conversione.
L'obiettività peritale rileva un buon equilibrio cognitivo , psichico e relazionale in soggetto lievemente depresso. Clinicamente viene riferito :
Cefalea soprattutto mattutina. Stato depressivo cronico : crisi di pianto.
. Invalidante , considerando le caratteristiche cliniche delle CP_2 patologie, nella misura del : 75 % (cod. 1210, analogia di gravità )”.
3 Il C.T.U., invece, ha riconosciuto la sussistenza del requisiti dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 25.02.2021 e con revisione ad agosto 2025.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”. E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti). Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4 ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della
Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art.
115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al
5 rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il requisito Parte_1 sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento nonché per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l.
104/1992;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per Parte_1
l'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del
25.02.2021 e con revisione ad agosto 2025;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per
A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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