Art. 17. (Emanazione dei regolamenti). 1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.
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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2023, n. 167Provvedimento: R.G. 2839/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA AREA LAVORO E PREVIDENZA III SEZIONE composta dai signori Magistrati: 1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel. 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2839 dell'anno 2022 TRA Pt_1 assistito e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio e Andrea Botta - ricorrente in riassunzione - e Controparte_1 , Controparte_2 e Controparte_3 , eredi di Persona_1 contumaci - resistenti - RAGIONI DI FATTO E DI …Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- art. 303 c.p.c.·
- contumacia·
- spese processuali·
- interruzione del processo·
- art. 305 c.p.c.·
- notifica agli eredi·
- riassunzione del giudizio·
- art. 291 c.p.c.