Articolo 458 del Codice penale
Articolo 388 terArticolo 391 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 458.

(Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a cio' autorizzati.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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