Articolo 22 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
Art. 22. (((Compimento degli atti di indagine). )) (( 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla nomina di un difensore di ufficio ))
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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