Art. 22. (((Compimento degli atti di indagine). )) (( 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla nomina di un difensore di ufficio ))
Versione
28 febbraio 1962
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
7 giugno 1989
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- 1. La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale italiana - Profili sostanziali (8/8)Avv. Fabio Schepis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 5 agosto 2017