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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/10/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4128/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONCHI MARIA LARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RONCHI MARIA LARA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETTINELLI STEFANO CP_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE presso il difensore avv. BETTINELLI STEFANO
CONVENUTO
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis: nel merito in via principale:
- Accertare l'esistenza del rapporto contrattuale consistente nell'incarico di promotore finanziario conferito dal Sig. in favore del Sig. ; Parte_1 CP_1
- Accertare l'inadempimento contrattuale consistente nel fatto illecito della condotta dolosa o colposa per come descritta in atti e riconducibile allo stesso Sig. ; CP_1
- Condannare per l'effetto il Sig. al risarcimento di tutti i danni emergenti, patiti e CP_1 patiendi dal Sig. per l'importo complessivo di € 25.000,00. =, o in quella somma maggiore Parte_1
o minore che venisse accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interesse legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Somma, in ogni caso, non inferiore ad €
pagina 1 di 6 30.571,94 già comprensiva di rivalutazione e interessi come in atti specificata. Oltre interessi moratori, al tasso legale, dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo. Nel merito in via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui non venisse riscontrata la presenza dell'elemento psicologico del dolo in capo alla condotta descritta ascrivibile al Sig. condannare quest'ultimo per fatto illecito CP_1 colposo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore per come sopra descritti e dettagliati, limitando la richiesta di condanna al solo danno prevedibile al momento del conferimento dei diversi incarichi contrattuali di investimento, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Somma in ogni caso non inferiore a euro 30.571,94 già comprensiva di rivalutazione e interessi come in atti specificata. Oltre interessi moratori dalla pronuncia della sentenza al saldo.
- Nella denegata ipotesi, in via di ulteriore subordine, in cui, accertata l'esistenza del contratto di investimento tra il Sig. e il Sig. e accertata la carenza del requisito della forma scritta del Pt_1 CP_1 detto contratto, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dello stesso e per l'effetto condannare il Sig.
alla restituzione all'attore della somma di € 25.000,00.=, oltre interessi dal dovuto al CP_1 saldo In via istruttoria come in atti In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
per il convenuto:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza del sig. per violazione Parte_1 dell'art. 163 n. 3 e 4) cpc per le ragioni dedotte in atti;
2) dichiarare l'inammissibilità della domanda in via subordinata formulata dall'attore nella memoria autorizzata dell'11.10.24 per le ragioni dedotte in atti;
3) nel merito respingere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto in CP_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in atti;
4) con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. evocava in giudizio il Sig. Parte_1 CP_1
svolgendo nei suoi confronti le domande sopra esposte.
[...]
A fondamento delle stesse deduceva di essere entrato in contatto con il convenuto per il tramite del Sig.
, che lo presentava quale titolare di attività di broker delle Parte_2 assicurazioni ed esperto in investimenti e, dopo vari incontri, di essersi determinato ad affidargli in tre tranche una somma complessiva di € 25.000,00 (di cui € 20.000,00 a mezzo di due bonifici di € 10.000,00 cadauno in data 24.11.17 e 04.12.17, ed € 5.000,00 in contanti tramite il comune amico
, il tutto con una prospettiva di un rendimento pari al 100 % Parte_2 dell'investimento.
Aggiungeva che successivamente non riceveva il rendimento previsto e che il convenuto, contattato ripetutamente, accampava varie scuse.
In seguito entrava in gioco anche il secondo soggetto “broker”, detto , indicato quale Testimone_1 collaboratore del convenuto, senza che la situazione si sbloccasse né sortiva effetto la richiesta di restituzione delle somme versate.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la CP_1 quale formulava le ss. conclusioni:
1) in via preliminare, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, chiede di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del sig. residente in [...] quest'ultimo sia tenuto a manlevare e tenere indenne l'odierno convenuto dalle richieste di parte attrice ex art. 106 e 269 cpc con tutte le conseguenze processuali e conseguentemente provvedere allo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis cpc provvedendo ex art. 171- bis c.p.c. a fissare nuova data d'udienza;
2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza del sig. per violazione Parte_1 dell'art. 163 n. 3 e 4) cpc per le ragioni dedotte in atti.
3) nel merito respingere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto in CP_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in atti;
4) in via subordinata dichiarare tenuto a mantenere indenne Controparte_2 CP_1 dall'eventuale condanna al risarcimento dei danni indicati dall'emananda sentenza condannandolo a rifondere al convenuto tutte le somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore.
Disattesa la richiesta di estensione del contraddittorio, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale venivano ammesse le istanze istruttorie.
In seguito, con ordinanza in data 11/9/2024, veniva disposta l'integrazione della citazione, avuto riguardo ai profili di nullità evidenziati dal convenuto, rilevando tra l'altro, oltre al difetto di forma scritta quanto al contratto di investimento, “che…le domande dedotte in citazione si fondano sul presupposto che il rapporto contrattuale fosse sussistente, che vi sia stato un inadempimento (chiedendo di accertare se questo fosse doloso o colposo, senza invero specificare l'interesse ad ottenere una statuizione piuttosto che l'altra) e che l'inadempimento giustificasse un risarcimento danni quantificando quest'ultimo in misura corrispondente alla somma corrisposta (e quindi chiedendo sostanzialmente la restituzione di quanto corrisposto, restituzione che invero avrebbe per presupposto l'invalidazione, ab origine o sopravvenuta, del contratto)“.
In esito a tale integrazione e previo contraddittorio con il convenuto veniva esaurita la fase istruttoria pagina 3 di 6 con invito alle parti di precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Validità della citazione
Con la citata ordinanza è stata chiesta l'integrazione della citazione affinchè l'attore chiarisse la sua posizione ed in esito alla memoria integrativa tale onere può dirsi assolto nei termini e con le precisazioni che seguono.
Domande svolte in relazione al contratto di investimento
Come si evince dalle conclusioni poi ribadite anche in sede di pc, l'attore fonda la propria domanda sul presupposto che sia stato concluso un valido contratto di investimento finanziario, precisando, con riferimento alla “normativa che regola i rapporti di natura finanziaria impone la necessità della forma scritta a pena di nullità ex art. 23 D. Lgs. 58/98” (ord. cit.) che “solo l'investitore può avvalersi della dichiarata invalidità del contratto di investimento sia sul piano sostanziale della legittimazione esclusiva, sia su quello sostanziale dell'operatività a suo esclusivo vantaggio” (art. cit., co. 3).
Nel contempo, tuttavia, l'attore ha introdotto nella memoria integrativa, un'ulteriore domanda in via di estremo subordine: “.. accertata l'esistenza del contratto di investimento tra il Sig. e il Sig. Pt_1 CP_1 e accertata la carenza del requisito della forma scritta del detto contratto, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dello stesso e per l'effetto condannare il Sig. alla restituzione all'attore della CP_1 somma di € 25.000,00.=, oltre interessi dal dovuto al saldo“.
Parte attrice ha giustificato tale ampliamento sostenendo di avere precisato “la propria difesa ampliando il quid già implicito nel contenuto delle precedenti difese, chiedendo anche in via subordinata la restituzione di quanto corrisposto dal Sig. al Sig. nella misura di € Pt_1 CP_1 25.000,00.=, oltre interessi dalla data dei bonifici al saldo, non più quale forma di risarcimento quantificato nella misura del dato (€ 25.000) ma nella veste di restituzione insita ab origine nel presupposto dell'invalidazione del contratto per carenza del requisito della forma scritta”.
Tale assunto non è condivisibile per le ragioni esposte da parte convenuta, che ha correttamente eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto tardiva.
Nell'atto introduttivo del giudizio (e nella successiva memoria ex art. 171 ter cpc) il Sig. on ha Pt_1 contestato alcuna nullità contratto né ha svolto alcuna domanda di ordine restitutorio.
Deve dunque escludersi che la questione della nullità per difetto di forma scritta del contratto fosse parte del giudizio né questa potrebbe essere oggetto di eccezione in ragione della natura autodeterminata della domanda di nullità, secondo l'orientamento di cui alla sent C. Cass. 26243 del 2014 (che si esamina solo per scrupolo) difettando, per l'appunto, una domanda tempestiva in tal senso.
L'assunto secondo il quale tale domanda discenderebbe da quella di restituzione non è parimenti condivisibile sia perché non è stata proposta alcuna domanda di restituzione sia perché, in ogni caso, il credito restitutorio potrebbe dipendere anche da altre domande.
Per completezza si osserva, piuttosto, che in occasione della richiesta di integrazione della citazione, di cui alla citata ordinanza, il dubbio era legato alla circostanza che nell'atto introduttivo l'attrice abbia fatto riferimento al “fatto illecito della condotta dolosa” (in alternativa a quella “colposa”), non comprendendo l'interesse ad accertare un'ipotesi di dolo ai fini dell'inadempimento (a meno che parte attrice intendesse riferirsi – questo era il dubbio - al dolo contrattuale in funzione di un'eventuale domanda di annullamento, circostanza però che, all'esito della memoria integrativa, deve escludersi). pagina 4 di 6 Alla luce di quanto esposto deve dunque concludersi che nel presente giudizio non si discute della validità del contratto di investimento, ma unicamente della sua esecuzione, posto che l'unica contestazione che muove l'attore è che tale contratto non è stato adempiuto.
Legittimazione passiva
Prima di passare alla domanda di inadempimento, occorre però chiarire se il convenuto sia l'effettivo contraente del rapporto avendo il Sig. replicato di avere fatto da intermediario con il Sig. CP_1
, unico destinatario delle somme versate dall'attore ed obbligato alla restituzione CP_2 delle stesse unitamente ai frutti derivanti dalle operazioni finanziarie prospettate.
Ovviamente questo problema non si sarebbe posto se tra le parti fosse intervenuto un atto scritto.
Ciò detto, l'assunto di parte attrice è stato adeguatamente dimostrato, non tanto attraverso la deposizione del coniuge in separazione dei beni (la cui attendibilità è contestata per ovvie ragioni), ma in virtù della corrispondenza intercorsa e, nella fattispecie, delle telefonate allegate da parte attrice sub doc. 7 (facenti piena prova stante la mancata contestazione ex art. 2712 cc) in cui il resistente ha reso dichiarazioni di natura confessoria quanto alla ricezione delle somme, alla destinazione delle stesse, alla responsabilità assunta quanto alla restituzione (dichiarazioni in parte poi ribadite anche in sede di interpello giudiziale).
Inadempimento
L'impegno alla restituzione delle somme da parte del convenuto, ribadito nella citata corrispondenza risalente all'anno 2020, non è stato successivamente adempiuto e d'altronde, a conforto della tesi attorea, si pone anche la condotta assunta dal Sig. nel presente giudizio, avendo egli rifiutato di CP_1 adempiere contestando, in contrasto con gli elementi esposti, il proprio obbligo.
Merita dunque accoglimento la richiesta attorea volta a riconoscere tale inadempimento.
Risarcimento danni
Come si è esposto con l'ordinanza sopra richiamata, la domanda risarcitoria è differente da quella restitutoria.
Quella restitutoria, che l'attore non ha svolto con l'atto introduttivo, potrebbe inquadrarsi in due tipi di situazioni: quale adempimento del contratto ovvero quale conseguenza dell'invalidazione dello stesso.
La domanda risarcitoria – l'unica svolta - prescinde da tali presupposti, richiedendo invece che l'inadempimento abbia prodotto un danno di natura patrimoniale, danno che va dimostrato nell'an e nel quantum.
Proprio per tale ragione tale domanda può essere proposta anche laddove il rapporto da cui deriva l'inadempimento rimanga in essere.
Ciò detto, l'attore non ha indicato (prima ancora che dimostrato) il danno di cui chiede il ristoro.
Egli infatti ha chiesto il riconoscimento a titolo risarcitorio di quanto ha versato al convenuto sovrapponendo, impropriamente l'obbligazione risarcitoria all'obbligazione restitutoria.
Se infatti il contratto rimane in essere, come in questo caso, l'attore conserva la possibilità, permanendo l'inadempimento, di chiedere l'adempimento ovvero di risolvere il contratto e chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di indebito.
pagina 5 di 6 Tale diritto infatti non viene intaccato dalla domanda risarcitoria, posto che questa riguarda unicamente il danno (e quindi una componente economica differente ed aggiuntiva rispetto alla somma corrisposta a controparte in esecuzione del contratto).
Se dunque si riconoscesse a titolo risarcitorio quanto l'attore ha diritto di ottenere dal convenuto a titolo restitutorio, egli duplicherebbe il proprio credito in relazione alla medesima posta economica.
Per tale ragione la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Riguardo poi all'interpretazione della domanda attorea non vi sono dubbi posto che l'attore, anche in seguito alla richiesta di chiarimento della domanda, ha legato quest'ultima al “fatto illecito doloso o colposo” del convenuto (circostanze rilevanti unicamente ai fini risarcitori).
Inoltre, come si è già detto, non ha proposto la domanda restitutoria se non tardivamente e, comunque, in relazione ad un'ipotesi di nullità del contratto formulata anch'essa tardivamente.
Spese di lite
Attesa la reciprocità della soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande nuove introdotte da parte attrice con la memoria integrativa depositata in data 11/10/2024;
2) Accertato quanto in premessa, dichiara l'inadempimento del convenuto all'obbligo di restituzione all'attore della somma di euro 25 mila ricevuta in relazione al contratto di cui in motivazione;
3) Rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del convenuto;
4) Compensa per intero le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4128/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONCHI MARIA LARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RONCHI MARIA LARA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETTINELLI STEFANO CP_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE presso il difensore avv. BETTINELLI STEFANO
CONVENUTO
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis: nel merito in via principale:
- Accertare l'esistenza del rapporto contrattuale consistente nell'incarico di promotore finanziario conferito dal Sig. in favore del Sig. ; Parte_1 CP_1
- Accertare l'inadempimento contrattuale consistente nel fatto illecito della condotta dolosa o colposa per come descritta in atti e riconducibile allo stesso Sig. ; CP_1
- Condannare per l'effetto il Sig. al risarcimento di tutti i danni emergenti, patiti e CP_1 patiendi dal Sig. per l'importo complessivo di € 25.000,00. =, o in quella somma maggiore Parte_1
o minore che venisse accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interesse legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Somma, in ogni caso, non inferiore ad €
pagina 1 di 6 30.571,94 già comprensiva di rivalutazione e interessi come in atti specificata. Oltre interessi moratori, al tasso legale, dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo. Nel merito in via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui non venisse riscontrata la presenza dell'elemento psicologico del dolo in capo alla condotta descritta ascrivibile al Sig. condannare quest'ultimo per fatto illecito CP_1 colposo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore per come sopra descritti e dettagliati, limitando la richiesta di condanna al solo danno prevedibile al momento del conferimento dei diversi incarichi contrattuali di investimento, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Somma in ogni caso non inferiore a euro 30.571,94 già comprensiva di rivalutazione e interessi come in atti specificata. Oltre interessi moratori dalla pronuncia della sentenza al saldo.
- Nella denegata ipotesi, in via di ulteriore subordine, in cui, accertata l'esistenza del contratto di investimento tra il Sig. e il Sig. e accertata la carenza del requisito della forma scritta del Pt_1 CP_1 detto contratto, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dello stesso e per l'effetto condannare il Sig.
alla restituzione all'attore della somma di € 25.000,00.=, oltre interessi dal dovuto al CP_1 saldo In via istruttoria come in atti In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
per il convenuto:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza del sig. per violazione Parte_1 dell'art. 163 n. 3 e 4) cpc per le ragioni dedotte in atti;
2) dichiarare l'inammissibilità della domanda in via subordinata formulata dall'attore nella memoria autorizzata dell'11.10.24 per le ragioni dedotte in atti;
3) nel merito respingere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto in CP_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in atti;
4) con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. evocava in giudizio il Sig. Parte_1 CP_1
svolgendo nei suoi confronti le domande sopra esposte.
[...]
A fondamento delle stesse deduceva di essere entrato in contatto con il convenuto per il tramite del Sig.
, che lo presentava quale titolare di attività di broker delle Parte_2 assicurazioni ed esperto in investimenti e, dopo vari incontri, di essersi determinato ad affidargli in tre tranche una somma complessiva di € 25.000,00 (di cui € 20.000,00 a mezzo di due bonifici di € 10.000,00 cadauno in data 24.11.17 e 04.12.17, ed € 5.000,00 in contanti tramite il comune amico
, il tutto con una prospettiva di un rendimento pari al 100 % Parte_2 dell'investimento.
Aggiungeva che successivamente non riceveva il rendimento previsto e che il convenuto, contattato ripetutamente, accampava varie scuse.
In seguito entrava in gioco anche il secondo soggetto “broker”, detto , indicato quale Testimone_1 collaboratore del convenuto, senza che la situazione si sbloccasse né sortiva effetto la richiesta di restituzione delle somme versate.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la CP_1 quale formulava le ss. conclusioni:
1) in via preliminare, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, chiede di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del sig. residente in [...] quest'ultimo sia tenuto a manlevare e tenere indenne l'odierno convenuto dalle richieste di parte attrice ex art. 106 e 269 cpc con tutte le conseguenze processuali e conseguentemente provvedere allo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis cpc provvedendo ex art. 171- bis c.p.c. a fissare nuova data d'udienza;
2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza del sig. per violazione Parte_1 dell'art. 163 n. 3 e 4) cpc per le ragioni dedotte in atti.
3) nel merito respingere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto in CP_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in atti;
4) in via subordinata dichiarare tenuto a mantenere indenne Controparte_2 CP_1 dall'eventuale condanna al risarcimento dei danni indicati dall'emananda sentenza condannandolo a rifondere al convenuto tutte le somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore.
Disattesa la richiesta di estensione del contraddittorio, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale venivano ammesse le istanze istruttorie.
In seguito, con ordinanza in data 11/9/2024, veniva disposta l'integrazione della citazione, avuto riguardo ai profili di nullità evidenziati dal convenuto, rilevando tra l'altro, oltre al difetto di forma scritta quanto al contratto di investimento, “che…le domande dedotte in citazione si fondano sul presupposto che il rapporto contrattuale fosse sussistente, che vi sia stato un inadempimento (chiedendo di accertare se questo fosse doloso o colposo, senza invero specificare l'interesse ad ottenere una statuizione piuttosto che l'altra) e che l'inadempimento giustificasse un risarcimento danni quantificando quest'ultimo in misura corrispondente alla somma corrisposta (e quindi chiedendo sostanzialmente la restituzione di quanto corrisposto, restituzione che invero avrebbe per presupposto l'invalidazione, ab origine o sopravvenuta, del contratto)“.
In esito a tale integrazione e previo contraddittorio con il convenuto veniva esaurita la fase istruttoria pagina 3 di 6 con invito alle parti di precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Validità della citazione
Con la citata ordinanza è stata chiesta l'integrazione della citazione affinchè l'attore chiarisse la sua posizione ed in esito alla memoria integrativa tale onere può dirsi assolto nei termini e con le precisazioni che seguono.
Domande svolte in relazione al contratto di investimento
Come si evince dalle conclusioni poi ribadite anche in sede di pc, l'attore fonda la propria domanda sul presupposto che sia stato concluso un valido contratto di investimento finanziario, precisando, con riferimento alla “normativa che regola i rapporti di natura finanziaria impone la necessità della forma scritta a pena di nullità ex art. 23 D. Lgs. 58/98” (ord. cit.) che “solo l'investitore può avvalersi della dichiarata invalidità del contratto di investimento sia sul piano sostanziale della legittimazione esclusiva, sia su quello sostanziale dell'operatività a suo esclusivo vantaggio” (art. cit., co. 3).
Nel contempo, tuttavia, l'attore ha introdotto nella memoria integrativa, un'ulteriore domanda in via di estremo subordine: “.. accertata l'esistenza del contratto di investimento tra il Sig. e il Sig. Pt_1 CP_1 e accertata la carenza del requisito della forma scritta del detto contratto, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dello stesso e per l'effetto condannare il Sig. alla restituzione all'attore della CP_1 somma di € 25.000,00.=, oltre interessi dal dovuto al saldo“.
Parte attrice ha giustificato tale ampliamento sostenendo di avere precisato “la propria difesa ampliando il quid già implicito nel contenuto delle precedenti difese, chiedendo anche in via subordinata la restituzione di quanto corrisposto dal Sig. al Sig. nella misura di € Pt_1 CP_1 25.000,00.=, oltre interessi dalla data dei bonifici al saldo, non più quale forma di risarcimento quantificato nella misura del dato (€ 25.000) ma nella veste di restituzione insita ab origine nel presupposto dell'invalidazione del contratto per carenza del requisito della forma scritta”.
Tale assunto non è condivisibile per le ragioni esposte da parte convenuta, che ha correttamente eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto tardiva.
Nell'atto introduttivo del giudizio (e nella successiva memoria ex art. 171 ter cpc) il Sig. on ha Pt_1 contestato alcuna nullità contratto né ha svolto alcuna domanda di ordine restitutorio.
Deve dunque escludersi che la questione della nullità per difetto di forma scritta del contratto fosse parte del giudizio né questa potrebbe essere oggetto di eccezione in ragione della natura autodeterminata della domanda di nullità, secondo l'orientamento di cui alla sent C. Cass. 26243 del 2014 (che si esamina solo per scrupolo) difettando, per l'appunto, una domanda tempestiva in tal senso.
L'assunto secondo il quale tale domanda discenderebbe da quella di restituzione non è parimenti condivisibile sia perché non è stata proposta alcuna domanda di restituzione sia perché, in ogni caso, il credito restitutorio potrebbe dipendere anche da altre domande.
Per completezza si osserva, piuttosto, che in occasione della richiesta di integrazione della citazione, di cui alla citata ordinanza, il dubbio era legato alla circostanza che nell'atto introduttivo l'attrice abbia fatto riferimento al “fatto illecito della condotta dolosa” (in alternativa a quella “colposa”), non comprendendo l'interesse ad accertare un'ipotesi di dolo ai fini dell'inadempimento (a meno che parte attrice intendesse riferirsi – questo era il dubbio - al dolo contrattuale in funzione di un'eventuale domanda di annullamento, circostanza però che, all'esito della memoria integrativa, deve escludersi). pagina 4 di 6 Alla luce di quanto esposto deve dunque concludersi che nel presente giudizio non si discute della validità del contratto di investimento, ma unicamente della sua esecuzione, posto che l'unica contestazione che muove l'attore è che tale contratto non è stato adempiuto.
Legittimazione passiva
Prima di passare alla domanda di inadempimento, occorre però chiarire se il convenuto sia l'effettivo contraente del rapporto avendo il Sig. replicato di avere fatto da intermediario con il Sig. CP_1
, unico destinatario delle somme versate dall'attore ed obbligato alla restituzione CP_2 delle stesse unitamente ai frutti derivanti dalle operazioni finanziarie prospettate.
Ovviamente questo problema non si sarebbe posto se tra le parti fosse intervenuto un atto scritto.
Ciò detto, l'assunto di parte attrice è stato adeguatamente dimostrato, non tanto attraverso la deposizione del coniuge in separazione dei beni (la cui attendibilità è contestata per ovvie ragioni), ma in virtù della corrispondenza intercorsa e, nella fattispecie, delle telefonate allegate da parte attrice sub doc. 7 (facenti piena prova stante la mancata contestazione ex art. 2712 cc) in cui il resistente ha reso dichiarazioni di natura confessoria quanto alla ricezione delle somme, alla destinazione delle stesse, alla responsabilità assunta quanto alla restituzione (dichiarazioni in parte poi ribadite anche in sede di interpello giudiziale).
Inadempimento
L'impegno alla restituzione delle somme da parte del convenuto, ribadito nella citata corrispondenza risalente all'anno 2020, non è stato successivamente adempiuto e d'altronde, a conforto della tesi attorea, si pone anche la condotta assunta dal Sig. nel presente giudizio, avendo egli rifiutato di CP_1 adempiere contestando, in contrasto con gli elementi esposti, il proprio obbligo.
Merita dunque accoglimento la richiesta attorea volta a riconoscere tale inadempimento.
Risarcimento danni
Come si è esposto con l'ordinanza sopra richiamata, la domanda risarcitoria è differente da quella restitutoria.
Quella restitutoria, che l'attore non ha svolto con l'atto introduttivo, potrebbe inquadrarsi in due tipi di situazioni: quale adempimento del contratto ovvero quale conseguenza dell'invalidazione dello stesso.
La domanda risarcitoria – l'unica svolta - prescinde da tali presupposti, richiedendo invece che l'inadempimento abbia prodotto un danno di natura patrimoniale, danno che va dimostrato nell'an e nel quantum.
Proprio per tale ragione tale domanda può essere proposta anche laddove il rapporto da cui deriva l'inadempimento rimanga in essere.
Ciò detto, l'attore non ha indicato (prima ancora che dimostrato) il danno di cui chiede il ristoro.
Egli infatti ha chiesto il riconoscimento a titolo risarcitorio di quanto ha versato al convenuto sovrapponendo, impropriamente l'obbligazione risarcitoria all'obbligazione restitutoria.
Se infatti il contratto rimane in essere, come in questo caso, l'attore conserva la possibilità, permanendo l'inadempimento, di chiedere l'adempimento ovvero di risolvere il contratto e chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di indebito.
pagina 5 di 6 Tale diritto infatti non viene intaccato dalla domanda risarcitoria, posto che questa riguarda unicamente il danno (e quindi una componente economica differente ed aggiuntiva rispetto alla somma corrisposta a controparte in esecuzione del contratto).
Se dunque si riconoscesse a titolo risarcitorio quanto l'attore ha diritto di ottenere dal convenuto a titolo restitutorio, egli duplicherebbe il proprio credito in relazione alla medesima posta economica.
Per tale ragione la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Riguardo poi all'interpretazione della domanda attorea non vi sono dubbi posto che l'attore, anche in seguito alla richiesta di chiarimento della domanda, ha legato quest'ultima al “fatto illecito doloso o colposo” del convenuto (circostanze rilevanti unicamente ai fini risarcitori).
Inoltre, come si è già detto, non ha proposto la domanda restitutoria se non tardivamente e, comunque, in relazione ad un'ipotesi di nullità del contratto formulata anch'essa tardivamente.
Spese di lite
Attesa la reciprocità della soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande nuove introdotte da parte attrice con la memoria integrativa depositata in data 11/10/2024;
2) Accertato quanto in premessa, dichiara l'inadempimento del convenuto all'obbligo di restituzione all'attore della somma di euro 25 mila ricevuta in relazione al contratto di cui in motivazione;
3) Rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del convenuto;
4) Compensa per intero le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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