Decreto cautelare 10 dicembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di cui a rif. fasc. -OMISSIS-/Area IV con il quale la Prefettura di Bologna ha disposto l’esclusione dal sistema di accoglienza “CAS” degli odierni ricorrenti e l’allontanamento dei medesimi dall’immobile a ciò destinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 9 dicembre 2025 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Prefettura di Bologna in data 4 novembre 2025 e indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento, avendo l’Amministrazione disposto la decadenza dei ricorrenti dal beneficio delle misure di accoglienza;
si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente;
all’esito dell’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, ha dato conto del fatto che, a seguito della sopravvenienza normativa rappresentata dal D.L. 201/25, che ha disposto la proroga delle misure di accoglienza nei confronti dei cittadini ucraini destinatari delle misure ex OCDPC, la Prefettura di Bologna ha provveduto alla revoca del provvedimento di decadenza delle misure di accoglienza adottato nei confronti del nucleo familiare -OMISSIS-/-OMISSIS-, comunicato con protocollo Prefettura di Bologna n. -OMISSIS- del 4 novembre 2025 e al ripristino delle misure di accoglienza in favore del nucleo medesimo, nell’ambito del sistema CAS, in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno;
pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto piena soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | OL ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.