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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1387 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. RAFFONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. DI MICCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato l ' 01/03/2023, la IG.ra espone: Parte_1
- di avere svolto mansioni di cameriera alle dipendenze della convenuta
[...] all'interno del ristorante “L'allegoria” di Orbassano, dal 28/06/2021 CP_1 all'01/04/2022, lavorando tutti i giorni della settimana ad eccezione del lunedì, osservando gli orari lavorativi meglio specificati in ricorso;
- di essere stata retribuita con € 800,00 netti mensili nei mesi di luglio e di agosto 2021, e di avere sottoscritto in data 1° settembre 2021 un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, senza peraltro mai ricevere istruzione da parte del tutor;
- di essere stata retribuita in misura inferiore al dovuto, tenuto conto degli orari in concreto osservati, e di non avere percepito, al termine del rapporto di lavoro, il T.F.R. e le spettanze di fine rapporto;
I.1 Ciò premesso, la IG.ra chiede all'adìto Tribunale di: Pt_1
a) accertare e dichiarare che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 28/06/2021 all'01/04/2022;
b) dichiarare nullo, illegittimo o comunque annullare il contratto di apprendistato in data 1° settembre 2021;
c) condannare al pagamento di € 10.363,67 a titolo di Controparte_1 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
resiste alle avversarie pretese, sostenendo di avere Controparte_2 regolarmente retribuito la dipendente;
propone, anzi, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore della indennità di mancato preavviso in misura pari a 790,60 € lordi, nonché al «risarcimento dei danni sopportati per la sua formazione e dei danni sopportati dalle dimissioni sino al termine del periodo formativo da liquidarsi in via equitativa».
III Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
III.1 In primo luogo, è stata raggiunta adeguata prova del fatto che l Pt_1 abbia iniziato a lavorare all'interno del ristorante “L'Allegoria” il 28 giugno 2021: in tal senso ha riferito la di lei madre IG.ra , la cui deposizione Persona_1 appare attendibile nonostante lo stretto legame di parentela con la ricorrente, sia perchè coerente con quanto riferito dalla teste (che ha Testimone_1 dichiarato di avere iniziato a lavorare nel medesimo locale a settembre 2022, quando già la era in servizio), sia perchè non contraddetta da risultanze Pt_1 istruttorie di segno contrario (tale non potendosi ritenere la testimonianza della IG.ra , dipendente della società convenuta sin dal mese di gennaio Parte_2
2022, secondo cui la ricorrente avrebbe iniziato a lavorare non prima di settembre
2021: la teste, infatti, in quel periodo non era stata ancora assunta e, a differenza delle altre due testi, non aveva relazioni dirette con la ricorrente;
di conseguenza, la sua è una mera testimonianza de relato).
III.2 Inoltre, la predetta teste (la cui attendibilità non può essere a Tes_1 priori esclusa, per il solo fatto che abbia intrapreso a sua volta un'azione giudiziaria contro ) ha riferito che la ricorrente ruotava (come lei) su due CP_1 turni, il primo dalle 10:00/10:30 alle 15:30/16:00, il secondo dalle 17:00/17:30 sino alla chiusura (che poteva avvenire anche oltre la mezzanotte), mentre al sabato lavoravano entrambe in contemporanea sui due turni. La teste Parte_2
(che prendeva servizio alle ore 17.00) ammette che le due cameriere ruotassero sui due turni, dichiarando tuttavia che il ristorante era aperto a pranzo solo sporadicamente (ma senza essere in grado di precisare con quale frequenza). La teste dichiara, invece, che la figlia lavorava soltanto alla sera, fatta Per_1 eccezione per qualche pranzo al sabato o alla domenica.
III.3 La parziale contraddizione fra le testimonianze raccolte, dunque, impedisce una attendibile ricostruzione dell'orario di lavoro della : cionondimeno, Pt_1 la società era comunque tenuta a retribuire la lavoratrice per 40 ore settimanali
(tempo pieno) poiché in tal senso si era obbligata sottoscrivendo il contratto di lavoro (doc. 1 di ricorso, art. 5).
IV E' stato poi dimostrato, per mezzo delle testimonianze raccolte in giudizio, che durante il periodo di apprendistato la ricorrente non abbia ricevuto alcun sostanziale affiancamento dai suoi tutors, avendo peraltro già maturato una precedente esperienza lavorativa nello stesso settore;
in ogni caso, il rapporto di lavoro ha avuto inizio a giugno 2021 (ben prima della sottoscrizione del contratto di apprendistato), ed è quindi catalogabile a tutti gli effetti come rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo pieno e indeterminato, sin dall'inizio.
V Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice sono assistite da giusta causa, in ragione del persistente inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva e nel versamento delle corrette contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Di conseguenza, non compete al datore di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso: il che determina il rigetto della domanda riconvenzionale.
VI Da ultimo, la convenuta ha indicato una serie di testimoni che, nonostante numerosi rinvii all'uopo disposti dal Giudice, non è stata in grado di citare;
i testi che è stato possibile interrogare hanno, in ogni caso, fornito elementi sufficienti per ricostruire la vicenda lavorativa oggetto di causa, ragione per la quale è stata respinta l'istanza di prosecuzione dell'istruttoria orale reiterata dalla difesa della società.
VI.1 Si aggiunga che il legale rappresentante non è mai comparso a rendere l'interrogatorio formale a causa di ripetuti impedimenti, in parte per ragioni di salute, in parte per asseriti impegni lavorativi non tempestivamente comunicati dalla società al Giudice (si veda la mancata comparizione all'udienza del
12/06/2024, e relativa giustificazione); mai la società ha ritenuto opportuno conferire delega ad un procuratore speciale in grado di riferire sui fatti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 185 c. 1 c.p.c.
VII In definitiva, per le ragioni sopra esaminate si accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo Parte_1 pieno alle dipendenze di dal 28 giugno 2021 al 1° aprile 2022; CP_1 inoltre, deve essere condannata al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di € 10.363,67 (di cui € 1.082,90 per T.F.R.) a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come da dettagliato conteggio allegato al ricorso e non specificamente contestato dalla convenuta (che si è limitata a richiamare il contenuto degli artt. 130 e 114 del
C.C.N.L., senza precisare in che misura la loro applicazione avrebbe inciso sulle avversarie pretese creditorie).
VIII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della durata della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che ha prestato attività lavorativa subordinata Parte_1
a tempo pieno alle dipendenze di dal 28 giugno 2021 al 1° aprile CP_1
2022;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di € 10.363,67 di cui € 1.082,90 per T.F.R.), oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 5.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1387 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. RAFFONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. DI MICCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato l ' 01/03/2023, la IG.ra espone: Parte_1
- di avere svolto mansioni di cameriera alle dipendenze della convenuta
[...] all'interno del ristorante “L'allegoria” di Orbassano, dal 28/06/2021 CP_1 all'01/04/2022, lavorando tutti i giorni della settimana ad eccezione del lunedì, osservando gli orari lavorativi meglio specificati in ricorso;
- di essere stata retribuita con € 800,00 netti mensili nei mesi di luglio e di agosto 2021, e di avere sottoscritto in data 1° settembre 2021 un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, senza peraltro mai ricevere istruzione da parte del tutor;
- di essere stata retribuita in misura inferiore al dovuto, tenuto conto degli orari in concreto osservati, e di non avere percepito, al termine del rapporto di lavoro, il T.F.R. e le spettanze di fine rapporto;
I.1 Ciò premesso, la IG.ra chiede all'adìto Tribunale di: Pt_1
a) accertare e dichiarare che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 28/06/2021 all'01/04/2022;
b) dichiarare nullo, illegittimo o comunque annullare il contratto di apprendistato in data 1° settembre 2021;
c) condannare al pagamento di € 10.363,67 a titolo di Controparte_1 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
resiste alle avversarie pretese, sostenendo di avere Controparte_2 regolarmente retribuito la dipendente;
propone, anzi, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore della indennità di mancato preavviso in misura pari a 790,60 € lordi, nonché al «risarcimento dei danni sopportati per la sua formazione e dei danni sopportati dalle dimissioni sino al termine del periodo formativo da liquidarsi in via equitativa».
III Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
III.1 In primo luogo, è stata raggiunta adeguata prova del fatto che l Pt_1 abbia iniziato a lavorare all'interno del ristorante “L'Allegoria” il 28 giugno 2021: in tal senso ha riferito la di lei madre IG.ra , la cui deposizione Persona_1 appare attendibile nonostante lo stretto legame di parentela con la ricorrente, sia perchè coerente con quanto riferito dalla teste (che ha Testimone_1 dichiarato di avere iniziato a lavorare nel medesimo locale a settembre 2022, quando già la era in servizio), sia perchè non contraddetta da risultanze Pt_1 istruttorie di segno contrario (tale non potendosi ritenere la testimonianza della IG.ra , dipendente della società convenuta sin dal mese di gennaio Parte_2
2022, secondo cui la ricorrente avrebbe iniziato a lavorare non prima di settembre
2021: la teste, infatti, in quel periodo non era stata ancora assunta e, a differenza delle altre due testi, non aveva relazioni dirette con la ricorrente;
di conseguenza, la sua è una mera testimonianza de relato).
III.2 Inoltre, la predetta teste (la cui attendibilità non può essere a Tes_1 priori esclusa, per il solo fatto che abbia intrapreso a sua volta un'azione giudiziaria contro ) ha riferito che la ricorrente ruotava (come lei) su due CP_1 turni, il primo dalle 10:00/10:30 alle 15:30/16:00, il secondo dalle 17:00/17:30 sino alla chiusura (che poteva avvenire anche oltre la mezzanotte), mentre al sabato lavoravano entrambe in contemporanea sui due turni. La teste Parte_2
(che prendeva servizio alle ore 17.00) ammette che le due cameriere ruotassero sui due turni, dichiarando tuttavia che il ristorante era aperto a pranzo solo sporadicamente (ma senza essere in grado di precisare con quale frequenza). La teste dichiara, invece, che la figlia lavorava soltanto alla sera, fatta Per_1 eccezione per qualche pranzo al sabato o alla domenica.
III.3 La parziale contraddizione fra le testimonianze raccolte, dunque, impedisce una attendibile ricostruzione dell'orario di lavoro della : cionondimeno, Pt_1 la società era comunque tenuta a retribuire la lavoratrice per 40 ore settimanali
(tempo pieno) poiché in tal senso si era obbligata sottoscrivendo il contratto di lavoro (doc. 1 di ricorso, art. 5).
IV E' stato poi dimostrato, per mezzo delle testimonianze raccolte in giudizio, che durante il periodo di apprendistato la ricorrente non abbia ricevuto alcun sostanziale affiancamento dai suoi tutors, avendo peraltro già maturato una precedente esperienza lavorativa nello stesso settore;
in ogni caso, il rapporto di lavoro ha avuto inizio a giugno 2021 (ben prima della sottoscrizione del contratto di apprendistato), ed è quindi catalogabile a tutti gli effetti come rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo pieno e indeterminato, sin dall'inizio.
V Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice sono assistite da giusta causa, in ragione del persistente inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva e nel versamento delle corrette contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Di conseguenza, non compete al datore di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso: il che determina il rigetto della domanda riconvenzionale.
VI Da ultimo, la convenuta ha indicato una serie di testimoni che, nonostante numerosi rinvii all'uopo disposti dal Giudice, non è stata in grado di citare;
i testi che è stato possibile interrogare hanno, in ogni caso, fornito elementi sufficienti per ricostruire la vicenda lavorativa oggetto di causa, ragione per la quale è stata respinta l'istanza di prosecuzione dell'istruttoria orale reiterata dalla difesa della società.
VI.1 Si aggiunga che il legale rappresentante non è mai comparso a rendere l'interrogatorio formale a causa di ripetuti impedimenti, in parte per ragioni di salute, in parte per asseriti impegni lavorativi non tempestivamente comunicati dalla società al Giudice (si veda la mancata comparizione all'udienza del
12/06/2024, e relativa giustificazione); mai la società ha ritenuto opportuno conferire delega ad un procuratore speciale in grado di riferire sui fatti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 185 c. 1 c.p.c.
VII In definitiva, per le ragioni sopra esaminate si accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo Parte_1 pieno alle dipendenze di dal 28 giugno 2021 al 1° aprile 2022; CP_1 inoltre, deve essere condannata al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di € 10.363,67 (di cui € 1.082,90 per T.F.R.) a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come da dettagliato conteggio allegato al ricorso e non specificamente contestato dalla convenuta (che si è limitata a richiamare il contenuto degli artt. 130 e 114 del
C.C.N.L., senza precisare in che misura la loro applicazione avrebbe inciso sulle avversarie pretese creditorie).
VIII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della durata della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che ha prestato attività lavorativa subordinata Parte_1
a tempo pieno alle dipendenze di dal 28 giugno 2021 al 1° aprile CP_1
2022;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di € 10.363,67 di cui € 1.082,90 per T.F.R.), oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 5.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo