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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3331/21 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: responsabilità per cose in custodia e vertente
TRA
nata a [...] la Strada il 28.04.1949 (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Vincenza Natale (C.F. ) in virtù di procura prodotta in sede CodiceFiscale_2
di iscrizione telematica della causa a ruolo nonché dagli avv.ti Alberto Tartaglione (C.F.
[...]
) e Riccardo La Femina (C.F. ), in virtù di procura allegata alla C.F._3 CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione depositata il 23.01.2025, con domicilio eletto presso lo studio dei suddetti avvocati sito in Caserta al Viale Michelangelo Buonarroti n.27.
APPELLANTE
E
sita in Caserta al Viale Raffaello n. 10 (CF: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
parroco pro tempore don elettivamente domiciliata in Caserta al Largo Daniel Controparte_2
pagina 1 di 14 Bovet n. 1 presso lo studio dell'avv. Fernanda D'Ambrogio (C.F. ) in virtù di CodiceFiscale_5
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente.
APPELLATA
NONCHE'
(P. Iva ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marcianise alla via G. Siani n. 2, presso lo studio dell'avv. Assunta
Portento da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar Persona_1
del 18.12.2024.
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Gli avvocati Alberto Tartaglione e Riccardo La Femina per parte appellante
nel riportarsi estensivamente ai motivi di gravame concludono per l'accoglimento dell'appello
proposto e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, insistono affinché l'adita Corte
accerti la responsabilità esclusiva della convenuta , ex art. 2051 c.c., in ordine al sinistro di CP_1
causa e, per l'effetto, condanni le convenute, in ragione dei rispettivi titoli, al risarcimento delle lesioni
subite dall'odierna appellante come descritte e quantificate in atti. Gradatamente chiedono accogliersi
la domanda di risarcimento nella misura di cui alle risultanze della CTU espletata in primo grado,
sempre maggiorata degli interessi. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio,
da distrarre ai procuratori antistatari. Chiedono decidersi la causa previa concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.”.
PER LA PARROCCHIA: “La in persona del parroco p.t., nel Controparte_1
richiamare le difese di cui alla comparsa di costituzione in appello, e nel contestare parola per parola
le avverse difese, conclude per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra per le Parte_1
motivazioni esposte nella citata comparsa di costituzione, e per la conferma della impugnata sentenza,
pagina 2 di 14 con vittoria di spese e competenze di giudizio. Chiede che la causa venga assegnata in decisione con
concessione dei termini di legge”.
PER LA : “La sottoscritta, avv.to Assunta Portento, nella qualità di Controparte_3
procuratore di nel giudizio emarginato, si riporta ai propri scritti difensivi le cui Controparte_3
difese, eccezioni e deduzioni si abbiano qui per ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale
accoglimento con ogni conseguenza di legge. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto,
prodotto eccepito e richiesto perché infondato sia in fatto che in diritto. Conclude come da atti prodotti
e depositati per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese e
competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Chiede
assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12.03.2015 ha riferito che alle ore 18,40 circa del 03.05.2014, Parte_1
nel percorrere la scala antistante la sita in Caserta alla Piazza Pitesti, Controparte_1
inciampava e cadeva a terra a causa della mancanza di idonei presidi antiscivolo e dell'assenza di linearità della congiunzione delle soglie di marmo di delimitazione dei gradini, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria della testa dell'omero destro trattata chirurgicamente a mezzo di intervento di osteosintesi con placca a viti.
Tanto premesso l'istante, assumendo di essere guarita da tali lesioni con postumi di natura permanente,
ha convenuto innanzi al Tribunale di Santa MA Capua Vetere la Controparte_1
chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti da liquidare in € 25.532,35
ovvero nella maggiore o minor somma da accertare in corso di causa.
La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda deducendo che l'evento lesivo era da addebitare esclusivamente all'istante per non aver adottato la dovuta cautela nella discesa dei gradini i quali erano in perfette condizioni manutentive.
pagina 3 di 14 La convenuta, in ragione della stipula con la della polizza n. 321548420, a Controparte_3
copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, ha inoltre chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare in causa detta compagnia da cui essere tenuta indenne in caso di soccombenza.
Si è infine costituita anche la che ha chiesto a sua volta il rigetto della domanda Controparte_3
principale deducendo che il sinistro si era verificato a causa della disattenzione dell'attrice essendo i gradini della scala antistante la Parrocchia in perfette condizioni manutentive, ben visibili e conformi per caratteristiche alla normativa vigente come emerso dai riscontri effettuati sui luoghi.
La causa, assunte le prove testimoniali richieste dalle parti ed espletata una c.t.u. medico-legale in persona di AC MA, è stata decisa con sentenza pubblicata il 21.04.2021 e non notificata la quale ha rigettato la domanda risarcitoria condannando l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta e dalla compagnia assicuratrice con la seguente motivazione:
“Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il
danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per
liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Fatta tale premessa, si ritiene che nel caso in esame parte attrice non abbia fornito prova esaustiva e
sufficiente riguardo alla effettiva verificazione del fatto storico e alla sussistenza del nesso causale
rispetto alle lesioni riportate.
Per quanto riguarda le presunte situazioni di pericolo dedotte nell'atto di citazione, non è stata fornita
prova certa della mancanza di presidi antiscivolo sui gradini antistanti il sagrato della chiesa, ovvero
su quelli percorsi dall'attrice al momento del fatto. Invero, il teste indicato dalla parte attrice ha
dichiarato che all'epoca dell'incidente sui gradini non erano presenti le strisce antiscivolo che si
vedono raffigurate nei rilievi fotografici allegati alla perizia effettuata da . Al Controparte_3
contrario, il teste indicato dalla convenuta ha affermato che le strisce gialle in oggetto furono apposte
non molto tempo dopo l'insediamento del nuovo parroco, avvenuto nel 2011.
pagina 4 di 14 Le fotografie prodotte dalla parte attrice non riescono ad essere dirimenti sul punto, in quanto, oltre
ad essere in bianco e nero, le prime quattro raffigurano le gradinate del piazzale e non i gradini sui
quali sarebbe inciampata la parte attrice - ovvero quelli di accesso all'edificio parrocchiale - mentre
le ultime due riprendono dei particolari e non si comprende se si tratta di gradini e se proprio di quelli
dove sono avvenuti i fatti. Ad ogni modo, dalle fotografie acquisite al processo si vede chiaramente che
la gradinata in questione è dotata di corrimano.
La sporgenza di uno dei gradini è invece acclarata: ne parla il teste di parte attrice ed anche nella
relazione tecnica svolta dalla società di assicurazioni viene riscontrato che la lastra del primo gradino
sporgeva di circa un centimetro rispetto alle lastre adiacenti. Tuttavia ciò non è sufficiente
all'accoglimento della domanda.
In primo luogo, nell'atto di citazione è riferito che la signora è inciampata, anche se poi non è Pt_1
ben chiaro se tale condotta sia ascrivibile ad una presunta scivolosità delle scale per mancanza dei
presidi antiscivolo, oppure alla sporgenza della lastra della pedata dell'ultimo gradino, fattori che
vengono entrambi, indifferentemente, indicati.
I predetti dubbi non sono fugati dalle risultanze della prova testimoniale, atteso che l'unico teste
escusso di parte attrice, , non solo ha dichiarato di avere visto la signora Testimone_1 Pt_1
“scivolare sull'ultimo gradino e cadere a terra” e non certo inciampare (che letteralmente significa
urtare inavvertitamente col piede in un ostacolo), ma neppure ha riferito circostanze più precise
riguardo a tale dinamica, cioè non ha detto di avere visto l'attrice inciampare o scivolare proprio per
avere messo il piede sul gradino rialzato o in un punto scivoloso.
La mancata allegazione sulla effettiva e precisa causa della caduta - ovvero l'essere scivolata sulle
scale perché prive di strisce antiscivolo o l'essere inciampata a causa della lastra sporgente - e la
mancata dimostrazione che la parte attrice sia effettivamente finita con il piede sull'oggetto insidioso e
sia caduta a causa di ciò, non consentono di appurare né il fatto storico né il nesso eziologico con i
danni riportati. Non avendo assolto l'attrice all'onere probatorio circa la dimostrazione del fatto e del
pagina 5 di 14 nesso eziologico con i danni lamentati, la domanda proposta deve essere rigettata. Le spese seguono la
soccombenza …”.
§§§§§§
Con atto notificato il 20.07.2021 ed iscritto a ruolo il giorno successivo ha tempestivamente Parte_1
impugnato tale decisione chiedendo a questa Corte di riformarla dichiarando la responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. del sinistro occorsole e condannandola al risarcimento dei danni patiti da liquidare nell'importo richiesto in prime cure, o nel diverso importo ritenuto dovuto in forza dell'espletata c.t.u.,
con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
La , formalizzata la sua costituzione, ha chiesto il rigetto dell'appello ed Controparte_1
altrettanto la fatto la Controparte_3
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame lamenta “erronea valutazione della causalità materiale e Parte_1
giuridica” deducendo che il tribunale ha erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del fatto storico e del nesso causale tra i danni fisici patiti dall'istante e le condizioni della scala con una decisione che appare del tutto distonica rispetto alle risultanze istruttorie.
Deduce in particolare l'istante che il fatto storico, ossia la propria caduta sulle scale della Parrocchia, è
stato confermato non solo dalla teste ma anche dalla perizia redatta dalla Testimone_1 [...]
, che la dà per scontata, e dalla c.t.u. medico-legale che ha definito l'evento Controparte_3
“attendibile”. Prosegue l'appellante sostenendo che l'affermazione del tribunale secondo cui non è
chiaro, in base alla citazione, se la caduta “sia ascrivibile ad una presunta scivolosità delle scale per
pagina 6 di 14 mancanza dei presidi antiscivolo, oppure alla sporgenza della lastra della pedata dell'ultimo
gradino”, è inconferente in quanto entrambe le circostanze si traducono in fattori eziologicamente rilevanti rispetto alla produzione dell'evento ed idonei a concretizzare il rischio della sua verificazione.
In altri termini, vuoi che sia avvenuta per l'assenza delle strisce antiscivolo o per mancata aderenza del proprio piede sulla lastra di marmo mal allineata, la caduta dell'appellante troverebbe in ogni caso il suo presupposto nell'omessa custodia e manutenzione delle aree antistanti il luogo di culto.
Il giudice di primo grado non avrebbe inoltre compreso la differenza esistente tra le strisce gialle,
presenti sui gradini della chiesa, e le strisce antiscivolo in quanto le prime mirano a fornire una generica indicazione di pericolo, segnalando la via da seguire, mentre le seconde tendono a garantire una perfetta aderenza del piede al suolo per evitare che taluno scivoli o perda l'equilibrio, come è
accaduto nel caso di specie. La scala disponeva, infatti, di strisce gialle, ma non di quelle antiscivolo.
Nessuna rilevanza potrebbe inoltre avere la presenza di un corrimano sulla gradinata poiché esso si trovava lontano, rispetto alla posizione dell'attrice al momento della caduta, per cui dal suo mancato impiego non potrebbe discendere alcuna responsabilità dell'infortunata come sembra ipotizzare il tribunale.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione dei presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c. in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la responsabilità per cose in custodia può essere esclusa solo qualora il custode provi la ricorrenza del caso fortuito e, in particolare, l'imprevedibilità e l'eccezionalità del comportamento del danneggiato tali da elidere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento occorso.
Nella fattispecie non sarebbe invece emersa, dall'espletata prova testimoniale, alcuna anomalia della condotta o dei movimenti della danneggiata mentre è stato, al contrario, precisato che in quel luogo erano già cadute altre persone per cui la responsabilità prescinderebbe anche dall'accertamento della pericolosità della cosa.
pagina 7 di 14 §§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante ha infine lamentato l'erronea valutazione delle prove deducendo che il tribunale non ha fornito valide giustificazioni della ritenuta inattendibilità della teste escussa come pure della negata validità probatoria dei rilievi fotografici prodotti in bianco e nero.
Ciò in quanto discettare delle modalità della caduta, ed in particolare della differenza tra inciampare e scivolare, equivarrebbe ad aggravare ingiustificatamente l'onere probatorio gravante sul danneggiato,
in contrasto con la ratio legis dell'art. 2051 c.c., e si tradurrebbe in una violazione tanto dell'art. 115
c.p.c., nella parte in cui afferma che il “giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti” quanto dell'art. 116 c.p.c. poiché non è dato comprendere su quale elemento il tribunale abbia fondato il suo “prudente apprezzamento”.
Alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi per quel che attiene alla misconosciuta valenza probatoria delle foto in bianco e nero in quanto il giudice, ritenendo difficoltosa la loro “lettura”, ben avrebbe potuto ordinare il deposito delle medesime foto a colori per una miglior valutazione delle stesse.
Ciò avrebbe condotto ad appurare, senza ombra di dubbio, che quelle presenti sui gradini della chiesa non sono delle strisce antiscivolo come appare palese dalle anzidette foto a colori che l'appellante produce in sede di gravame affermando che non viene in considerazione lil deposito di documenti nuovi trattandosi delle stesse fotografie prodotte in primo grado semplicemente stampate a colori.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato risultando infondato in ogni sua articolazione. Nel formulare il primo motivo di gravame l'appellante ha invero parzialmente frainteso il contenuto della pronunzia impugnata che, nel valutare il fatto storico, ossia la caduta di sulla gradinata di accesso alla Parte_1
chiesa, non ne ha alcun modo messo in discussione la verificazione.
Che l'istante sia caduta su quelle scale è infatti circostanza pacifica e comprovata dall'istruttoria svolta mentre ciò che è risultato determinante, ai fini del rigetto della domanda, è stato il mancato raggiungimento di una prova confortante dell'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento lesivo e le pagina 8 di 14 condizioni della scala che non può essere evinta né dalla c.t.u. medico-legale esperita sull'attrice né
dalla perizia stragiudiziale sui luoghi eseguita da un fiduciario della . Controparte_3
La consulenza medica può infatti offrire contezza della compatibilità delle lesioni subite dall'attrice con una caduta dalle scale, ma non può di certo individuare la causa di tale caduta, mentre la relazione tecnica della compagnia assicuratrice può solo offrire ragguagli sullo stato dei luoghi in quanto né il c.t.u. né il fiduciario incaricato dall'assicurazione hanno assistito al fatto.
Se dunque è stata fornita la dimostrazione dell'effettivo verificarsi del fatto, non altrettanto è a dirsi per quel che concerne la prova della causalità. Non è stato in altri termini provato, in aderenza al principio del “più probabile che non”, che il sinistro sia stato provocato da carenze manutentive della scala o dall'assenza in loco di presidi di sicurezza anziché dalla mancanza della dovuta attenzione da parte dell'attrice nell'incedere.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è infatti onere del danneggiato provare sia il fatto dannoso che il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di rischio tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di pericolo percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr.
così cass. 11526/2017).
Contrariamente a quanto afferma l'appellante non è peraltro assolutamente irrilevante quanto osserva l'autore della sentenza impugnata in merito al fatto che, nel caso di specie, già sul piano dell'allegazione non è ben chiaro se la caduta sia stata causata da una sdrucciolevolezza dei gradini,
dovuta alla mancanza di presidi antiscivolo, oppure al disallineamento di una lastra della pedata dell'ultimo gradino rispetto a quelle adiacenti “essendo entrambi gli aspetti sussumibili in una
concretizzazione del rischio stigmatizzato da una norma precauzionale”.
Qui non si tratta, infatti, di individuare in via astratta dei potenziali fattori di rischio ma di accertare, in concreto, quale sia stata la causa della caduta e di appurare che essa non si è semplicemente verificata pagina 9 di 14 “sulla cosa” ma in ragione delle sue caratteristiche intrinseche. In tale ottica la stessa circostanza che l'attrice indichi indifferentemente entrambi i fattori come possibili cause della sua caduta (originata da una scivolata o da un inciampo) introduce, pertanto, un elemento di dubbio circa l'effettivo antecedente causale dell'evento correttamente valorizzato dal tribunale.
Allo stesso modo corretta è stata poi la valorizzazione da parte del tribunale della presenza sulla scala di un corrimano, comprovata dalle foto in atti, né vale in contrario obiettare che il suo uso era impossibile essendo esso lontano dal punto in cui l'attrice è caduta. Anche il corrimano costituisce,
infatti, un presidio di sicurezza approntato dal custode per prevenire cadute e di cui l'attrice ha scelto scientemente di non avvalersi preferendo di scendere le scale dove non poteva appoggiarvisi.
L'esistenza di tale presidio di sicurezza conduce dunque ad escludere che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'infortunio nonostante la tenuta, da parte dell'infortunata, di una condotta di ordinaria cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Parimenti acclarata è poi la presenza in loco di strisce gialle con funzione antiscivolo che è stata confermata da tutti i testi escussi, ivi incluso quello di parte appellante (che si è limitato a sostenere il loro posizionamento in loco solo dopo l'evento), come pure dalla perizia sullo stato dei luoghi effettuata dal fiduciario della compagnia assicuratrice.
La teste di parte attrice, si è infatti così espressa: “Sono la consuocera di Testimone_1 Pt_1
ed io e mio marito abbiamo assistito ai fatti per cui è causa. Ricordo che quel
[...] Persona_2
giorno mi stavo recando alla chiesa del Buon Pastore insieme a mio marito;
davanti all'ingresso
dell'edificio parrocchiale c'era la signora con suo marito che quando ci ha visti ci è Parte_1
venuta incontro per salutarci. Nello scendere i gradini antistanti la detta entrata l'ho vista scivolare
sull'ultimo gradino e cadere a terra…Riconosco i luoghi come raffigurati nelle foto allegate alla
relazione di perizia di ma preciso che all'epoca dei fatti non vi erano le strisce gialle CP_3
pagina 10 di 14 antiscivolo. Confermo che una delle lastre del gradino era più sporgente rispetto alle altre come si
vede dall'ultima fotografia…”.
Anche il teste di parte convenuta , sacrestano dal 1994 della Testimone_2 Controparte_1
, ha poi confermato la funzione antiscivolo delle strisce gialle presenti sulla scala parrocchiale
[...]
affermando: “Posso dire che sicuramente nel maggio 2014 erano già presenti le strisce gialle
antiscivolo sul bordo dei gradini della scala antistante il sagrato della chiesa. Ho ricordo di ciò in
quanto tali strisce furono apposte non più di un anno dopo l'avvento del nuovo parroco;
infatti, il
cambio del parroco è avvenuto nel 2011. Confermo che vi è anche l'illuminazione, automatica, tramite
timer che imposto io…”.
Nella perizia redatta il 22.10.2015 dalla s.a.s. , su incarico della Controparte_4 Controparte_3
, si legge infine quanto segue: “All'atto del sopralluogo, i gradini della scalinata dell'area
[...]
esterna risultavano ben evidenziati in quanto parte della pedata di tali gradini era colorata in giallo.
Le parti colorate di tali gradini, inoltre, erano dotate di strisce antiscivolo”.
Tutte le emergenze processuali convergono dunque, indistintamente, ad identificare le strisce gialle raffigurate nelle foto come delle strisce antiscivolo, oltre che destinate a richiamare l'attenzione dell'utenza sulla presenza del gradino, per cui il distinguo tra “strisce gialle” e “strisce antiscivolo” che la difesa della inserisce nell'atto di appello, per suffragare la propria tesi dell'inesistenza di presidi Pt_1
antiscivolo, è ampiamente sconfessata dall'acclarata coincidenza tra colore e funzione delle strisce in questione, aventi il duplice scopo di impedire di scivolare di segnalare il pericolo costituito dall'esistenza del gradino, né forniscono evidenza del contrario le foto a colori prodotte in questa sede dall'appellante in sostituzione di quelle in bianco e nero depositate in primo grado.
Sostiene ancora l'appellante che dall'espletata prova testimoniale non è emersa alcuna anomalia della condotta o dei movimenti dell'infortunata per cui controparte non avrebbe dimostrato la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 2051 c.c. La testimonianza avrebbe inoltre dimostrato che in quel luogo erano già cadute altre persone a riprova della sua condizione lesiva.
pagina 11 di 14 Dimentica tuttavia l'appellante che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, la dimostrazione da parte dell'attore dell'esistenza di nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che solo quando tale onere probatorio è stato assolto grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. ex multis cass. S.U. 20943/2022).
Dimentica inoltre parte appellante che le caratteristiche della res custodita possono senz'altro rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è
intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno (così, da ultimo, cass. n. 12663/2024).
Nel caso di specie l'originaria attrice non ha dimostrato la derivazione causale del danno di cui reclama il ristoro dalla cosa in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non è stata fornita una prova confortante della mancanza di presidi antiscivolo sui gradini antistanti il sagrato della chiesa al momento del fatto. Allo stesso modo l'espletata prova testimoniale non è valsa a fugare le ambiguità della citazione circa le cause della caduta avendo il tribunale rilevato, pienamente a ragione,
che rendendo la sua deposizione, “non solo ha dichiarato di avere visto la signora Testimone_1
“scivolare sull'ultimo gradino e cadere a terra” e non certo inciampare (che letteralmente Pt_1
significa urtare inavvertitamente col piede in un ostacolo) ma neppure ha riferito circostanze più
precise riguardo a tale dinamica, cioè non ha detto di avere visto l'attrice inciampare e scivolare
proprio per aver messo il piede sul gradino rialzato o in un punto scivoloso”.
Dall'espletata testimonianza, il cui testo è stato riportato tra virgolette, non è in altri termini emerso neanche che l'attrice sia inciampata a causa del modestissimo disallineamento della pedata dell'ultimo gradino della scalinata percorsa (di 1 cm. più corta rispetto a quelle adiacenti in base a quanto si legge nella perizia commissionata dalla ). Controparte_3
pagina 12 di 14 Non si può pertanto imputare alla la mancata prova della ricorrenza dell'esimente del caso CP_1
fortuito dal momento che l'attrice, per prima, non ha provato di essere caduta a causa di un'anomalia della scala percorsa e che l'ipotesi più probabile, in base alle risultanze istruttorie, è che la stessa,
andando incontro alla consuocera per salutarla, si sia distratta non badando a dove poggiava i piedi.
Neppure è infine provato che altre persone si siano infortunate in quel posto in quanto la teste , Tes_1
rendendo sul punto una semplice deposizione de relato, ha genericamente affermato “Mi è stato
riferito che anche altre persone erano cadute su quei gradini, solo per una persona ho assistito
direttamente alla caduta su detti scalini” (Di chi? La stessa attrice?) venendo anche smentita dal sacrestano, senz'altro più attendibile per la sua frequentazione quotidiana dei luoghi, il quale ha invece dichiarato: “Oltre al fatto per cui è causa, posso dire che non mi è stato riferito alcun altro episodio di
caduta sui gradini in questione”.
Le considerazioni sin qui svolte assorbono anche la finale doglianza secondo cui il tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, aggravando indebitamente l'onere probatorio che fa capo alla danneggiata ai sensi dell'art. 2051 c.c., e non avrebbe indicato su quali elementi ha fondato il proprio prudente apprezzamento delle prove raccolte in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause innanzi alla Corte di Appello di valore fino a € 26.000,00.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13
co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di cui in narrativa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA Capua Parte_1
Vetere n. 1250/2021 pubblicata il 21.04.2021.
2) Condanna al rimborso delle spese di appello sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
sita in Caserta al Viale Raffaello n. 10 e dalla che si liquidano, per ciascuna di Controparte_3
dette parti, in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi e accessori di legge, distraendo l'importo di spettanza della compagnia assicuratrice in favore dell'avv. Assunta Portento per dichiarato anticipo.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di AC di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Pt_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
pagina 14 di 14