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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 437/2018 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 437/2018 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MARRELLA MARIA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
, c.fisc. , e , c.fisc.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso la AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_2
DELLO STATO REGGIO BR che li rappresenta e difende ope legis
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 - appello avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 27/04/2018, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 4022/2016 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 25/05/2018 Parte_1 impugnava la ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 27/04/2018, chiedendo, in riforma di detta decisione, l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso depositato in data 4.11.2016.
1 Con unica comparsa di costituzione depositata in data 16.1.2019 si costituivano la
Controparte_3
ed il chiedendo il rigetto del proposto
[...] Controparte_2 appello.
Alla udienza dell'11.10.2018 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata, con provvedimento ritualmente comunicato, alla udienza del 7.2.2019. Anche a detta udienza nessuna delle parti compariva e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con decreto del 31/10-3/11.2025, al fine di dichiarare la estinzione, veniva fissata la udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
Solo parte appellata depositava note chiedendo che fosse dichiarata la estinzione.
Tutto ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 4022/2016 R.G - è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro
[...] [...]
DI REGGIO Controparte_4
BR e , così decide: Controparte_2
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 437/2018 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MARRELLA MARIA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
, c.fisc. , e , c.fisc.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso la AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_2
DELLO STATO REGGIO BR che li rappresenta e difende ope legis
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 - appello avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 27/04/2018, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 4022/2016 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 25/05/2018 Parte_1 impugnava la ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 27/04/2018, chiedendo, in riforma di detta decisione, l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso depositato in data 4.11.2016.
1 Con unica comparsa di costituzione depositata in data 16.1.2019 si costituivano la
Controparte_3
ed il chiedendo il rigetto del proposto
[...] Controparte_2 appello.
Alla udienza dell'11.10.2018 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata, con provvedimento ritualmente comunicato, alla udienza del 7.2.2019. Anche a detta udienza nessuna delle parti compariva e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con decreto del 31/10-3/11.2025, al fine di dichiarare la estinzione, veniva fissata la udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
Solo parte appellata depositava note chiedendo che fosse dichiarata la estinzione.
Tutto ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 4022/2016 R.G - è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro
[...] [...]
DI REGGIO Controparte_4
BR e , così decide: Controparte_2
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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