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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1643/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1643/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Falerna alla Via Zara Parte_1 C.F._1
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli, Giacinto Greco e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione all'avviso di addebito n. 33020180001585271000
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024 proponeva tempestivamente opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito indicato in oggetto, notificato il 16.10.2024, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.683,87 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni per il periodo 1/2017-5/2017, deducendo l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza/nullità della notifica dell'avviso bonario quale atto prodromico;
lamentava, inoltre,
l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995.
pagina 1 di 3 Nel costituirsi in giudizio l' - premettendo che l'avviso di addebito opposto è relativo alla CP_1 contribuzione IVS fissa dovuta alla gestione Commercianti e non fa riferimento al reddito eccedente il minimale asseritamente accertato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973 - eccepiva che l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti era avvenuta su domanda del 23.01.2009, a seguito di delibera di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività nel settore terziario, che l'iscrizione era stata notificata alla medesima ricorrente in data
17.02.2009 e non era mai stata oggetto di contestazione o opposizione e che la era stata Pt_1 cancellata dalla gestione commercianti con decorrenza dal 25.05.2017 su domanda del 31.05.2017; evidenziava, inoltre, che la ricorrente nulla aveva dedotto in relazione all'an e/o al quantum delle pretese portate nell'avviso di addebito opposto e che, pertanto, la sussistenza dell'obbligo contributivo per cui è causa doveva ritenersi incontestabile;
ciò posto, eccepiva che l'avviso di addebito n.
33020180001585271000, pur essendo stato formato il 23.06.2018, era stato notificato soltanto in data
16.10.2024, attese le difficoltà riscontrate per l'individuazione del luogo di notifica, sicché, preso atto dell'intervenuta prescrizione dei crediti, era stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, con successivo integrale sgravio delle partite debitorie portate nell'AVA; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
l' ha insistito nell'accoglimento CP_1 delle richieste formulate nella memoria di costituzione.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha CP_1 proceduto all'annullamento totale delle partite debitorie oggetto dell'avviso di addebito n.
33020170001804400 con provvedimento del 28.04.2025.
Ciò posto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse, alla stregua del principio di soccombenza virtuale1, vadano poste a carico dell' resistente, tenuto conto che l'annullamento dell'avviso di addebito è intervenuto nelle more CP_1 del giudizio (dopo la notifica del ricorso) e, soprattutto, che l ha proceduto alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito nonostante il credito si fosse già estinto per intervenuta prescrizione, stante l'esito negativo del tentativo di notifica precedentemente effettuato (l'avviso di addebito opposto è stato formato il 23.06.2018).
Una più attenta valutazione della (non) persistenza della pretesa contributiva avrebbe consentito di evitare la notifica dell'avviso di addebito e, di conseguenza, l'instaurazione del presente giudizio.
pagina 2 di 3 In considerazione del valore dichiarato della causa, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e del comportamento processuale dell' , le spese del giudizio si liquidano in € CP_1
884,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. (nulla può, invece, essere liquidato a titolo di spese sostenute e documentate, posto che non risulta effettivamente versato il contributo unificato di € 43,00, dovuto in base al valore dichiarato della causa ed in assenza di dichiarazione di esenzione).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 848,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti ... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale” (Cass., sez. II, 14.4.1995, n. 4278).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1643/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Falerna alla Via Zara Parte_1 C.F._1
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli, Giacinto Greco e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione all'avviso di addebito n. 33020180001585271000
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024 proponeva tempestivamente opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito indicato in oggetto, notificato il 16.10.2024, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.683,87 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni per il periodo 1/2017-5/2017, deducendo l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza/nullità della notifica dell'avviso bonario quale atto prodromico;
lamentava, inoltre,
l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995.
pagina 1 di 3 Nel costituirsi in giudizio l' - premettendo che l'avviso di addebito opposto è relativo alla CP_1 contribuzione IVS fissa dovuta alla gestione Commercianti e non fa riferimento al reddito eccedente il minimale asseritamente accertato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973 - eccepiva che l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti era avvenuta su domanda del 23.01.2009, a seguito di delibera di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività nel settore terziario, che l'iscrizione era stata notificata alla medesima ricorrente in data
17.02.2009 e non era mai stata oggetto di contestazione o opposizione e che la era stata Pt_1 cancellata dalla gestione commercianti con decorrenza dal 25.05.2017 su domanda del 31.05.2017; evidenziava, inoltre, che la ricorrente nulla aveva dedotto in relazione all'an e/o al quantum delle pretese portate nell'avviso di addebito opposto e che, pertanto, la sussistenza dell'obbligo contributivo per cui è causa doveva ritenersi incontestabile;
ciò posto, eccepiva che l'avviso di addebito n.
33020180001585271000, pur essendo stato formato il 23.06.2018, era stato notificato soltanto in data
16.10.2024, attese le difficoltà riscontrate per l'individuazione del luogo di notifica, sicché, preso atto dell'intervenuta prescrizione dei crediti, era stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, con successivo integrale sgravio delle partite debitorie portate nell'AVA; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
l' ha insistito nell'accoglimento CP_1 delle richieste formulate nella memoria di costituzione.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha CP_1 proceduto all'annullamento totale delle partite debitorie oggetto dell'avviso di addebito n.
33020170001804400 con provvedimento del 28.04.2025.
Ciò posto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse, alla stregua del principio di soccombenza virtuale1, vadano poste a carico dell' resistente, tenuto conto che l'annullamento dell'avviso di addebito è intervenuto nelle more CP_1 del giudizio (dopo la notifica del ricorso) e, soprattutto, che l ha proceduto alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito nonostante il credito si fosse già estinto per intervenuta prescrizione, stante l'esito negativo del tentativo di notifica precedentemente effettuato (l'avviso di addebito opposto è stato formato il 23.06.2018).
Una più attenta valutazione della (non) persistenza della pretesa contributiva avrebbe consentito di evitare la notifica dell'avviso di addebito e, di conseguenza, l'instaurazione del presente giudizio.
pagina 2 di 3 In considerazione del valore dichiarato della causa, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e del comportamento processuale dell' , le spese del giudizio si liquidano in € CP_1
884,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. (nulla può, invece, essere liquidato a titolo di spese sostenute e documentate, posto che non risulta effettivamente versato il contributo unificato di € 43,00, dovuto in base al valore dichiarato della causa ed in assenza di dichiarazione di esenzione).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 848,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti ... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale” (Cass., sez. II, 14.4.1995, n. 4278).