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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7017/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249019577562000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3912/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 GI ha impugnato l'intimazione di pagamento (indicata in epigrafe) limitatamente alla cartella di pagamento sottostante con n. finale 525 relativa alla tassa automobilistica, anno 2015, dell'importo di
Euro 162,35, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito tributario. Costituitasi in giudizio, l'Ader ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Ader si ricava che la cartella di pagamento in argomento è stata regolarmente notificata in data 17/5/2017 e in seguito richiamata dalla intimazione di pagamento con n. finale 355, notificata il 5/3/2019 e non impugnata nei termini di legge.
L'ulteriore termine triennale di prescrizione è stato, dapprima, interrotto dall'istanza di definizione agevolata (costituente riconoscimento di debito) presentata in data 30/4/2019 e poi sospeso dalla normativa emergenziale ID (ex art. 68 comma 1 d.l. n. 18/21 e l'art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo), sino al 31/12/2023. Alla suddetta scadenza va aggiunto il periodo di sospensione ex lege, pari a giorni 542 (cfr. Cass. sent. n. 960 del 15/1/2025) che è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 30/5/2024.
In ragione del modesto importo del credito tributario, oggetto della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Spese compensate. Catania 18/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7017/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249019577562000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3912/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 GI ha impugnato l'intimazione di pagamento (indicata in epigrafe) limitatamente alla cartella di pagamento sottostante con n. finale 525 relativa alla tassa automobilistica, anno 2015, dell'importo di
Euro 162,35, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito tributario. Costituitasi in giudizio, l'Ader ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Ader si ricava che la cartella di pagamento in argomento è stata regolarmente notificata in data 17/5/2017 e in seguito richiamata dalla intimazione di pagamento con n. finale 355, notificata il 5/3/2019 e non impugnata nei termini di legge.
L'ulteriore termine triennale di prescrizione è stato, dapprima, interrotto dall'istanza di definizione agevolata (costituente riconoscimento di debito) presentata in data 30/4/2019 e poi sospeso dalla normativa emergenziale ID (ex art. 68 comma 1 d.l. n. 18/21 e l'art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo), sino al 31/12/2023. Alla suddetta scadenza va aggiunto il periodo di sospensione ex lege, pari a giorni 542 (cfr. Cass. sent. n. 960 del 15/1/2025) che è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 30/5/2024.
In ragione del modesto importo del credito tributario, oggetto della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Spese compensate. Catania 18/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa