Decreto cautelare 3 maggio 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 09/06/2025, n. 11236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11236 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06622/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6622 del 2023 - integrato da motivi aggiunti - proposto dalla Sig.ra -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fari', Luigi Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa AZ, non costituita in giudizio;
nei confronti
Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Iliad Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorentino De Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento ex art. 31 e 117 c.p.a.
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione comunale nel vigilare, reprimere e sanzionare i lavori e le opere, a quanto finora consta privi di titolo, e verosimilmente diretti alla realizzazione di una stazione radio base di telefonia cellulare all'interno del giardino dell'immobile sito in Roma, Via Bruno Bruni n. 6, distinto al NCEU di Roma, Foglio 210, part. 216, e conseguentemente;
per la condanna ex art. 34 c.p.a dell'Amministrazione comunale rimasta inerte a provvedere e, comunque, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
per l'annullamento,
a) del silenzio assenso in denegata ipotesi formatosi sull'istanza di autorizzazione eventualmente presentata dalla controinteressata e/o dell'atto di consenso espresso, comunque denominato, di estremi e contenuto parimenti ignoti, con il quale Roma Capitale abbia eventualmente autorizzato e/o a qualsiasi titolo consentito, anche omettendo di esercitare i poteri interdittivi e repressivi all'uopo previsti nell'eventuale caso di s.c.i.a., la realizzazione di una stazione radio base di tipologia e potenza ignote all'interno del giardino dell'immobile sito in Roma, Via Bruno Bruni n. 6, distinto al NCEU di Roma, Foglio 210, part. 216;
b) di ogni altro atto presupposto, di estremi e contenuto parimenti ignoti, ivi compresi, ove occorra, l'eventuale Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) favorevole, l'eventuale parere positivo preventivo dell'ARPA AZ, la s.c.i.a. e/o comunicazione di inizio lavori, nonché gli altri provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la determinazione positiva dell'eventuale conferenza di servizi nonché ogni altra autorizzazione concessa con riferimento alla suddetta stazione radio base in corso di realizzazione all'interno del giardino dell'immobile sito in Roma, Via Bruno Bruni n. 6, distinto al NCEU di Roma, Foglio 210, part. 216;
nonché per l'accoglimento dell'istanza istruttoria ex art. 116 c.p.a.
relativa alle informazioni ambientali, agli atti e/o ai documenti amministrativi di cui all'istanza di accesso in data 7 marzo 2023 (doc. 1), con la quale l'Avv. Carlini Prosperetti ha chiesto di poter “visionare ed estrarre copia in formato digitale di tutti i documenti amministrativi e/o le informazioni ambientali, contenuti nel/i fascicolo/i formato/i a seguito dell'eventuale istanza/e presentata/e per la realizzazione dei lavori/opere, di qualsiasi natura e/o denominazione e/o qualificazione, attualmente in corso di esecuzione nel terreno sito in Roma, Via Bruno Bruni n. 6 (distinto al NCEU del Comune di ROMA, Sez. D, Foglio 210 Particella 216), ivi inclusa l'eventuale assenso/i, comunque denominato/i, al taglio delle suddette essenze vegetali”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/9/2023:
annullamento dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione all'esito della Conferenza di Servizi decisoria, in modalità semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, l. 241/90, adottata da Roma Capitale Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – Servizio Coordinamento Tecnico delle attività relative ai diversi tipi di inquinamento in data 29 settembre 2022, prot. 160110 e la relativa Comunicazione di inizio lavori ai sensi del D.Lgs. 259/03 in data 2 febbraio 2023, e di ogni altro atto di consenso, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque denominato, di seguito indicato, ivi inclusi: - ove occorra, del Parere di ARPA AZ prot. n. 24758 del 11/04/2022 per l'istanza ex art. 87 del D.Lgs. 1 Agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii., relativa a un impianto di telecomunicazioni della Soc. Telecom Italia S.p.A., RD13 RM Cassia Villa San Pietro, Via Bruno Bruni 6, ROMA CAPITALE, NRG 580 del 11/04/2022 e relativi allegati tecnici; - ove occorra, del Parere tecnico preventivo di ARPA AZ prot. n. 24758 del 11/04/2022 relativo alla istanza ex art. 87 del d.lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., presentata per conto della soc. Vodafone Italia s.p.a. per l'installazione/modifica di un impianto di telecomunicazioni via dei due ponti, via Bruno Bruni 6, e relativi allegati tecnici; - e, ove occorra, del Nulla Osta di ENAC in data 23 agosto 2022, prot. n. 0103316-p; nonché per l'accertamento dell'illegittimità e/o per l'annullamento del silenzio-assenso e/o dell'atto di consenso, comunque denominato, della competente Soprintendenza sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario presentata da Inwit S.p.A.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/12/2024:
si chiede, in integrale accoglimento del presente ricorso, che:
- sia accolta la domanda di accertamento della mancata formazione del silenzio assenso sull'istanza di Iliad, con ogni conseguenziale statuizione di legge, e/o;
- sia accolta, anche in subordine, la domanda di annullamento del/degli atto/i di assenso, comunque denominato/i, che, in denegata ipotesi, si sia/siano illegittimamente formato/i sull'istanza, anche per silenzio-assenso, nonché degli altri atti all'occorrenza impugnati;
- in ogni caso, l'Amministrazione resistente sia condannata ex art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane Spa e di Iliad Italia S.p.A.;
Vista la dichiarazione depositata il 17/4/2025, con cui parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- parte ricorrente ha depositato - in data17/4/2025 - dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- correlativamente, Roma Capitale ne ha formalmente preso atto con apposita dichiarazione ritualmente depositata;
-neanche le altre parti costituite hanno manifestato l’intento di opporsi all’estinzione del giudizio;
- l’art. 84 cpa, dopo avere previsto - al comma 1 - il potere della ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, stabilisce - al successivo comma 3 - che, ove le altre parti - che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongano, il processo si estingue.
Considerato che:
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3 cpa.;
- atteso l’andamento della vicenda processuale può, comunque, disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e – per l’effetto – dichiara estinto il giudizio.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO