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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Bonifacio Rossi Giudice OP
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 3841/2024 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Alessia Campopiano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via dei Pellegrini n. 15, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1. I IG.ri e vivranno separati Parte_2 Parte_1 portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale mutamento dei propri recapiti, anche telefonici, fino a che il figlio sarà minorenne. Per_1
3. La casa coniugale verrà assegnata alla IG.ra . Parte_2
4. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
quanto a minorenne, manterrà la residenza anagrafica presso la madre nella Per_1 casa coniugale sita in Siena, via Filippo Corridori n.34; quanto ad , Per_2 maggiorenne, non avrà obbligo di residenza con alcuno dei genitori.
5. La responsabilità genitoriale relativa al figlio minore riguardante le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata disgiuntamente.
6. Essendo precisa volontà delle parti che i figli possano continuare a godere di un gratificante e costruttivo rapporto con entrambe le figure genitoriali, e con le rispettive famiglie di origine, i genitori si impegnano a non ostacolare le relazioni parentali dei figli anche con l'altro nucleo familiare.
7.Le reciproche modalità di visita nei confronti del figlio minore saranno improntate alla massima elasticità nel rispetto delle esigenze dei genitori e del figlio stesso, comunque si prevede che il figlio minore trascorrerà Per_1 sette giorni con il padre e sette giorni con la madre.
Durante le vacanze Natalizie starà, ad anni alterni, dal 24 Dicembre Per_1 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, iniziando dal 2025 con la prima settimana insieme alla madre e la seconda al padre.
Durante le vacanze Pasquali trascorrerà tre giorni con ciascun Per_1 genitore, trascorrendo con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni. Durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 metà del tempo con la madre e metà con il padre, anche non consecutivo, da accordare di anno in anno tra i coniugi entro il mese di Aprile.
2 8. I genitori provvederanno a mantenere i figli in modo diretto ripartendo, pertanto, a perfetta metà le spese relative agli stessi;
ciò in considerazione del fatto che la maggiorenne non vive più in casa con i genitori e il minore Per_2 trascorrerà il tempo esattamente a metà tra i due genitori. Per_1
Saranno ripartite al 50% anche tutte le spese straordinarie riguardanti i figli
(si indicano a titolo esemplificativo: spese sanitarie non rientranti nel SSN, gite scolastiche, libri, apparecchi dentistici, attività sportive e extrascolastiche in genere, tasse scolastiche e/o spese inerenti allo svolgimento della scuola/università….ecc….);
9. I IG.ri e sono attualmente proprietari al 50% Parte_2 Parte_1 di una unità immobiliare di abitazione rurale con annesse resedi esclusive posta nel Comune di Monteriggioni –località Gardinina – Strada della Magione
n.13 acquistata dai coniugi in comproprietà al 50% con atto del 12/03/2019
Pubblico ufficiale Sede SIENA (SI) Repertorio n. 53099 Testimone_1 registrato in data - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
1457.1/2019 Reparto PI di SIENA in atti dal 14/03/2019, così accatastata:
Immobile di catasto fabbricati n.
1- Foglio 27 Particella 125 Subalterno 30; categoria C/2, Classe 6.
Immobile di catasto fabbricati n.
2- Foglio 27Particella125 Subalterno31;
Categoria C/4, Classe1.
Immobile di catasto terreni n.
3- Foglio 27 Particella 198; Uliv./Vignet. Classe
3;
Immobile di catasto terreni n.
4- Foglio 27 Particella 159; Seminativo Classe 3;
Immobile di catasto terreni n.
5- Foglio 27 Particella 162; Seminativo di classe
4;
Immobile di catasto terreni n.
6- Foglio 27 Particella 164; Seminativo di classe
4;
Immobile di catasto terreni n.
7- Foglio 27 Particella 165; Seminativo di classe
4;
3 Immobile di catasto terreni n.
8- Foglio 27 Particella 166; Seminativo di classe
4;
Immobile di catasto terreni n.
9- Foglio 27 Particella 190; Uliv./Vignet. Classe
3;
Immobile di catasto terreni n.10- Foglio 27 Particella 192; Seminativo di classe
3;
Immobile di catasto terreni n.11- Foglio 27 Particella199; Seminativo Classe
4;
Foglio 27 Particella 125 subalterno 32 BENE COMUNE NON CENSIBILE AI
SUBB. 30 E 31 DELLA P.LLA 125 GRAFFATO AL SUB. 18 DELLA P.LLA 5
(RESEDE).
Nell'ambito degli accordi di divorzio ed in esecuzione degli stessi le parti stabiliscono che entro e non oltre 15 giorni dalla data della pronuncia della sentenza di separazione, la IG.ra trasferirà al IG. Parte_2 Parte_1 la sua quota parte del 50% dell'immobile sopra descritto, e
[...] contestualmente il IG. verserà alla stessa il prezzo convenuto Parte_1 ed accettato di euro 22.500,00= (ventiduemilacinquecento/00), che sarà corrisposto in un'unica soluzione.
10. Le parti si danno reciprocamente atto che essa disposizione negoziale sub n.9 risulta elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione e, comunque, per la definizione della crisi coniugale. Per tutto quanto oggetto di disposizione e trasferimento immobiliare di cui sopra le parti dichiarano fin da ora che intenderanno usufruire dei benefici fiscali e della particolare esenzione delle imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa o imposta, come previsto dall'art. 19 della L. 6 Marzo 1987 n. 74 in materia di atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio così come da pronunzia della sentenza della Corte Costituzionale n° 202 dell'11.06.2003, come ribadita dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 11458/2005 per cui l'atto di
4 trasferimento sarà esente da imposte di registro, bollo, trascrizione e catastali e da ogni altra tassa e/o imposta.
11. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione coniugale, le parti concordano che tutto quanto si trovi ancora nell'appartamento al momento della sottoscrizione del presente atto, rimarrà di proprietà esclusiva della IG.ra senza che nulla abbia più diritto a Pt_2 pretendere il IG. in merito agli stessi;
Pt_1
12. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi altra pendenza economica tra le medesime esistente;
13. Le parti si rilasciano il consenso all'espatrio ed alla emissione dei relativi documenti sia per la propria persona che per i figli”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria
5 o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati figli
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_2 Per_1 minorenne, e che le condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
solo con riferimento al punto 13 sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 D.L. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Siena per l'anno 1996, atto n. 21, Parte II, Serie A, il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
09/07/1975 a Siena (SI) e nata il [...] a [...], che Parte_2 si sono uniti in matrimonio in data 20/04/1996, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno 1996 al n. 21, Parte II, Serie
A, alle condizioni di cui al ricorso;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
6 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 15/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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