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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1609/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1609/2021
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Montanaro, presso il cui studio in Brindisi alla via
Cavour, 59 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO dott.ssa (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco Fella, presso il cui C.F._2 studio in Talsano alla via Umberto I, 9 sono elettivamente domiciliate parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di risoluzione contrattuale e la conseguente domanda risarcitoria, di cui all'art. 1453 c.c., proposta, con atto di citazione notificata via pec il
20.04.2021, dalla . Parte_1
In particolare, la Farmacia attrice ha agito in qualità di parte nominata, con electio amici del
29.12.2020, del contratto preliminare per persona da nominare sottoscritto dal dott.
[...]
e dalla Farmacia De Luca il 05.11.2020, dopo una serie di trattative cristallizzate Persona_1 anche in un'opzione d'acquisto d'azienda farmaceutica.
Pag. 1 a 6 A fondamento della propria domanda, la attrice ha posto il grave inadempimento della Pt_1 parte promittente venditrice che, con missiva del 02.01.2021, ha comunicato la volontà CP_1 di non voler adempiere al preliminare stipulato e che non si è presentata al successivo appuntamento dell'11.01.2021 fissato per la stipula notarile del contratto definitivo.
La attrice ha chiesto, quindi, la risoluzione del contratto preliminare e la condanna delle Pt_1 convenute al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 108.045,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel dettaglio, l'attrice ha chiesto € 70.000,00 per il compenso pagato al dott. Persona_1 in virtù del contratto del 20.11.2020 avente a oggetto l'electio amici;
€ 35.000,00 per il
[...] compenso pagato al dott. che, in qualità di consulente incaricato dal dott. delle Controparte_3
Donne, ha esaminato l'intera documentazione contabile della farmacia già nella fase CP_1 delle trattative negoziali;
€ 2.464,08 per le spese notarile sostenute tanto ai fini dell'electio amici quanto ai fini del preliminare di compravendita
2. e si sono costituite in giudizio con comparsa depositata in CP_1 Controparte_2 data 22.09.2021 chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della farmacia attrice con riferimento alle obbligazioni ante 05.11.2020 e, nel merito, la risoluzione del contratto preliminare e, quindi, la cessazione della materia del contendere sul punto, con rigetto di ogni richiesta economica di parte attrice e con vittoria delle spese di lite.
Le convenute hanno contestato, anzitutto, la legittimazione attiva della farmacia attrice per le richieste risarcitorie antecedenti alla data della stipulazione del preliminare avvenuta il 05.11.2020 atteso che, solo a partire da tale data, avendo effetto l'electio amici, la farmacia attrice è diventata controparte negoziale delle promittenti venditrici.
Le convenute hanno contestato, poi, la quantificazione dei danni svolti che, pur essendo stati contenuti rispetto alla domanda stragiudiziale, risultano sproporzionati per eccesso e comunque non provati né nel loro ammontare né nel rapporto causale con la dedotta responsabilità delle convenute. Al riguardo, hanno dedotto anche l'illegittimità del compenso dovuto al dott. Per_1 in difetto di qualsiasi contratto di procacciamento d'affari per la farmacia , in
[...] Parte_1 ogni caso inammissibile in virtù della professione di farmacista del Persona_1
Le convenute hanno difeso, ancora, la bontà del proprio recesso adducendo che, per un verso, il dott. ha chiesto uno slittamento del termine di validità dell'opzione per far sì che la Persona_1 gran parte dei debiti tributari della farmacia restasse a carico della sola cedente, CP_1 ricadendo nel triennio precedente alla cessione e che, per altro verso, la cessione dell'azienda farmaceutica ha avuto un intento meramente speculativo.
Pag. 2 a 6 Tale intenzione sarebbe dimostrata vuoi dalla mancata richiesta di una sentenza di adempimento coatto dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. vuoi dalla facoltà di recedere riconosciuta al promittente acquirente dall'art. 8 del preliminare di compravendita e non esercitata per colpa, chiedendo a tal fine una CTU contabile che verifiche la preesistenza dei debiti tributari della farmacia De Luca.
Le convenute hanno osservato, infine, che le stesse avevano avvisato il promittente acquirente della possibilità che l'affare non si concludesse per mancato assenso e/o diniego delle competenti autorità amministrative, conformemente alla c.d. due diligence.
Di più, hanno evidenziato che l'attrice non ha fornito la prova contraria del fatto che l'affare avrebbe ricevuto il placet dell'amministrazione preposta, così contestando la debenza del risarcimento richiesto.
3. Su richiesta delle parti, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.; mentre le convenute hanno depositato le memorie nn. 2 e 3, l'attrice non ha depositato alcuna memoria.
Valutate le richieste istruttorie delle convenute, il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale deferito al rappresentante legale della farmacia al quale le parti hanno, poi, rinunciato, chiedendo fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
A questo punto, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Negli scritti difensivi finali, parte attrice ha invocato il principio di non contestazione e ha ridimensionato le proprie conclusioni chiedendo, oltre all'accertamento della risoluzione negoziale, una sentenza di condanna meramente generica delle convenute, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, vinte le spese di lite.
5. Parte convenuta ha evidenziato che i documenti indicati nell'atto introduttivo non sono mai stati depositati da parte attrice, restando tutte le richieste sfornite di prova tant'è vero che parte attrice “ha cambiato rotta” difensiva nelle conclusionali chiedendo una mera condanna generica per sopperire al vuoto probatorio.
e hanno concluso, a loro volta, chiedendo, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità delle domande attrici per difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande ante 05.11.2020 e il rigetto della domanda di pronuncia di condanna generica in quanto tardiva. Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attrici per difetto di prova e/o per effetto di una sopravvenuta ed espressa volontà di rinuncia di parte attrice;
in via subordinata, la risoluzione del contratto preliminare e, quindi, la cessazione della materia del contendere sul
Pag. 3 a 6 punto, con rigetto di ogni richiesta economica di parte attrice e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
6. Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto preliminare per persona da nominare stipulato il 05.11.2020 e intercorso, a seguito dell'electio amici retroattiva ai sensi dell'art. 1404 c.c., tra De deve dichiararsi cessata la materia del Parte_2 CP_1 contendere.
Le sorelle convenute hanno confermato, invero, di aver esercitato la facoltà di recedere dal preliminare, pur ritenendola motivata, e di non aver stipulato il definitivo, chiedendo, sia pure in via subordinata, la risoluzione del contratto e quindi la cessazione della materia del contendere.
Del pari, la farmacia attrice ha manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione negoziale e all'esecuzione dell'obbligo di contrarre, chiedendo espressamente in via giudiziale la risoluzione del contratto.
Sebbene non possa valutarsi la condotta delle sorelle in termini di grave inadempimento CP_1 rilevante ai fin dell'art. 1453 c.c., non avendo parte attrice allegato e provato alcunché, è chiaro che entrambe le parti concordino sulla sopravvenuta perdita di efficacia del preliminare del
05.11.2020, ormai risoltosi.
7. Resta discusso tra le parti, invece, il profilo del risarcimento del danno.
7.1 Al riguardo, la condanna generica richiesta ai sensi dell'art. 278 c.p.c. dall'attrice non può intendersi come emendatio libelli non più ammissibile oltre i termini di cui all'art. 183, comma
1, n. 1, c.p.c., atteso che si tratta di un mero ridimensionamento della domanda iniziale.
La riduzione della domanda è pacificamente riconosciuta, infatti, dalla giurisprudenza sia in forza del principio processuale dispositivo, secondo cui è rimessa alla scelta di parte la precisazione delle conclusioni con eventuale rinuncia parziale o totale delle proprie istanze iniziali, sia in forza del principio logico per cui “il più comprende il meno, e non viceversa”.
7.2 Ciò premesso, vanno evidenziato due aspetti.
Per un verso, la condanna generica di cui all'art. 278 c.p.c. richiede l'assenso o quanto meno il non esplicito dissenso del convenuto (C. 4487/2000; C. 9280/1999) che, altrimenti, si vedrebbe costretto a subire due distinti giudizio per il medesimo fatto in spregio ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Per altro verso, la condanna generica di cui all'art. 278 c.p.c. presuppone la prova piena dell'an della responsabilità e la prova quanto meno in termini di verosimiglianza del quantum del danno o comunque della potenzialità lesiva del fatto addebitato al convenuto (C. 6190/2003; C.
6257/2002).
Pag. 4 a 6 Ebbene, nel caso di specie, mancano entrambi i requisiti esposti per poter pronunciare sentenza di condanna generica.
Infatti, le convenute si sono opposte alla stessa e l'attore non ha affatto provato la responsabilità
e l'ammontare, sia pure in termini probabilistici, del danno patito.
Come precisato da Cass. 10/2019, nel caso di condanna generica, l'attore non è esonerato, infatti, dall'allegazione e dalla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, tuttavia, la farmacia attrice non ha prodotto alcunché e non ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
7.3 Alla stregua di tali considerazioni, la domanda risarcitoria deve essere integralmente respinta.
8. Al rigetto della domanda risarcitoria segue la condanna della farmacia attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., da distrarsi in favore dell'avv. Fella dichiaratosi antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa (€ 108.045,75) e con riduzione del 30% del compenso previsto in ragione del numero e della modesta difficoltà delle questioni trattate.
9. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. al fine di condannare, d'ufficio, la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il comportamento processuale dell'attrice denota, infatti, un'evidente scorrettezza processuale se si considerano i seguenti elementi: (a) l'esito della causa, conclusasi con una cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione negoziale e con un rigetto integrale della richiesta risarcitoria, (b) la concorde richiesta di risoluzione negoziale manifestata sin dall'inizio dalle convenute;
(c) il mutamento in corso di causa della domanda risarcitoria attrice da specifica a generica nonché (d) l'assenza di qualsiasi prova o richiesta istruttoria di parte attrice.
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare la farmacia attrice al pagamento della somma equitativamente determinata nella misura di € 1.974,42, pari a 1/5 delle spese di lite liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 5 a 6
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione negoziale del contratto preliminare concluso tra le parti il 05.11.2020;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
3. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e in CP_1 Controparte_2 solido, che liquida in € 9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianfranco Fella dichiaratosi antistatario;
4. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 Parte_1 pagamento della somma equitativamente determinata in favore di e CP_1
in solido, che liquida in € 1.974,42, ai sensi dell'art. 96, Controparte_2 comma 3, c.p.c.
Brindisi, 27.02.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1609/2021
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Montanaro, presso il cui studio in Brindisi alla via
Cavour, 59 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO dott.ssa (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco Fella, presso il cui C.F._2 studio in Talsano alla via Umberto I, 9 sono elettivamente domiciliate parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di risoluzione contrattuale e la conseguente domanda risarcitoria, di cui all'art. 1453 c.c., proposta, con atto di citazione notificata via pec il
20.04.2021, dalla . Parte_1
In particolare, la Farmacia attrice ha agito in qualità di parte nominata, con electio amici del
29.12.2020, del contratto preliminare per persona da nominare sottoscritto dal dott.
[...]
e dalla Farmacia De Luca il 05.11.2020, dopo una serie di trattative cristallizzate Persona_1 anche in un'opzione d'acquisto d'azienda farmaceutica.
Pag. 1 a 6 A fondamento della propria domanda, la attrice ha posto il grave inadempimento della Pt_1 parte promittente venditrice che, con missiva del 02.01.2021, ha comunicato la volontà CP_1 di non voler adempiere al preliminare stipulato e che non si è presentata al successivo appuntamento dell'11.01.2021 fissato per la stipula notarile del contratto definitivo.
La attrice ha chiesto, quindi, la risoluzione del contratto preliminare e la condanna delle Pt_1 convenute al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 108.045,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel dettaglio, l'attrice ha chiesto € 70.000,00 per il compenso pagato al dott. Persona_1 in virtù del contratto del 20.11.2020 avente a oggetto l'electio amici;
€ 35.000,00 per il
[...] compenso pagato al dott. che, in qualità di consulente incaricato dal dott. delle Controparte_3
Donne, ha esaminato l'intera documentazione contabile della farmacia già nella fase CP_1 delle trattative negoziali;
€ 2.464,08 per le spese notarile sostenute tanto ai fini dell'electio amici quanto ai fini del preliminare di compravendita
2. e si sono costituite in giudizio con comparsa depositata in CP_1 Controparte_2 data 22.09.2021 chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della farmacia attrice con riferimento alle obbligazioni ante 05.11.2020 e, nel merito, la risoluzione del contratto preliminare e, quindi, la cessazione della materia del contendere sul punto, con rigetto di ogni richiesta economica di parte attrice e con vittoria delle spese di lite.
Le convenute hanno contestato, anzitutto, la legittimazione attiva della farmacia attrice per le richieste risarcitorie antecedenti alla data della stipulazione del preliminare avvenuta il 05.11.2020 atteso che, solo a partire da tale data, avendo effetto l'electio amici, la farmacia attrice è diventata controparte negoziale delle promittenti venditrici.
Le convenute hanno contestato, poi, la quantificazione dei danni svolti che, pur essendo stati contenuti rispetto alla domanda stragiudiziale, risultano sproporzionati per eccesso e comunque non provati né nel loro ammontare né nel rapporto causale con la dedotta responsabilità delle convenute. Al riguardo, hanno dedotto anche l'illegittimità del compenso dovuto al dott. Per_1 in difetto di qualsiasi contratto di procacciamento d'affari per la farmacia , in
[...] Parte_1 ogni caso inammissibile in virtù della professione di farmacista del Persona_1
Le convenute hanno difeso, ancora, la bontà del proprio recesso adducendo che, per un verso, il dott. ha chiesto uno slittamento del termine di validità dell'opzione per far sì che la Persona_1 gran parte dei debiti tributari della farmacia restasse a carico della sola cedente, CP_1 ricadendo nel triennio precedente alla cessione e che, per altro verso, la cessione dell'azienda farmaceutica ha avuto un intento meramente speculativo.
Pag. 2 a 6 Tale intenzione sarebbe dimostrata vuoi dalla mancata richiesta di una sentenza di adempimento coatto dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. vuoi dalla facoltà di recedere riconosciuta al promittente acquirente dall'art. 8 del preliminare di compravendita e non esercitata per colpa, chiedendo a tal fine una CTU contabile che verifiche la preesistenza dei debiti tributari della farmacia De Luca.
Le convenute hanno osservato, infine, che le stesse avevano avvisato il promittente acquirente della possibilità che l'affare non si concludesse per mancato assenso e/o diniego delle competenti autorità amministrative, conformemente alla c.d. due diligence.
Di più, hanno evidenziato che l'attrice non ha fornito la prova contraria del fatto che l'affare avrebbe ricevuto il placet dell'amministrazione preposta, così contestando la debenza del risarcimento richiesto.
3. Su richiesta delle parti, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.; mentre le convenute hanno depositato le memorie nn. 2 e 3, l'attrice non ha depositato alcuna memoria.
Valutate le richieste istruttorie delle convenute, il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale deferito al rappresentante legale della farmacia al quale le parti hanno, poi, rinunciato, chiedendo fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
A questo punto, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Negli scritti difensivi finali, parte attrice ha invocato il principio di non contestazione e ha ridimensionato le proprie conclusioni chiedendo, oltre all'accertamento della risoluzione negoziale, una sentenza di condanna meramente generica delle convenute, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, vinte le spese di lite.
5. Parte convenuta ha evidenziato che i documenti indicati nell'atto introduttivo non sono mai stati depositati da parte attrice, restando tutte le richieste sfornite di prova tant'è vero che parte attrice “ha cambiato rotta” difensiva nelle conclusionali chiedendo una mera condanna generica per sopperire al vuoto probatorio.
e hanno concluso, a loro volta, chiedendo, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità delle domande attrici per difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande ante 05.11.2020 e il rigetto della domanda di pronuncia di condanna generica in quanto tardiva. Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attrici per difetto di prova e/o per effetto di una sopravvenuta ed espressa volontà di rinuncia di parte attrice;
in via subordinata, la risoluzione del contratto preliminare e, quindi, la cessazione della materia del contendere sul
Pag. 3 a 6 punto, con rigetto di ogni richiesta economica di parte attrice e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
6. Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto preliminare per persona da nominare stipulato il 05.11.2020 e intercorso, a seguito dell'electio amici retroattiva ai sensi dell'art. 1404 c.c., tra De deve dichiararsi cessata la materia del Parte_2 CP_1 contendere.
Le sorelle convenute hanno confermato, invero, di aver esercitato la facoltà di recedere dal preliminare, pur ritenendola motivata, e di non aver stipulato il definitivo, chiedendo, sia pure in via subordinata, la risoluzione del contratto e quindi la cessazione della materia del contendere.
Del pari, la farmacia attrice ha manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione negoziale e all'esecuzione dell'obbligo di contrarre, chiedendo espressamente in via giudiziale la risoluzione del contratto.
Sebbene non possa valutarsi la condotta delle sorelle in termini di grave inadempimento CP_1 rilevante ai fin dell'art. 1453 c.c., non avendo parte attrice allegato e provato alcunché, è chiaro che entrambe le parti concordino sulla sopravvenuta perdita di efficacia del preliminare del
05.11.2020, ormai risoltosi.
7. Resta discusso tra le parti, invece, il profilo del risarcimento del danno.
7.1 Al riguardo, la condanna generica richiesta ai sensi dell'art. 278 c.p.c. dall'attrice non può intendersi come emendatio libelli non più ammissibile oltre i termini di cui all'art. 183, comma
1, n. 1, c.p.c., atteso che si tratta di un mero ridimensionamento della domanda iniziale.
La riduzione della domanda è pacificamente riconosciuta, infatti, dalla giurisprudenza sia in forza del principio processuale dispositivo, secondo cui è rimessa alla scelta di parte la precisazione delle conclusioni con eventuale rinuncia parziale o totale delle proprie istanze iniziali, sia in forza del principio logico per cui “il più comprende il meno, e non viceversa”.
7.2 Ciò premesso, vanno evidenziato due aspetti.
Per un verso, la condanna generica di cui all'art. 278 c.p.c. richiede l'assenso o quanto meno il non esplicito dissenso del convenuto (C. 4487/2000; C. 9280/1999) che, altrimenti, si vedrebbe costretto a subire due distinti giudizio per il medesimo fatto in spregio ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Per altro verso, la condanna generica di cui all'art. 278 c.p.c. presuppone la prova piena dell'an della responsabilità e la prova quanto meno in termini di verosimiglianza del quantum del danno o comunque della potenzialità lesiva del fatto addebitato al convenuto (C. 6190/2003; C.
6257/2002).
Pag. 4 a 6 Ebbene, nel caso di specie, mancano entrambi i requisiti esposti per poter pronunciare sentenza di condanna generica.
Infatti, le convenute si sono opposte alla stessa e l'attore non ha affatto provato la responsabilità
e l'ammontare, sia pure in termini probabilistici, del danno patito.
Come precisato da Cass. 10/2019, nel caso di condanna generica, l'attore non è esonerato, infatti, dall'allegazione e dalla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, tuttavia, la farmacia attrice non ha prodotto alcunché e non ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
7.3 Alla stregua di tali considerazioni, la domanda risarcitoria deve essere integralmente respinta.
8. Al rigetto della domanda risarcitoria segue la condanna della farmacia attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., da distrarsi in favore dell'avv. Fella dichiaratosi antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa (€ 108.045,75) e con riduzione del 30% del compenso previsto in ragione del numero e della modesta difficoltà delle questioni trattate.
9. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. al fine di condannare, d'ufficio, la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il comportamento processuale dell'attrice denota, infatti, un'evidente scorrettezza processuale se si considerano i seguenti elementi: (a) l'esito della causa, conclusasi con una cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione negoziale e con un rigetto integrale della richiesta risarcitoria, (b) la concorde richiesta di risoluzione negoziale manifestata sin dall'inizio dalle convenute;
(c) il mutamento in corso di causa della domanda risarcitoria attrice da specifica a generica nonché (d) l'assenza di qualsiasi prova o richiesta istruttoria di parte attrice.
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare la farmacia attrice al pagamento della somma equitativamente determinata nella misura di € 1.974,42, pari a 1/5 delle spese di lite liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 5 a 6
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione negoziale del contratto preliminare concluso tra le parti il 05.11.2020;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
3. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e in CP_1 Controparte_2 solido, che liquida in € 9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianfranco Fella dichiaratosi antistatario;
4. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 Parte_1 pagamento della somma equitativamente determinata in favore di e CP_1
in solido, che liquida in € 1.974,42, ai sensi dell'art. 96, Controparte_2 comma 3, c.p.c.
Brindisi, 27.02.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6