Articolo 157 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 156Articolo 158
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1 gennaio 1993
Art. 157.
(Segnali luminosi di indicazione)
1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purche' colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformita' di illuminazione e non producano abbagliamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993