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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 33513/2023 promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1 anig lettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 P.IVA_2 ona zianti al mandato difensivo
CONVENUTA CONCLUSIONI Per l'attrice:
“A. Nel merito: accertare e dichiarare il contratto in oggetto risolto di diritto per fatti e colpe della convenuta e dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente all'odierna convenuta per le fatture emesse e in atti a e per eventuali ulteriori fatture, per i motivi esposti, respingendo ogni domanda di controparte anche riconvenzionale, con ogni conseguente provvedimento di legge e di giustizia. B. Nel rito: 1) si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e per testi sulle circostanze non ammesse dedotte e articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 04/06/2024 con richiesta pagina 1 di 6 di esibizione, ai testi ed all'interrogando, dei documenti indicati nei capitoli. 2) Ci si oppone ai capitoli per testimoni dedotti da parte avversaria, con richiesta, con espressa riserva di gravame, di essere ammessi a prova contraria in caso di loro ammissione con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 04/06/2024. C. In ogni caso: con vittoria di spese, e competenze di avvocato, oltre al rimborso spese generali del 15%, nonché IVA e C.p.A. Dichiarano di non accettare il contradditorio su domande, eccezioni e conclusioni nuove ex adverso formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.”
Per la convenuta (si trascrivono quelle contenute nella comparsa di risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla società in Parte_1 quanto del tutto generica, infondata e sfornita di prova, stante l'assenza di alcun inadempimento ascritto alla convenuta per tutto quanto esposto Controparte_1 nel presente atto ed in particolare al punto I) della presente comparsa di costituzione e risposta;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la società è Controparte_1 creditrice nei confronti della società o Parte_1 per il servizio di vigilanza relativo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 in forza del contratto ad esecuzione continuata siglato tra le parti della durata prevista di un anno dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e, per l'effetto,
3) condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
72.358,69 portata dalla fattura n. 0479057/ el 30.09.2023, avente ad oggetto il corrispettivo dovuto per il servizio di vigilanza relativo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023; 1. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano do che: con ordine di acquisto del Controparte_1
16.01.2023 ha affidato alla società il servizio di vigilanza per i suoi siti di Controparte_1
Rho, EL TI e BR (doc. 1 qualche mese dall'inizio del rapporto contrattuale, ha tenuto una condotta negligente e scorretta, in termini Controparte_1
pagina 2 di 6 di difficoltà di garantire la copertura del servizio e di lamentele dei dipendenti addetti alla vigilanza circa il mancato pagamento delle retribuzioni (docc. 2 e 3), tanto che la medesima , dopo avere comunicato ad essa attrice, a mezzo e-mail del Controparte_1
3.08.2023, la carenza di personale e la disponibilità di un unico dipendente (doc. 4), ha inviato il solo addetto a coprire un turno giornaliero sui tre turni di Parte_2 vigilanza contrattualmente previsti;
quest'ultimo ha svolto l'attività lavorativa fino al 19.08.2023, abbandonando poi il servizio, sicché dal giorno 20.08.2023 Controparte_1 ha del tutto cessato di eseguire la prestazione dovuta;
tramite PEC del 16.08.2023 l'attrice ha comunicato alla convenuta formale disdetta del contratto perfezionato tra le parti, in ragione del comportamento gravemente inadempiente tenuto da quest'ultima (doc. 6); per tali fatti, ha respinto la fattura n. 038143/PR, di € 72.358,69, emessa da in data 18.08.2023 (doc. 7). Controparte_1 so chiedendo l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto inter partes e di nulla dovere alla convenuta in relazione alla citata fattura n. 038143/PR del 2023 e ad eventuali ulteriori fatture. Si è costituita in giudizio contestando le doglianze attoree e Controparte_1 rappresentando come, anzi, abbia sempre adempiuto al contratto per cui è causa, garantendo il servizio di vigilanza nei modi e nei tempi pattuiti;
a suo dire, sarebbe stata ad ostacolarla nello svolgimento del servizio in quanto più Parte_1 volte quest'ultima le avrebbe richiesto di sostituire gli addetti alla sicurezza per mancanza di gradimento nei loro confronti;
inoltre, avrebbe appreso successivamente che aveva espletato il servizio di vigilanza fino al 19.08.2023, giorno delle Parte_2 sue lla società , e così avrebbe provveduto allo storno Controparte_1 parziale della fattura n. 042575/PR di € 14.503,48, del 31.08.2023, emettendo apposita nota di credito di € 1.379,21 in favore dell'attrice (doc. 1). Assume altresì la convenuta che le parti hanno perfezionato un contratto ad esecuzione continuata, avente termine finale al 31.12.2023, sicché le è dovuto il corrispettivo per le mensilità di settembre-dicembre 2023, pari ad € 72.358,69, portato in origine dalla fattura n. 038143/PR del 18.08.2023 (doc. 3) e poi, a seguito della correzione di un errore informatico, dalla nuova fattura n. 047905/PR del 30.09.2023 (doc. 5); che la “disdetta” è stata erroneamente invocata dall'attrice, la quale avrebbe dovuto ricorrere all'istituto del recesso ex art. 1373 c.c., ma in ogni caso non ha agito secondo Parte_1 buona fede né ha assolto all'onere, gr 2697 c.c., di provare l'asserito inadempimento di . Controparte_1
Ha, così, concluso chiedend domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito di costituito dal corrispettivo del Controparte_1 servizio di vigilanza per le men bre 2023, in forza del contratto concluso inter partes, con conseguente condanna di al Parte_1
pagina 3 di 6 pagamento, in suo favore, del relativo importo di € 72.358,69 di cui alla citata fattura n. 047905/PR. Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c. le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza resa in data 5.08.2024, e per le ragioni ivi espresse e qui richiamate e ribadite, non sono stati ammessi i mezzi prova orale indicati dalle parti;
la causa è, così, entrata nella fase decisionale a mente degli artt. 281quinquies.1 - 189 c.p.c. Tanto premesso, è documentale, oltre che pacifico, che in data 16.01.2023 le parti hanno concluso un contratto di appalto di servizi della durata di un anno, avente ad oggetto lo svolgimento, da parte di del servizio di vigilanza presso i siti di Controparte_1
Rho, EL TI e BR riconducibili alla committente a Parte_1 fronte di tale prestazione, è stato pattuito un corrispetti e, pari all'importo complessivo di € 133.330,00, da versare in rate mensili (doc. 1 attrice). L'attrice allega l'inadempimento della convenuta al contratto in questione in quanto, a partire dal giorno 4.08.2023, avrebbe inviato un solo dipendente, tale Controparte_1
, per lo svolgi o di vigilanza, andando così a coprire un Parte_2 unico turno rispetto ai tre turni di vigilanza giornalieri concordati;
dal giorno 20.08.2023, a seguito dell'abbandono del servizio da parte del suddetto dipendente, la convenuta avrebbe cessato definitivamente di eseguire la prestazione dovuta. L'attrice fornisce prova documentale di tale allegazione, producendo una e-mail del 3.08.3023 con cui Ispettore Capo Servizi di , ha Testimone_1 Controparte_1 comunicato a la carenza di personale e la solo Parte_1 dipendente (doc. 4 attrice); inoltre, mediante conversazione whatsapp, Parte_2 nei giorni a suddetta e-mail, l'attrice aveva chiesto alla convenuta il programma di copertura dei turni non ancora pervenutole;
era seguita una risposta affermativa di , e, successivamente, l'attrice medesima aveva contestato Controparte_1
l'e-mail di intimando alla convenuta di garantire la copertura del Testimone_1 servizio pre to (doc. 3 attrice). A fronte delle deduzioni e produzioni documentali dell'attrice la convenuta non ha svolto contestazioni puntuali e circostanziate, limitandosi a dedurre di avere adempiuto al contratto e a lamentare in modo generico che avrebbe ostacolato Parte_1
l'espletamento del servizio, inoltrando “continue e immotivate richieste di sostituzione delle guardie giurate” (pag. 7 comparsa di costituzione), senza fornire alcuna prova documentale a riguardo. Né la convenuta ha dimostrato mediante prova orale il proprio adempimento, in particolare con riguardo al periodo successivo al 19.08.2023, oppure l'asserita condotta ostativa tenuta dall'attrice che le avrebbe causato problemi organizzativi;
invero i pagina 4 di 6 capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art 171ter n 2 c.p.c. sono stati ritenuti tutti inammissibili per le ragioni esposte nell' ordinanza del 5.08.2024; la convenuta ha, poi, omesso di depositare gli scritti ex art. 189 c.p.c., non più coltivando, di fatto, il giudizio. Aggiungasi, infine, che ha riconosciuto che il dipendente Controparte_1 Pt_2
ha svolto l'attività di vigilanza fino al 19.08.2023, giorno in cui egli ha rassegnato
[...] rie dimissioni;
proprio per l'interruzione del servizio la medesima ha provveduto allo storno parziale della fattura relativa al mese di agosto 2023 (ft. n. 042575/PR del 31.08.2023 sub doc. 1 convenuta). Non è allora revocabile in dubbio che la convenuta si sia resa gravemente inadempiente al contratto per cui è causa, dapprima riducendo il personale addetto alla vigilanza e poi, dal giorno 20.08.2023, cessando del tutto di eseguire la prestazione dovuta. Ciò posto, deve rilevarsi come l'attrice abbia invocato la lettera trasmessa a mezzo PEC in data 16.08.2023, con cui ha comunicato alla convenuta la “disdetta” del contratto concluso inter partes a causa delle gravi inadempienze di quest'ultima (doc. 6 attrice), e abbia quindi chiesto che venisse accertata la risoluzione di diritto dello stesso. Il solo riferimento alla missiva in questione non consente di ritenere integrata alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dal codice civile (cfr. artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.), e neppure la presenza di una disdetta, ravvisabile laddove sia pattuito un rinnovo automatico, alla scadenza, del rapporto contrattuale al fine di impedirne, appunto, la rinnovazione (cfr anche conclusionale attrice pag 6). Del resto, l'attrice ha ripetutamente lamentato il grave inadempimento della convenuta (vedasi, da ultimo, pag. 7 della comparsa conclusionale attorea) e proprio in ragione di tale circostanza ha invocato lo scioglimento del vincolo contrattuale e ha citato, sia nell'atto introduttivo che in quello conclusivo, l'art. 1453 c.c. Dunque, stante il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione senza modificarne i fatti costitutivi (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, sent. n. 26159/2014: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.” vd. anche Cass., Sez. 6-1, sent. n. 118/2016; Cass., Sez. 2, ord. n. 7322/2019), deve ritenersi che l'azione esperita da sia diretta a ottenere una pronuncia di risoluzione giudiziale del Parte_1 li artt. 1453 e 1455 c.c. Ne consegue che, sulla base delle osservazioni sopra svolte, rilevato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, la quale, a far data dal 20.08.2023, ha pagina 5 di 6 cessato del tutto la prestazione del servizio pattuito, tanto che ha provveduto allo storno parziale della fattura relativa al corrispettivo del mese di agosto 2023, va, dunque, dichiarata la risoluzione giudiziale, a far tempo dal 20.08.2023, del contratto concluso inter partes, a mente degli artt. 1453 e 1455 c.c. Conseguentemente, va accolta la domanda attorea di accertamento negativo di ogni credito vantato dalla convenuta in forza del contratto di appalto e, più in particolare, di quello avente ad oggetto il corrispettivo per le mensilità residue di settembre-dicembre 2023, pari ad € 72.358,69, di cui alla fattura di n. 047905/PR del Controparte_1
30.09.2023 (doc. 5 convenuta), importo azionato in via riconvenzionale dalla convenuta. Invero, per effetto della risoluzione giudiziale del contratto per cui è causa, che dunque ha cessato di avere effetto dal 20.08.2023, non è dovuto alcun corrispettivo a
[...]
per il periodo successivo (settembre-dicembre 2023), con conseguente CP_1 della domanda riconvenzionale della convenuta. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza, con riduzione delle fasi istruttoria e decisionale, in relazione all'attività ivi effettivamente espletata, considerato che non si è proceduto ad istruttoria orale e che, in assenza di deposito degli scritti conclusivi da parte della convenuta, l'attrice ha depositato unicamente la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 16.01.2023 per grave inadempimento di a far data dal 20.8.2023; Controparte_1 accerta che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 Controparte_1 in relazione al contratto
[...] rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 condanna la convenuta a rifondere all'attrice quidate in € 786,00 per esborsi ed € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Milano, 23.12.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 33513/2023 promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1 anig lettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 P.IVA_2 ona zianti al mandato difensivo
CONVENUTA CONCLUSIONI Per l'attrice:
“A. Nel merito: accertare e dichiarare il contratto in oggetto risolto di diritto per fatti e colpe della convenuta e dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente all'odierna convenuta per le fatture emesse e in atti a e per eventuali ulteriori fatture, per i motivi esposti, respingendo ogni domanda di controparte anche riconvenzionale, con ogni conseguente provvedimento di legge e di giustizia. B. Nel rito: 1) si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e per testi sulle circostanze non ammesse dedotte e articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 04/06/2024 con richiesta pagina 1 di 6 di esibizione, ai testi ed all'interrogando, dei documenti indicati nei capitoli. 2) Ci si oppone ai capitoli per testimoni dedotti da parte avversaria, con richiesta, con espressa riserva di gravame, di essere ammessi a prova contraria in caso di loro ammissione con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 04/06/2024. C. In ogni caso: con vittoria di spese, e competenze di avvocato, oltre al rimborso spese generali del 15%, nonché IVA e C.p.A. Dichiarano di non accettare il contradditorio su domande, eccezioni e conclusioni nuove ex adverso formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.”
Per la convenuta (si trascrivono quelle contenute nella comparsa di risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla società in Parte_1 quanto del tutto generica, infondata e sfornita di prova, stante l'assenza di alcun inadempimento ascritto alla convenuta per tutto quanto esposto Controparte_1 nel presente atto ed in particolare al punto I) della presente comparsa di costituzione e risposta;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la società è Controparte_1 creditrice nei confronti della società o Parte_1 per il servizio di vigilanza relativo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 in forza del contratto ad esecuzione continuata siglato tra le parti della durata prevista di un anno dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e, per l'effetto,
3) condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
72.358,69 portata dalla fattura n. 0479057/ el 30.09.2023, avente ad oggetto il corrispettivo dovuto per il servizio di vigilanza relativo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023; 1. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano do che: con ordine di acquisto del Controparte_1
16.01.2023 ha affidato alla società il servizio di vigilanza per i suoi siti di Controparte_1
Rho, EL TI e BR (doc. 1 qualche mese dall'inizio del rapporto contrattuale, ha tenuto una condotta negligente e scorretta, in termini Controparte_1
pagina 2 di 6 di difficoltà di garantire la copertura del servizio e di lamentele dei dipendenti addetti alla vigilanza circa il mancato pagamento delle retribuzioni (docc. 2 e 3), tanto che la medesima , dopo avere comunicato ad essa attrice, a mezzo e-mail del Controparte_1
3.08.2023, la carenza di personale e la disponibilità di un unico dipendente (doc. 4), ha inviato il solo addetto a coprire un turno giornaliero sui tre turni di Parte_2 vigilanza contrattualmente previsti;
quest'ultimo ha svolto l'attività lavorativa fino al 19.08.2023, abbandonando poi il servizio, sicché dal giorno 20.08.2023 Controparte_1 ha del tutto cessato di eseguire la prestazione dovuta;
tramite PEC del 16.08.2023 l'attrice ha comunicato alla convenuta formale disdetta del contratto perfezionato tra le parti, in ragione del comportamento gravemente inadempiente tenuto da quest'ultima (doc. 6); per tali fatti, ha respinto la fattura n. 038143/PR, di € 72.358,69, emessa da in data 18.08.2023 (doc. 7). Controparte_1 so chiedendo l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto inter partes e di nulla dovere alla convenuta in relazione alla citata fattura n. 038143/PR del 2023 e ad eventuali ulteriori fatture. Si è costituita in giudizio contestando le doglianze attoree e Controparte_1 rappresentando come, anzi, abbia sempre adempiuto al contratto per cui è causa, garantendo il servizio di vigilanza nei modi e nei tempi pattuiti;
a suo dire, sarebbe stata ad ostacolarla nello svolgimento del servizio in quanto più Parte_1 volte quest'ultima le avrebbe richiesto di sostituire gli addetti alla sicurezza per mancanza di gradimento nei loro confronti;
inoltre, avrebbe appreso successivamente che aveva espletato il servizio di vigilanza fino al 19.08.2023, giorno delle Parte_2 sue lla società , e così avrebbe provveduto allo storno Controparte_1 parziale della fattura n. 042575/PR di € 14.503,48, del 31.08.2023, emettendo apposita nota di credito di € 1.379,21 in favore dell'attrice (doc. 1). Assume altresì la convenuta che le parti hanno perfezionato un contratto ad esecuzione continuata, avente termine finale al 31.12.2023, sicché le è dovuto il corrispettivo per le mensilità di settembre-dicembre 2023, pari ad € 72.358,69, portato in origine dalla fattura n. 038143/PR del 18.08.2023 (doc. 3) e poi, a seguito della correzione di un errore informatico, dalla nuova fattura n. 047905/PR del 30.09.2023 (doc. 5); che la “disdetta” è stata erroneamente invocata dall'attrice, la quale avrebbe dovuto ricorrere all'istituto del recesso ex art. 1373 c.c., ma in ogni caso non ha agito secondo Parte_1 buona fede né ha assolto all'onere, gr 2697 c.c., di provare l'asserito inadempimento di . Controparte_1
Ha, così, concluso chiedend domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito di costituito dal corrispettivo del Controparte_1 servizio di vigilanza per le men bre 2023, in forza del contratto concluso inter partes, con conseguente condanna di al Parte_1
pagina 3 di 6 pagamento, in suo favore, del relativo importo di € 72.358,69 di cui alla citata fattura n. 047905/PR. Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c. le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza resa in data 5.08.2024, e per le ragioni ivi espresse e qui richiamate e ribadite, non sono stati ammessi i mezzi prova orale indicati dalle parti;
la causa è, così, entrata nella fase decisionale a mente degli artt. 281quinquies.1 - 189 c.p.c. Tanto premesso, è documentale, oltre che pacifico, che in data 16.01.2023 le parti hanno concluso un contratto di appalto di servizi della durata di un anno, avente ad oggetto lo svolgimento, da parte di del servizio di vigilanza presso i siti di Controparte_1
Rho, EL TI e BR riconducibili alla committente a Parte_1 fronte di tale prestazione, è stato pattuito un corrispetti e, pari all'importo complessivo di € 133.330,00, da versare in rate mensili (doc. 1 attrice). L'attrice allega l'inadempimento della convenuta al contratto in questione in quanto, a partire dal giorno 4.08.2023, avrebbe inviato un solo dipendente, tale Controparte_1
, per lo svolgi o di vigilanza, andando così a coprire un Parte_2 unico turno rispetto ai tre turni di vigilanza giornalieri concordati;
dal giorno 20.08.2023, a seguito dell'abbandono del servizio da parte del suddetto dipendente, la convenuta avrebbe cessato definitivamente di eseguire la prestazione dovuta. L'attrice fornisce prova documentale di tale allegazione, producendo una e-mail del 3.08.3023 con cui Ispettore Capo Servizi di , ha Testimone_1 Controparte_1 comunicato a la carenza di personale e la solo Parte_1 dipendente (doc. 4 attrice); inoltre, mediante conversazione whatsapp, Parte_2 nei giorni a suddetta e-mail, l'attrice aveva chiesto alla convenuta il programma di copertura dei turni non ancora pervenutole;
era seguita una risposta affermativa di , e, successivamente, l'attrice medesima aveva contestato Controparte_1
l'e-mail di intimando alla convenuta di garantire la copertura del Testimone_1 servizio pre to (doc. 3 attrice). A fronte delle deduzioni e produzioni documentali dell'attrice la convenuta non ha svolto contestazioni puntuali e circostanziate, limitandosi a dedurre di avere adempiuto al contratto e a lamentare in modo generico che avrebbe ostacolato Parte_1
l'espletamento del servizio, inoltrando “continue e immotivate richieste di sostituzione delle guardie giurate” (pag. 7 comparsa di costituzione), senza fornire alcuna prova documentale a riguardo. Né la convenuta ha dimostrato mediante prova orale il proprio adempimento, in particolare con riguardo al periodo successivo al 19.08.2023, oppure l'asserita condotta ostativa tenuta dall'attrice che le avrebbe causato problemi organizzativi;
invero i pagina 4 di 6 capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art 171ter n 2 c.p.c. sono stati ritenuti tutti inammissibili per le ragioni esposte nell' ordinanza del 5.08.2024; la convenuta ha, poi, omesso di depositare gli scritti ex art. 189 c.p.c., non più coltivando, di fatto, il giudizio. Aggiungasi, infine, che ha riconosciuto che il dipendente Controparte_1 Pt_2
ha svolto l'attività di vigilanza fino al 19.08.2023, giorno in cui egli ha rassegnato
[...] rie dimissioni;
proprio per l'interruzione del servizio la medesima ha provveduto allo storno parziale della fattura relativa al mese di agosto 2023 (ft. n. 042575/PR del 31.08.2023 sub doc. 1 convenuta). Non è allora revocabile in dubbio che la convenuta si sia resa gravemente inadempiente al contratto per cui è causa, dapprima riducendo il personale addetto alla vigilanza e poi, dal giorno 20.08.2023, cessando del tutto di eseguire la prestazione dovuta. Ciò posto, deve rilevarsi come l'attrice abbia invocato la lettera trasmessa a mezzo PEC in data 16.08.2023, con cui ha comunicato alla convenuta la “disdetta” del contratto concluso inter partes a causa delle gravi inadempienze di quest'ultima (doc. 6 attrice), e abbia quindi chiesto che venisse accertata la risoluzione di diritto dello stesso. Il solo riferimento alla missiva in questione non consente di ritenere integrata alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dal codice civile (cfr. artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.), e neppure la presenza di una disdetta, ravvisabile laddove sia pattuito un rinnovo automatico, alla scadenza, del rapporto contrattuale al fine di impedirne, appunto, la rinnovazione (cfr anche conclusionale attrice pag 6). Del resto, l'attrice ha ripetutamente lamentato il grave inadempimento della convenuta (vedasi, da ultimo, pag. 7 della comparsa conclusionale attorea) e proprio in ragione di tale circostanza ha invocato lo scioglimento del vincolo contrattuale e ha citato, sia nell'atto introduttivo che in quello conclusivo, l'art. 1453 c.c. Dunque, stante il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione senza modificarne i fatti costitutivi (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, sent. n. 26159/2014: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.” vd. anche Cass., Sez. 6-1, sent. n. 118/2016; Cass., Sez. 2, ord. n. 7322/2019), deve ritenersi che l'azione esperita da sia diretta a ottenere una pronuncia di risoluzione giudiziale del Parte_1 li artt. 1453 e 1455 c.c. Ne consegue che, sulla base delle osservazioni sopra svolte, rilevato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, la quale, a far data dal 20.08.2023, ha pagina 5 di 6 cessato del tutto la prestazione del servizio pattuito, tanto che ha provveduto allo storno parziale della fattura relativa al corrispettivo del mese di agosto 2023, va, dunque, dichiarata la risoluzione giudiziale, a far tempo dal 20.08.2023, del contratto concluso inter partes, a mente degli artt. 1453 e 1455 c.c. Conseguentemente, va accolta la domanda attorea di accertamento negativo di ogni credito vantato dalla convenuta in forza del contratto di appalto e, più in particolare, di quello avente ad oggetto il corrispettivo per le mensilità residue di settembre-dicembre 2023, pari ad € 72.358,69, di cui alla fattura di n. 047905/PR del Controparte_1
30.09.2023 (doc. 5 convenuta), importo azionato in via riconvenzionale dalla convenuta. Invero, per effetto della risoluzione giudiziale del contratto per cui è causa, che dunque ha cessato di avere effetto dal 20.08.2023, non è dovuto alcun corrispettivo a
[...]
per il periodo successivo (settembre-dicembre 2023), con conseguente CP_1 della domanda riconvenzionale della convenuta. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza, con riduzione delle fasi istruttoria e decisionale, in relazione all'attività ivi effettivamente espletata, considerato che non si è proceduto ad istruttoria orale e che, in assenza di deposito degli scritti conclusivi da parte della convenuta, l'attrice ha depositato unicamente la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 16.01.2023 per grave inadempimento di a far data dal 20.8.2023; Controparte_1 accerta che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 Controparte_1 in relazione al contratto
[...] rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 condanna la convenuta a rifondere all'attrice quidate in € 786,00 per esborsi ed € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Milano, 23.12.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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