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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1137/2022 R.G. avente ad oggetto contratto di mutuo promosso da
(C.F.: ) nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, viale Libertà, 221 presso lo studio dell'avv. Francesco Gervasi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Controparte_1 P.IVA_1
Ognina, 80 presso lo studio dell'avv. Enza Furnari, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Pesenti,
Simona Daminelli, Luciana Cipolla e Flora Lettenmayer come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 28/02/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2891/2022, pubblicata il 24.6.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di nullità del tasso di interesse sia corrispettivo che di mora del
1 contratto di mutuo fondiario stipulato il 8.10.2010 tra e l'allora Parte_1 Controparte_2
formulata sul presupposto che entrambi i tassi fossero superiori al tasso soglia vigente
[...] all'epoca della conclusione del contratto.
Il Tribunale motivava il rigetto delle domande sia in quanto non erano stati prodotti i decreti ministeriali che recavano le rilevazioni trimestrali dei tassi soglia vigenti e comunque escludeva che fosse stato superato il tasso soglia per gli interessi corrispettivi mentre per quelli di mora non potevano sommarsi agli interessi gli oneri connessi per l'erogazione del credito in conformità alla comunicazione di Banca d'Italia del 3.7.2013, nè andavano computate le assicurazioni stipulate dal contraente, tranne la polizza incendio e scoppio, non disponendo il contratto altri oneri assicurativi per la concessione del mutuo, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2022 a Controparte_1 Parte_1 proponeva appello avverso la predetta decisione ed in riforma chiedeva accogliersi le domande siccome formulate in primo grado, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva la società per eccepire la infondatezza del gravame e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado.
1) Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza emessa dal Tribunale di Catania per avere ritenuto che l'omessa produzione dei decreti ministeriali fosse motivo di rigetto della domanda volta ad accertare la usurarietà dei tassi pattuiti in contratto, senza aver considerato l'allegazione di un estratto della Gazzetta Ufficiale del 29.9.2010 recante i tassi usura del periodo 1 aprile-30 giugno 2010 che trovavano applicazione per i contratti stipulati nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010 quale quello in esame.
1.1) Il motivo è fondato e la sentenza sul punto va riformata.
A prescindere dalla produzione del d.m. contenente i tassi soglia vigenti all'epoca della stipula del mutuo in esame, come statuito dalla Suprema Corte, con motivazione cui questo collegio aderisce condividendola, “nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata. Atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto Cass. Sez. 2,
2 Sentenza n. 18683 del 04/09/2014, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a
"disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia").”
Ne consegue che il Giudice del merito, per giudicare sulla domanda di illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, non deve dare rilevanza alla mancata produzione dei D.M. nel corso del giudizio di merito, “potendo acquisirne conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile” (sentenza n.8883 del
13/05/2020).
2) Con il 2° motivo l'appellante critica la statuizione di primo grado per avere affermato che a fronte del tasso soglia del periodo del 3.90% il tasso contrattuale fosse inferiore in quanto pari al
2.90% non avendo considerato che non rilevava il TAN bensì il TEG il quale includendo tutte le assicurazioni stipulate dalla per ottenere il finanziamento, il tasso degli interessi Pt_1 corrispettivi superava quello soglia, come calcolato dal consulente tecnico di parte.
Collegato a tale motivo è l'ultimo, che va esaminato prioritariamente, con cui si censura la parte della sentenza che aveva ritenuto non obbligatorie le polizze stipulate dalla mutuataria tranne che quella per incendio e scoppio ponendosi di contrario avviso con quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia del 2009 e della giurisprudenza di legittimità.
2.1) Posto che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.” (Cassazione civile sez.
I, 15/11/2023, n.31734; ibidem n.22458 del 2018).
Inoltre, per accertare se un contratto di assicurazione sia connesso o condizionato ad un contratto di mutuo occorre verificare se la stipula della polizza “è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo” (cfr. Cass. sez. 6, 1.2.2022, n.2989).
Ora nella fattispecie, oltre alla polizza per incendio e scoppio prevista come obbligatoria ai fini della concessione del mutuo, quasi contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, che reca la data del 8.1.2010, l'appellante ha stipulato altre due polizze: la n.1016201809 che espressamente fa riferimento al mutuo in questione e che reca la data del 13.10.2010, nonché la polizza
3 n.1000467303 di pari data anch'essa collegata al mutuo in esame ed anch'essa a beneficio del per espressa indicazione nella polizza. Controparte_2
A fronte di tali presunzioni gravi precise e concordanti nulla ha provato l'appellata al fine di vincere tali presunzioni con la conseguenza che fra le spese incluse nel contratto di mutuo vanno inserite anche le due polizze sopra indicate.
3) Con il secondo motivo la sentenza di primo grado ha negato che per accertare l'usurarietà del tasso di mora si debba fare riferimento al TEG.
Anche il motivo è fondato.
E' noto come la disciplina in materia di usura trovi applicazione anche per il tasso di mora, come le recenti sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito affermando: ”la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione civile sez. un. 18/09/2020, n.19597).
Nè la mancata ricomprensione degli interessi di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) “preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dell'art. 2 sopra citato, comma 4, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il
Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1 (da Cass., Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). La disciplina antiusura si applica, dunque, sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento), anche se non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in
4 conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
E', invece, necessario, come sopra anticipato, procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 31615 del
04/11/2021” da Cassazione civile sez. I, 15/11/2023, n.31734).
4) La domanda proposta dall'appellante in primo grado - sebbene la sentenza di prime cure vada corretta nella motivazione per le ragioni esposte - va comunque rigettata.
Con la consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado è stato escluso il superamento del tasso soglia sia avuto riguardo agli interessi corrispettivi che a quelli di mora pattuiti con il contratto di mutuo.
Il nominato consulente tecnico, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ha posto a raffronto il Tasso Annuo Effettivo Globale, determinato applicando le istruzioni emanate dalla Banca D'Italia e quindi considerate le condizioni economiche pattuite in contratto ovvero il
TAN del 2,90% e le spese connesse all'erogazione del credito ovvero spese per istruttoria, spese per produzione ed invio per ogni certificazione degli interessi;
interessi di preammortamento addebitati sulla prima rata, spese per la stipula di tre polizze assicurative a garanzia del mutuo fondiario e precisamente la polizza n. 1000467303 a copertura delle rate risultanti dal piano di ammortamento per il periodo dal 11.10.2010 al 11.10.2020; la polizza n. 1016201809 a copertura del rischio incendio per l'immobile offerto in garanzia ipotecaria per il periodo dal 11.10.2010 al
11.10.2040 e la polizza n. 2067730/2765 per caso morte o invalidità totale permanente della parte mutuataria.
Il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi è risultato pari 3,7896% e quindi inferiore al tasso soglia previsto per lo stesso periodo per la categoria operazione “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” aumentato della metà, risultante dalle rilevazioni effettuate per lo stesso periodo (4° trimestre 2010) dalla Banca d'Italia, pari al 3,90%.
4.1) Anche riguardo all'eccepita nullità degli interessi di mora la domanda è infondata.
Il tasso di mora è stato pattuito in contratto nella misura del 5,90% (3 punti percentuali in più del tasso corrispettivo) ed applicando le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia il TAEG è pari al 7,1102%, mentre il tasso di mora soglia, determinato secondo quanto previsto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata n. 19597/2020, la cui formula è stata
5 sinteticamente così espressa: (T.E.G.M. + 1,9) x 1,25 + 4 ovvero (2,60 + 1,9) x 1,25 + 4) è pari a
9,625.
5) Da ultimo inammissibile - poiché trattasi di nuova allegazione proposta per la prima volta con la seconda la comparsa conclusionale - è la deduzione secondo cui nella determinazione del
TEG occorrerebbe tenere conto “del maggiore costo in termini di maggiori interessi corrispettivi a carico del mutuatario insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta utilizzato per il piano di ammortamento alla francese”, oltre che infondata considerato che l'ammortamento alla francese anche secondo un recente arresto della Suprema Corte è del tutto legittimo poiché va escluso che determini alcuna capitalizzazione degli interessi “perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (da
Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
L'appello va dunque rigettato e confermata la sentenza di prime cure sebbene con modifica della motivazione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di giudizio del grado sostenute dall'appellata vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia ed in applicazione delle tabelle di cui al D.M.
13.8.2022 nei valori medi, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1137/2022
R.G., rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_1
il 14.7.2022 avverso la sentenza n.2891/2022 del Tribunale di Catania, pubblicata il
[...]
24.6.2022, che conferma con diversa motivazione;
condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio che liquida quali compensi in €.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
6 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1137/2022 R.G. avente ad oggetto contratto di mutuo promosso da
(C.F.: ) nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, viale Libertà, 221 presso lo studio dell'avv. Francesco Gervasi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Controparte_1 P.IVA_1
Ognina, 80 presso lo studio dell'avv. Enza Furnari, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Pesenti,
Simona Daminelli, Luciana Cipolla e Flora Lettenmayer come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 28/02/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2891/2022, pubblicata il 24.6.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di nullità del tasso di interesse sia corrispettivo che di mora del
1 contratto di mutuo fondiario stipulato il 8.10.2010 tra e l'allora Parte_1 Controparte_2
formulata sul presupposto che entrambi i tassi fossero superiori al tasso soglia vigente
[...] all'epoca della conclusione del contratto.
Il Tribunale motivava il rigetto delle domande sia in quanto non erano stati prodotti i decreti ministeriali che recavano le rilevazioni trimestrali dei tassi soglia vigenti e comunque escludeva che fosse stato superato il tasso soglia per gli interessi corrispettivi mentre per quelli di mora non potevano sommarsi agli interessi gli oneri connessi per l'erogazione del credito in conformità alla comunicazione di Banca d'Italia del 3.7.2013, nè andavano computate le assicurazioni stipulate dal contraente, tranne la polizza incendio e scoppio, non disponendo il contratto altri oneri assicurativi per la concessione del mutuo, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2022 a Controparte_1 Parte_1 proponeva appello avverso la predetta decisione ed in riforma chiedeva accogliersi le domande siccome formulate in primo grado, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva la società per eccepire la infondatezza del gravame e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado.
1) Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza emessa dal Tribunale di Catania per avere ritenuto che l'omessa produzione dei decreti ministeriali fosse motivo di rigetto della domanda volta ad accertare la usurarietà dei tassi pattuiti in contratto, senza aver considerato l'allegazione di un estratto della Gazzetta Ufficiale del 29.9.2010 recante i tassi usura del periodo 1 aprile-30 giugno 2010 che trovavano applicazione per i contratti stipulati nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010 quale quello in esame.
1.1) Il motivo è fondato e la sentenza sul punto va riformata.
A prescindere dalla produzione del d.m. contenente i tassi soglia vigenti all'epoca della stipula del mutuo in esame, come statuito dalla Suprema Corte, con motivazione cui questo collegio aderisce condividendola, “nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata. Atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto Cass. Sez. 2,
2 Sentenza n. 18683 del 04/09/2014, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a
"disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia").”
Ne consegue che il Giudice del merito, per giudicare sulla domanda di illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, non deve dare rilevanza alla mancata produzione dei D.M. nel corso del giudizio di merito, “potendo acquisirne conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile” (sentenza n.8883 del
13/05/2020).
2) Con il 2° motivo l'appellante critica la statuizione di primo grado per avere affermato che a fronte del tasso soglia del periodo del 3.90% il tasso contrattuale fosse inferiore in quanto pari al
2.90% non avendo considerato che non rilevava il TAN bensì il TEG il quale includendo tutte le assicurazioni stipulate dalla per ottenere il finanziamento, il tasso degli interessi Pt_1 corrispettivi superava quello soglia, come calcolato dal consulente tecnico di parte.
Collegato a tale motivo è l'ultimo, che va esaminato prioritariamente, con cui si censura la parte della sentenza che aveva ritenuto non obbligatorie le polizze stipulate dalla mutuataria tranne che quella per incendio e scoppio ponendosi di contrario avviso con quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia del 2009 e della giurisprudenza di legittimità.
2.1) Posto che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.” (Cassazione civile sez.
I, 15/11/2023, n.31734; ibidem n.22458 del 2018).
Inoltre, per accertare se un contratto di assicurazione sia connesso o condizionato ad un contratto di mutuo occorre verificare se la stipula della polizza “è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo” (cfr. Cass. sez. 6, 1.2.2022, n.2989).
Ora nella fattispecie, oltre alla polizza per incendio e scoppio prevista come obbligatoria ai fini della concessione del mutuo, quasi contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, che reca la data del 8.1.2010, l'appellante ha stipulato altre due polizze: la n.1016201809 che espressamente fa riferimento al mutuo in questione e che reca la data del 13.10.2010, nonché la polizza
3 n.1000467303 di pari data anch'essa collegata al mutuo in esame ed anch'essa a beneficio del per espressa indicazione nella polizza. Controparte_2
A fronte di tali presunzioni gravi precise e concordanti nulla ha provato l'appellata al fine di vincere tali presunzioni con la conseguenza che fra le spese incluse nel contratto di mutuo vanno inserite anche le due polizze sopra indicate.
3) Con il secondo motivo la sentenza di primo grado ha negato che per accertare l'usurarietà del tasso di mora si debba fare riferimento al TEG.
Anche il motivo è fondato.
E' noto come la disciplina in materia di usura trovi applicazione anche per il tasso di mora, come le recenti sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito affermando: ”la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione civile sez. un. 18/09/2020, n.19597).
Nè la mancata ricomprensione degli interessi di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) “preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dell'art. 2 sopra citato, comma 4, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il
Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1 (da Cass., Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). La disciplina antiusura si applica, dunque, sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento), anche se non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in
4 conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
E', invece, necessario, come sopra anticipato, procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 31615 del
04/11/2021” da Cassazione civile sez. I, 15/11/2023, n.31734).
4) La domanda proposta dall'appellante in primo grado - sebbene la sentenza di prime cure vada corretta nella motivazione per le ragioni esposte - va comunque rigettata.
Con la consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado è stato escluso il superamento del tasso soglia sia avuto riguardo agli interessi corrispettivi che a quelli di mora pattuiti con il contratto di mutuo.
Il nominato consulente tecnico, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ha posto a raffronto il Tasso Annuo Effettivo Globale, determinato applicando le istruzioni emanate dalla Banca D'Italia e quindi considerate le condizioni economiche pattuite in contratto ovvero il
TAN del 2,90% e le spese connesse all'erogazione del credito ovvero spese per istruttoria, spese per produzione ed invio per ogni certificazione degli interessi;
interessi di preammortamento addebitati sulla prima rata, spese per la stipula di tre polizze assicurative a garanzia del mutuo fondiario e precisamente la polizza n. 1000467303 a copertura delle rate risultanti dal piano di ammortamento per il periodo dal 11.10.2010 al 11.10.2020; la polizza n. 1016201809 a copertura del rischio incendio per l'immobile offerto in garanzia ipotecaria per il periodo dal 11.10.2010 al
11.10.2040 e la polizza n. 2067730/2765 per caso morte o invalidità totale permanente della parte mutuataria.
Il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi è risultato pari 3,7896% e quindi inferiore al tasso soglia previsto per lo stesso periodo per la categoria operazione “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” aumentato della metà, risultante dalle rilevazioni effettuate per lo stesso periodo (4° trimestre 2010) dalla Banca d'Italia, pari al 3,90%.
4.1) Anche riguardo all'eccepita nullità degli interessi di mora la domanda è infondata.
Il tasso di mora è stato pattuito in contratto nella misura del 5,90% (3 punti percentuali in più del tasso corrispettivo) ed applicando le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia il TAEG è pari al 7,1102%, mentre il tasso di mora soglia, determinato secondo quanto previsto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata n. 19597/2020, la cui formula è stata
5 sinteticamente così espressa: (T.E.G.M. + 1,9) x 1,25 + 4 ovvero (2,60 + 1,9) x 1,25 + 4) è pari a
9,625.
5) Da ultimo inammissibile - poiché trattasi di nuova allegazione proposta per la prima volta con la seconda la comparsa conclusionale - è la deduzione secondo cui nella determinazione del
TEG occorrerebbe tenere conto “del maggiore costo in termini di maggiori interessi corrispettivi a carico del mutuatario insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta utilizzato per il piano di ammortamento alla francese”, oltre che infondata considerato che l'ammortamento alla francese anche secondo un recente arresto della Suprema Corte è del tutto legittimo poiché va escluso che determini alcuna capitalizzazione degli interessi “perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (da
Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
L'appello va dunque rigettato e confermata la sentenza di prime cure sebbene con modifica della motivazione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di giudizio del grado sostenute dall'appellata vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia ed in applicazione delle tabelle di cui al D.M.
13.8.2022 nei valori medi, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1137/2022
R.G., rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_1
il 14.7.2022 avverso la sentenza n.2891/2022 del Tribunale di Catania, pubblicata il
[...]
24.6.2022, che conferma con diversa motivazione;
condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio che liquida quali compensi in €.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
6 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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