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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
MA LA (c.f. ) residente in [...]C.F._1 CALITA' PIANA NORD S.N.C. 09014 CARLOFORTE ITALIA EL SA (c.f. ) C.F._2
SA EL (c.f.SLSNNL54D60E22S) residente in [...]
LOFORTE
SA AS (c.f. ) residente in [...]C.F._3
GNO (NO) SA IU (c.f. ) residente in [...]C.F._4
(NO)
SA IA (c.f. ) residente in [...]C.F._5
EO NT (c.f. ) residente in C.F._6
CARLOFORTE VIA PONZA EO NA (c.f. ) residente in [...]C.F._7
LOFORTE VIA PONZA
UC CE (c.f. ) residente in C.F._8
AR
UC LL (c.f ) residente in [...]C.F._9
NIA
UC NA (c.f. ) residente in C.F._10
CAMPO ROPPOLO 16
UC RU (c.f ) residente in [...]C.F._11
NIA
— 1 — AI GI (c.f. ) residente in [...]C.F._12
NIA LINDESTRS N 11G MOERS 47443 RC NG (c.f. ) residente in [...]C.F._13
TORTO VIA SANTA MA DELLE SPIANATE 75 SS
RC IA (c.f. ) residente in [...]C.F._14
RITALDI PG ZONA INDUSTRIALE 20
RC IU (c.f. ) residente in C.F._15
CAMPO ROPPOLO N. 16
RC OV (c.f. ) residente in C.F._16
CAMPELLO SUL CLITUNNO VIALE TRENTO E TRIESTE 57 Difesi dall'avv. LEONE MA CHIARA (c.f.
) con studio in CORSO CAVOUR, 23 09014 C.F._17
CARLOFORTE
– Parte principale –
POSTE ITALIANE S.P.A. (c.f. ), P.IVA_1 Difeso dall'avv. CARTA PAOLO (c.f. ), con C.F._18 studio in VIA BRENTA 16 CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 32/2025 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
ATTORI: Obbligare Poste italiane in via preliminare a rivalutare quanto de- positato presso le proprie casse tra Buoni Fruttiferi Postali e libretti di risparmio intestati al De cuius UC GU e di seguito ad effettuare il versamento di quanto a ciascun coerede spettante dalla somma otte- nuta di detti Buoni Fruttiferi Postali e dalla quota di importo depositata nel libretto Postale , oltre gli interessi maturati fino al momento del ver- samento, con rigetto di eventuali opposizione , eccezioni e deduzioni da parte della resistente con condanna della resistente alle spese, competenze del presente procedimento.
POSTE ITALIANE S.P.A.:
— 2 — In via preliminare dichiarare il difetto di procedibilità per il man- cato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, rigettare tutte le domande promosse da parte ricor- rente, sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Con atto di citazione del 15.01.2025 i sopra indicati eredi di Gue- rino UC, deceduto il 10.01.2018, hanno chiesto il rimborso in loro favore delle somme contenute nel libretto di risparmio postale n. 40547530 contenente l'importo di € 41.093,15 al momento della suc- cessione, di cinque buoni postali emessi il 11.11.2004 di € 5.000,00 ca- dauno, di sedici buoni postali emessi il 06.07.2001 di € 2.500,00 ca- dauno, di quattro buoni fruttiferi del valore di € 500,00 cadauno emessi il 06.07.2001.
2. L'eccezione del di mediazione.
In via di rito, Poste ha opposto l'eccezione di mediazione. L'eccezione è infondata, trattandosi di materia non sottoposta a mediazione obbligatoria.
3. Il merito.
Nel merito, Poste ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo che non sia possibile rimborsare libretti e buoni senza il concorso di tutti gli eredi. Innanzitutto, occorre specificare l'oggetto del presente giudizio che, in ragione della domanda di svincolo delle somme di cui al libretto di risparmio postale n. 40547530 e dei buoni fruttiferi intestati al de
— 3 — cuius GU UC, deve essere identificato nella richiesta di paga- mento di somme portate da libretti di risparmio e da buoni fruttiferi po- stali di persona deceduta, più in generale di crediti ereditari. A questo punto occorre subito precisare, ai fini dell'individua- zione della disciplina applicabile, che gli artt. 184 e 187 d.p.r. n.
256/1989 (concernenti «il pagamento dei crediti rappresentati dai li- bretti intestati a persona defunta») non sono applicabili, in quanto l'art. 7 comma 3 d.lgs. n. 284/1999 ha disposto la loro abrogazione, con de- correnza dall'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.12.2000, in quanto incluse tra le «disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione». In particolare, devono ritenersi oggetto di abrogazione sia gli artt. da 146
a 182 d.p.r. n. 156/1973, riguardanti i libretti di risparmio postale e i buoni postali fruttiferi, che gli artt. da 135 a 214 d.p.r. n. 256/1989, ossia le relative norme regolamentari di attuazione. In ragione di detta abro- gazione, dunque, gli artt. 184 e 187 d.p.r. n. 256/1989 – dal cui dettato emerge che il pagamento dei crediti portati da libretti intestati a persona defunta è ammesso, previa estinzione dei titoli, in ragione dell'autoriz- zazione dell'amministrazione, quando tutti i coeredi o gli aventi diritto, compilata e firmata la domanda presso un ufficio, abbiano rilasciato la propria quietanza – devono reputarsi non applicabili alla causa. È pur vero che era prevista la norma intertemporale contenuta nell'art. 7 comma 3 ultimo periodo d.m. 06.10.2004 (secondo cui «I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori») ma è altrettanto vero che questa non può trovare spazio nel caso specifico, in quanto i buoni in oggetto sono stati rilasciati tutti in data successiva al 19.12.2000, men- tre in relazione alle somme contenute nel libretto postale di risparmio
Poste, che ha sollevato la relativa contestazione in diritto, non ha alle- gato alcunché in ordine alla data di apertura.
La Suprema Corte, proprio in riferimento ai crediti del defunto, ha stabilito che questi, a differenza dei debiti, non si dividono automa- ticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ha anche specificato che questa scelta non comporta la necessaria compartecipazione di tutti i coeredi all'azione promossa contro il debitore (Cass. s.u. n. 24657/2007), il che vale a destituire di fondamento l'eccezione sollevata da Poste sul punto. Il creditore ereditario, pertanto, può agire per la riscossione dell'intero
— 4 — credito, in quanto ogni partecipante alla comunione può esercitare sin- golarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, e ciò può essere fatto senza la necessaria presenza degli altri coeredi «atteso che la pro- nuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali in- terni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione». Poste Italiane S.p.A, in conclusione, non può opporre al coerede che domandi il pagamento del credito la mancanza di consenso da parte degli altri o l'assenza di quietanza rilasciata da parte di tutti gli aventi diritto. Le parti attrici chiedono il pagamento del credito totale di €
108.093,15 relativo a: un libretto di risparmio (n. 40547530) contenente l'importo di € 41.093,15 al momento della successione, di cinque buoni fruttiferi postali emessi l'11.11.2004 di € 5000,00 cadauno, di sedici buoni fruttiferi postali emessi il 06.07.2001 di € 2500,00 cadauno e di quattro buoni fruttiferi del valore di € 500,00 cadauno emessi il
06.07.2001. In definitiva la domanda di pagamento delle somme portate nei buoni fruttiferi postali e quelle relative al libretto postale deve essere accolta, esclusa ogni rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. L'importo totale di € 108.093,15 deve essere calcolato, come do- mandato dalle stesse parti attrici, alla data di decesso del sig. UC e in ragione delle quote di appartenenza alla defunta, e quindi in relazione a ciascun coerede ricorrente come di seguito indicato:
- AN AL, per una quota di 6/600,
- MA AL, per una quota di 6/600,
- US AL per una quota di 6/600,
- AS AL per una quota di 6/600,
- RI AR per una quota pari a 30/600,
- AT OL per una quota pari a 15/ 600,
- AN OL per una quota pari a 15/ 600,
- LV ON per una quota pari a 30/600,
- UC NA per una quota pari a 24/600,
- UC GI per una quota pari a 24/600,
- UC BR per una quota pari a 24/600,
- UC LI per una quota pari a 24/600,
- CU US per una quota pari a 24/600,
- CU IL per una quota pari a 24/600,
- CU AN per una quota pari a 24/600,
- CU LA per una quota pari a 24/600,
— 5 — - Miai Ginevra per una quota pari a 24/600.
Poste, in conclusione, deve essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti RI AR, LV ON, AN AL,
AS AL, US AL, MA AL, AN OL, AT
OL, NA UC. LI UC, GI UC, BR UC,
Ginevra Miai, LA CU, CU IL CU US CU Gio- vanni, della somma totale di € 108.093,15, sulla quale dovranno essere conteggiati gli interessi maturati dalla data della loro sottoscrizione.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 108.093,15 €, di complessità minima, senza attività difensiva rilevante nelle sedi di trat- tazione, istruzione e decisione.
Dispositivo
Il Tribunale:
1) condanna Poste Italiane s.p.a. a pagare:
— ad AR RI e ON LV la somma di € 5.404,65, oltre interessi maturati al saldo;
— a AL AN, AL AS, AL US, AL MA la somma di € 1.080,93 oltre interessi maturati al saldo per ciascuno;
— a OL AN e OL AT la somma di € 2.702,32 oltre interessi maturati al saldo per ciascuno;
— a UC NA, UC LI, UC GI, UC BR, Miai Ginevra, CU LA, CU IL, CU US, CU AN la somma di € 4.323,72 oltre interessi maturati al saldo per ciascuno;
2) condanna Poste Italiane s.p.a. al rimborso dei rimanenti due terzi, che si liquidano in 2.090 € per compensi, oltre accessori di legge, oltre spese vive per marca da bollo e contributo unificato
Si comunichi.
— 6 — Il giudice
Nicolò Sesta
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24 aprile 2025