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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9538/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281 sexies/429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9538/2023 promossa da:
(C.F. CPF. 477.724.68768.) con il patrocinio dell'avv. LA FA IA Parte_1
LA, elettivamente domiciliato in VIA R.L. 24, 8, 90144 PALERMO presso il difensore avv. LA
FA IA LA
(C.F. CPF. 806.231.587.87) con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1
FA IA LA, elettivamente domiciliato in VIA R.L. 24, 8, 90144 PALERMO presso il difensore avv. LA FA IA LA
(C.F. CPF. 154.312.927.73) con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_2
FA IA LA, elettivamente domiciliato in VIA R.L. 24, 8, 90144 PALERMO presso il difensore avv. LA FA IA LA
ATTORE/I
contro
Controparte_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note sostitutive d'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 19 novembre 2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo , nato Persona_1
il 30 aprile 1884 in Ostellato (FE) da e (doc. 3 fasc. ricorrenti) Persona_1 Persona_2
ed emigrato in RA dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 4 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
1. Il sig. , già giunto in RA, in data 10 giugno 1905 ha contratto Persona_1
matrimonio con (doc. 5 fasc. ricorrenti) e, dalla loro unione, in data 29 aprile Persona_3
1906 nasceva (doc. 6 fasc. ricorrenti) che in data 26 dicembre 1931 ha contratto Persona_4
matrimonio con (doc. 7 fasc. ricorrenti) e dalla cui unione è nato, in data 7 Persona_5
luglio 1935, (doc. 8 fasc. ricorrenti). Persona_6
2. Il sig. in data 21 dicembre 1996 contraeva matrimonio con Persona_6 Persona_7
(doc. 10 fasc. ricorrenti) e dalla di loro unione nasceva, in data 8 maggio 1957,
[...] [...]
doc. 12 fasc. ricorrenti) odierno ricorrente Parte_1
3. Il signor in data 12 dicembre 1982 si sposava con nata il 18 Parte_1 Controparte_1
novembre 1959 (doc. 13 fasc. ricorrenti) la quale assumeva il nome di Controparte_1
odierna ricorrente, così acquistando la cittadinanza italiana iure matrimonii.
[...]
4. dall'unione tra e in data 11 giugno 1993 nasceva Parte_1 CP_1 Controparte_1
(doc. 15 fasc. ricorrenti). Controparte_2
Ricostruito l'albero genealogico sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti,
preliminarmente, deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna,
così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge
delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di
accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il 30 aprile Persona_1 comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di
procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione
monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva
che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la
presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato
personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente
e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un
procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza
sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto
espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione
debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia
suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di
ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di
riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole
rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di
riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono superiori ai 10 anni onde per cui Parte_2
risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa non possa essere evasa nel termine di 730
giorni.
pagina 3 di 7 Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure
sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile
in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino . Pt_2
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia
rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo
che questo: di essere appunto discendente di un cittadino ; mentre incombe alla controparte, Pt_2
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e
dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
RA alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato
all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di
trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento
straniero; la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con
comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche
in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi pagina 4 di 7 mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella
straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di
trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca
emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre
cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia. L'unica condizione richiesta, a prescindere di quella temporale del decesso dopo l'unificazione del Regno
d'Italia, è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti ed in particolare in quella indicata nella ricostruzione del fatto (docc. 3
e da 5 a 7, 9, 10 e da 12 a 15 fasc. ricorrenti):
• doc. 3: Certificato di nascita di Persona_1
• doc. 5: Certificato di matrimonio di Persona_1
• doc. 6: Certificato di nascita di Persona_4
• doc. 7: Certificato di matrimonio Persona_4
• doc. 9: Certificato di nascita di Persona_6
• doc. 10: Certificato di matrimonio di Persona_6
• doc. 12: Certificato di nascita di Parte_1
• doc. 13: Certificato di matrimonio di Parte_1 pagina 5 di 7 • doc. 14: Certificato di nascita Controparte_1
• doc. 15: Certificato di nascita di Controparte_2
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure
sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Tralasciando gli aspetti sull'illegittimità
costituzionale di detta norma “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il
figlio di madre cittadina […]”, in quanto non d'interesse nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta, tutta apostillata, deve confermarsi provata la continuità generazionale a partire dall'avo CH il diritto dei ricorrenti e Persona_1 Parte_1
I ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato negativo di Controparte_2
naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle
Migrazioni della Repubblica Federativa Del RA (doc. 4 fasc. ricorrenti) da cui risulta che Per_1
Secondo CH non vi è iscritto – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della
[...]
cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in RA, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana.
Peraltro, nel caso di specie, si registra la domanda di cittadinanza italiana da parte della sig.ra di nazionalità brasiliana, iure matrimonii. Anche tale domanda Controparte_1
merita accoglimento. La sig.ra moglie di dal 12 Controparte_1 Parte_1
dicembre 1982, deve ritenersi anch'essa cittadina italiana, sebbene non per discendenza sanguigna ma per trasmissione iure matrimonii, avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Deve infatti rilevarsi come all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza, la n° 555/1912, all'art. 10
comma 2 stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”,
senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status (ved. Trib. Roma, ord. 08/11/2022).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_3
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
pagina 6 di 7 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (ved. sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- nato in [...] 8 maggio 1957 a Rio de Janeiro/RJ – RA (C.F. CPF. Parte_1
477.724.687.68) e residente in Rua Professor Hermes Lima, 680, apartamento 102, Rio de Janeiro/RJ -
RA;
- nata in [...] 18 novembre 1959 a Nova Iguaçu/RJ – Controparte_1
RA (C.F. CPF. 806.231.587.87) e residente in Rua Professor Hermes Lima, 680, apartamento 102,
Rio de Janeiro/RJ - RA;
- nata in data [...] a Petropolis/RJ – RA (C.F. Controparte_2
CPF. 154.312.927.73) e residente in Rua Professor Hermes Lima, 680, apartamento 102, Rio de
Janeiro/RJ - RA;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti
autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, il 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1884 in Ostellato, in provincia di Ferrara, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale
adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281 sexies/429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9538/2023 promossa da:
(C.F. CPF. 477.724.68768.) con il patrocinio dell'avv. LA FA IA Parte_1
LA, elettivamente domiciliato in VIA R.L. 24, 8, 90144 PALERMO presso il difensore avv. LA
FA IA LA
(C.F. CPF. 806.231.587.87) con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1
FA IA LA, elettivamente domiciliato in VIA R.L. 24, 8, 90144 PALERMO presso il difensore avv. LA FA IA LA
(C.F. CPF. 154.312.927.73) con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_2
FA IA LA, elettivamente domiciliato in VIA R.L. 24, 8, 90144 PALERMO presso il difensore avv. LA FA IA LA
ATTORE/I
contro
Controparte_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note sostitutive d'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 19 novembre 2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo , nato Persona_1
il 30 aprile 1884 in Ostellato (FE) da e (doc. 3 fasc. ricorrenti) Persona_1 Persona_2
ed emigrato in RA dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 4 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
1. Il sig. , già giunto in RA, in data 10 giugno 1905 ha contratto Persona_1
matrimonio con (doc. 5 fasc. ricorrenti) e, dalla loro unione, in data 29 aprile Persona_3
1906 nasceva (doc. 6 fasc. ricorrenti) che in data 26 dicembre 1931 ha contratto Persona_4
matrimonio con (doc. 7 fasc. ricorrenti) e dalla cui unione è nato, in data 7 Persona_5
luglio 1935, (doc. 8 fasc. ricorrenti). Persona_6
2. Il sig. in data 21 dicembre 1996 contraeva matrimonio con Persona_6 Persona_7
(doc. 10 fasc. ricorrenti) e dalla di loro unione nasceva, in data 8 maggio 1957,
[...] [...]
doc. 12 fasc. ricorrenti) odierno ricorrente Parte_1
3. Il signor in data 12 dicembre 1982 si sposava con nata il 18 Parte_1 Controparte_1
novembre 1959 (doc. 13 fasc. ricorrenti) la quale assumeva il nome di Controparte_1
odierna ricorrente, così acquistando la cittadinanza italiana iure matrimonii.
[...]
4. dall'unione tra e in data 11 giugno 1993 nasceva Parte_1 CP_1 Controparte_1
(doc. 15 fasc. ricorrenti). Controparte_2
Ricostruito l'albero genealogico sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti,
preliminarmente, deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna,
così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge
delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di
accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il 30 aprile Persona_1 comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di
procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione
monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva
che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la
presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato
personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente
e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un
procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza
sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto
espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione
debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia
suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di
ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di
riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole
rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di
riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono superiori ai 10 anni onde per cui Parte_2
risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa non possa essere evasa nel termine di 730
giorni.
pagina 3 di 7 Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure
sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile
in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino . Pt_2
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia
rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo
che questo: di essere appunto discendente di un cittadino ; mentre incombe alla controparte, Pt_2
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e
dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
RA alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato
all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di
trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento
straniero; la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con
comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche
in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi pagina 4 di 7 mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella
straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di
trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca
emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre
cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia. L'unica condizione richiesta, a prescindere di quella temporale del decesso dopo l'unificazione del Regno
d'Italia, è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti ed in particolare in quella indicata nella ricostruzione del fatto (docc. 3
e da 5 a 7, 9, 10 e da 12 a 15 fasc. ricorrenti):
• doc. 3: Certificato di nascita di Persona_1
• doc. 5: Certificato di matrimonio di Persona_1
• doc. 6: Certificato di nascita di Persona_4
• doc. 7: Certificato di matrimonio Persona_4
• doc. 9: Certificato di nascita di Persona_6
• doc. 10: Certificato di matrimonio di Persona_6
• doc. 12: Certificato di nascita di Parte_1
• doc. 13: Certificato di matrimonio di Parte_1 pagina 5 di 7 • doc. 14: Certificato di nascita Controparte_1
• doc. 15: Certificato di nascita di Controparte_2
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure
sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Tralasciando gli aspetti sull'illegittimità
costituzionale di detta norma “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il
figlio di madre cittadina […]”, in quanto non d'interesse nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta, tutta apostillata, deve confermarsi provata la continuità generazionale a partire dall'avo CH il diritto dei ricorrenti e Persona_1 Parte_1
I ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato negativo di Controparte_2
naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle
Migrazioni della Repubblica Federativa Del RA (doc. 4 fasc. ricorrenti) da cui risulta che Per_1
Secondo CH non vi è iscritto – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della
[...]
cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in RA, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana.
Peraltro, nel caso di specie, si registra la domanda di cittadinanza italiana da parte della sig.ra di nazionalità brasiliana, iure matrimonii. Anche tale domanda Controparte_1
merita accoglimento. La sig.ra moglie di dal 12 Controparte_1 Parte_1
dicembre 1982, deve ritenersi anch'essa cittadina italiana, sebbene non per discendenza sanguigna ma per trasmissione iure matrimonii, avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Deve infatti rilevarsi come all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza, la n° 555/1912, all'art. 10
comma 2 stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”,
senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status (ved. Trib. Roma, ord. 08/11/2022).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_3
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
pagina 6 di 7 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (ved. sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- nato in [...] 8 maggio 1957 a Rio de Janeiro/RJ – RA (C.F. CPF. Parte_1
477.724.687.68) e residente in Rua Professor Hermes Lima, 680, apartamento 102, Rio de Janeiro/RJ -
RA;
- nata in [...] 18 novembre 1959 a Nova Iguaçu/RJ – Controparte_1
RA (C.F. CPF. 806.231.587.87) e residente in Rua Professor Hermes Lima, 680, apartamento 102,
Rio de Janeiro/RJ - RA;
- nata in data [...] a Petropolis/RJ – RA (C.F. Controparte_2
CPF. 154.312.927.73) e residente in Rua Professor Hermes Lima, 680, apartamento 102, Rio de
Janeiro/RJ - RA;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti
autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, il 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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1884 in Ostellato, in provincia di Ferrara, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale
adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal pagina 2 di 7