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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
DI GU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1899 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Stefania Virga, giusta procura in atti
Attore contro
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Salvatore Infantino, giusta procura in atti convenuto
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 6 settembre 2024, ha chiesto la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento in proprio favore della somma di € 75.500,00, oltre interessi, giusta quanto concordemente stabilito dalla parti con scrittura privata del 13 ottobre 2021. In particolare, l'attore ha dedotto che con la predetta scrittura privata le parti avrebbero risolto consensualmente un contratto preliminare di compravendita del 21 ottobre 2011 e conseguentemente il si sarebbe assunto CP_1
l'obbligo di restituire la somma precedentemente corrisposta dal Parte_1
a titolo di caparra di € 55.000,00, oltre € 35.500 a titolo di interessi moratori, mediante il pagamento di n. 36 rate mensili ( la prima di € 3000 e le successive di € 2500) a decorrere dal mese di ottobre 2021, allegando che, in spregio alle obbligazioni assunte, il avrebbe corrisposto solamente la somma di CP_1
€ 15.000,00.
Costituitosi con comparsa, depositata il 13 febbraio 2025, CP_1
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
[...]
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 21 novembre
2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata discussa e trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda è fondata e va accolta.
Innanzitutto, va dato atto che la scrittura privata prodotta in atti del 13 ottobre 2021 non è stata oggetto di disconoscimento da parte del convenuto, il quale, costituendosi si è limitato a contestare la domanda “ in quanto infondata in fatto e in diritto”.
Pertanto, poichè la scrittura privata prodotta non è stata disconosciuta dal convenuto, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, la stessa fa piena prova, ai sensi dell'art. 2702 c.c., della provenienza della dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di pagamento da parte del . CP_1 Inoltre, considerato che il ha dimostrato il titolo della sua pretesa Parte_1
( la scrittura privata del 13 ottobre 2021), ha allegato l'inadempimento del
, il quale, come anticipato, non ha fornito alcuna prova dall' CP_1
avvenuto adempimento, limitandosi a una contestazione non chiara e non specifica dei fatti allegati dall'attore, la domanda va accolta e, conseguentemente, va condannato a pagare al Controparte_1
la somma di € 75500,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1
della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• In accoglimento della domanda condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di € 75.500,00 oltre Parte_1
interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal che liquida in complessivi euro € 4500,00, oltre € 786,00 a Parte_1
titolo di esborsi, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
G. DI GU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI GU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
DI GU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1899 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Stefania Virga, giusta procura in atti
Attore contro
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Salvatore Infantino, giusta procura in atti convenuto
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 6 settembre 2024, ha chiesto la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento in proprio favore della somma di € 75.500,00, oltre interessi, giusta quanto concordemente stabilito dalla parti con scrittura privata del 13 ottobre 2021. In particolare, l'attore ha dedotto che con la predetta scrittura privata le parti avrebbero risolto consensualmente un contratto preliminare di compravendita del 21 ottobre 2011 e conseguentemente il si sarebbe assunto CP_1
l'obbligo di restituire la somma precedentemente corrisposta dal Parte_1
a titolo di caparra di € 55.000,00, oltre € 35.500 a titolo di interessi moratori, mediante il pagamento di n. 36 rate mensili ( la prima di € 3000 e le successive di € 2500) a decorrere dal mese di ottobre 2021, allegando che, in spregio alle obbligazioni assunte, il avrebbe corrisposto solamente la somma di CP_1
€ 15.000,00.
Costituitosi con comparsa, depositata il 13 febbraio 2025, CP_1
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
[...]
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 21 novembre
2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata discussa e trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda è fondata e va accolta.
Innanzitutto, va dato atto che la scrittura privata prodotta in atti del 13 ottobre 2021 non è stata oggetto di disconoscimento da parte del convenuto, il quale, costituendosi si è limitato a contestare la domanda “ in quanto infondata in fatto e in diritto”.
Pertanto, poichè la scrittura privata prodotta non è stata disconosciuta dal convenuto, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, la stessa fa piena prova, ai sensi dell'art. 2702 c.c., della provenienza della dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di pagamento da parte del . CP_1 Inoltre, considerato che il ha dimostrato il titolo della sua pretesa Parte_1
( la scrittura privata del 13 ottobre 2021), ha allegato l'inadempimento del
, il quale, come anticipato, non ha fornito alcuna prova dall' CP_1
avvenuto adempimento, limitandosi a una contestazione non chiara e non specifica dei fatti allegati dall'attore, la domanda va accolta e, conseguentemente, va condannato a pagare al Controparte_1
la somma di € 75500,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1
della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• In accoglimento della domanda condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di € 75.500,00 oltre Parte_1
interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal che liquida in complessivi euro € 4500,00, oltre € 786,00 a Parte_1
titolo di esborsi, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
G. DI GU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI GU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44