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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
N. R.G. 5682/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 05/06/2025, promossa con ricorso depositato in data 10/10/2024 da:
nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
MISSAGLIA DANIELA del Foro di Milano;
nei confronti di
, , , nato a [...] il [...], con CP_1 CP_2 Controparte_3
l'avv. CAFFI FEDERICO del Foro di Bergamo;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti come note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 04/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario il giorno 21/05/2004 in Bergamo (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2004, n.97, parte II, serie A) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. in Germania il 28/03/2006), oggi maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, e Per_2
(n. in Germania il 14/11/2011), ancora minorenne. Risulta, inoltre, che i coniugi
[...] si separavano tramite accordo di negoziazione assistita siglato in data 20/11/2019, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 27/11/2019.
Esperito infruttuosamente il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 18/03/2025, dopo ampio confronto, il giudice delegato rinviava la causa al fine di verificare il buon esito delle trattative volte a definire l'intero giudizio divorzile. Nelle note scritte ritualmente depositate in data 04/06/2025, i difensori delle parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo bonario per la definizione della causa di divorzio, precisando le rispettive istanze;
la difesa della ricorrente, inoltre, insisteva nella richiesta di pubblicazione di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. ed ammesse parzialmente le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione per la pronuncia sullo status.
Orbene, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio, senza che sia stata ripristinata la convivenza matrimoniale, e ritenuto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita anche in virtù dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito dal giudice delegato, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di divorzio inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'assegnazione della casa coniugale, agli oneri di mantenimento dei figli e all'assegno divorzile chiesto dalla parte ricorrente, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e , , , che hanno contratto matrimonio
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 concordatario il giorno 21/05/2004 in Bergamo (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2004, n.97, parte II, serie A);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente
Pag. 2 di 3 sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
N. R.G. 5682/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 05/06/2025, promossa con ricorso depositato in data 10/10/2024 da:
nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
MISSAGLIA DANIELA del Foro di Milano;
nei confronti di
, , , nato a [...] il [...], con CP_1 CP_2 Controparte_3
l'avv. CAFFI FEDERICO del Foro di Bergamo;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti come note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 04/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario il giorno 21/05/2004 in Bergamo (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2004, n.97, parte II, serie A) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. in Germania il 28/03/2006), oggi maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, e Per_2
(n. in Germania il 14/11/2011), ancora minorenne. Risulta, inoltre, che i coniugi
[...] si separavano tramite accordo di negoziazione assistita siglato in data 20/11/2019, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 27/11/2019.
Esperito infruttuosamente il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 18/03/2025, dopo ampio confronto, il giudice delegato rinviava la causa al fine di verificare il buon esito delle trattative volte a definire l'intero giudizio divorzile. Nelle note scritte ritualmente depositate in data 04/06/2025, i difensori delle parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo bonario per la definizione della causa di divorzio, precisando le rispettive istanze;
la difesa della ricorrente, inoltre, insisteva nella richiesta di pubblicazione di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. ed ammesse parzialmente le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione per la pronuncia sullo status.
Orbene, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio, senza che sia stata ripristinata la convivenza matrimoniale, e ritenuto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita anche in virtù dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito dal giudice delegato, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di divorzio inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'assegnazione della casa coniugale, agli oneri di mantenimento dei figli e all'assegno divorzile chiesto dalla parte ricorrente, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e , , , che hanno contratto matrimonio
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 concordatario il giorno 21/05/2004 in Bergamo (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2004, n.97, parte II, serie A);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di causa.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente
Pag. 2 di 3 sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
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