Articolo 3 della Legge 10 giugno 1982, n. 361
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 giugno 1982
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Versione
28 dicembre 1986
Art. 3.
Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilita' al contributo della operazione proposta.
Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, ((nel termine di trenta mesi)) non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed e' revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati ((nel termine di trentasei mesi)) dal loro inizio.
Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma sono aumentati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di sei mesi per la costruzione della terza.
I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.
IL contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreche' sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall' articolo 146 del codice della navigazione , determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'articolo 1 della presente legge.
Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di 12 anni.
Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di 2 punti.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986
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