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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 991/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
24.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16.04.2025 da e da Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. CAFARO MARIA CELESTE, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in AMALFI (SA) in data 08.12.2003 dal quale sono nate le figlie (il 13.07.2008) e (il 13.06.2011); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
B. Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sopra meglio identificati, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario l'8.12.2003, in MA (SA), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
MA (CE), atto di matrimonio anno 2003 Parte 2 Serie A, nr. 120, Ufficio del Comune di
MA (SA);
C. Assegnare la casa coniugale sita in Vitulazio (CE), alla via Guglielmo Marconi n.52, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra che, continuerà ad Parte_1 abitarla con tutti gli arredi ivi esistenti, congiuntamente alla figlia Per_1
1 D. Autorizzare la figlia a vivere con il padre presso l'attuale residenza in Abu Dhabi, Per_2 dove già risiede da diversi mesi, anche al fine di consentirle di terminare gli studi, presso la detta scuola RAHA International School;
E. entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sulle dette figlie e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico delle stesse;
i detti coniugi si impegnano, altresì,
a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per le suddette figlie minori e;
Per_1 Per_2
F. ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia collocata presso di sé; in ogni caso, il sig. , con reddito superiore alla moglie, si rende disponibile, fin da ora a Parte_2 contribuire, ove se ne verificasse la necessità, al mantenimento della figlia Per_1 collocata con la madre;
G. l'assegno unico andrà interamente alla coniuge sig.ra , nell'interesse della Parte_1 detta figlia collocata con la medesima;
Per_1
H. al fine di consentire ai genitori un'organizzazione stabile nell'interesse preminente delle figlie minori, si redige il seguente:
PIANO GENITORIALE
A. Periodi Scolastici Ordinari delle minori e - attualmente frequenta Per_1 Per_2 Per_1 il IV° anno del Liceo Scientifico Quadriennale“Garofano” in Capua (CE), dove si reca la mattina accompagnata dalla stessa mamma;
- frequenta la scuola internazionale Per_2
RAHA International School, nono anno scolastico, equivalente al primo anno delle scuole superiori italiane, che raggiunge con il trasporto scolastico (ADEK); - entrambe le ragazze non frequentano corsi di recupero, né lezioni private;
- entrambe le minori frequentano una palestra, almeno due volte a settimana;
- entrambe non sono affette da alcuna patologia;
in particolare è seguita dal medico di base Dott.ssa Per_1 Per_3
con studio in Vitulazio (CE); VE, invece, ha una assicurazione medica,
[...]
Compagnia Assicuratrice Daman, livello polizza “Eenhanced Gold”, che le consente, in caso di necessità, di usufruire di tutte le strutture sanitarie.
B. DIRITTI DI VISITA Il padre, potrà vedere la figlia collocata pressa la madre, Per_1 tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive della stessa, ogni volta che riuscirà a venire in Italia, con orari liberi che verranno di volta in volta stabiliti tra i genitori medesimi;
lo stesso dicasi per che potrà rientrare in Italia, ogni volta che Per_2
2 manifesterà il desiderio, di incontrare la madre e la sorella, con spese di viaggio a carico del padre.
C. PERIODI DI VACANZA. Per le vacanze estive, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con le proprie figlie un periodo di giorni 15 consecutivi o suddivisi in due settimane, previo accordo tra i coniugi. Tale periodo va concordato entro il 30 maggio di ciascun anno e, in ogni caso, nel relativo periodo di vacanza di pertinenza, ciascun genitore avrà l'onore di coprire tutte le spese. Per quanto concerne le vacanze di Natale, ciascun genitore, ad anni alterni, si impegna a trascorrere con entrambe le figlie i periodi dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01; inoltre, sempre ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà con tutte e due le figlie il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre in modo alternato. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AMALFI (SA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
120, parte II, serie A, anno 2003);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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