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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 202/2023
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 202/2023 vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'Anna (C.F.: CP_1
), pec: C.F._1 Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_2
(p.i. e c.f.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. dall'Avv. Valentina Pannunzio (C.F.:
), pec: ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 lo studio dell'avv. Gaetano Mascaro C.F.: ), pec: avv. C.F._3 Email_3
appellata
E CONTRO
(C.F.: , Appellato contumace CP_3 C.F._4
OGGETTO: Opposizione al precetto ex art. art. 615, comma 1 c.p.c. – Appello avverso la sentenza n. 982/2022 del Tribunale di Palmi pubblicata il 18/10/2022, resa a definizione del procedimento n. 2108/2019 R.G., e non notificata. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/12/2019, proponeva opposizione avverso CP_3 la cartella di pagamento n. 09420190023783936000, emessa da , Controparte_4 per l'importo di € 47.063,83, relativa a rate di finanziamento agevolato ex d.lgs. 185/2000, Titolo II, scadute e non pagate, in favore di Controparte_5
L'opponente deduceva la mancata notifica dell'atto presupposto,
[...] costituito dall'ingiunzione di pagamento n. 78349660432 del 08.06.2016, asseritamente notificata il
23.06.2016, sostenendo di non aver mai ricevuto tale atto e lamentando la conseguente lesione del diritto di difesa.
Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella, e, nel merito, l'annullamento della stessa per inesistenza del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio eccependo la propria estraneità Controparte_4 rispetto alle contestazioni sollevate da CP_3
L'ente rilevava che le doglianze attoree riguardavano esclusivamente l'ingiunzione di pagamento emessa da , atto presupposto alla cartella, e non la cartella esattoriale in sé, che rappresenta CP_2 atto esecutivo obbligatorio ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973. evidenziava di essere tenuto CP_6 per legge alla notifica e all'esecuzione del ruolo trasmesso dall'ente creditore, senza alcuna facoltà di intervento sul merito della pretesa. Eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità della domanda nei propri confronti.
In via subordinata, la convenuta formulava domanda di manleva nei confronti di , ai sensi CP_2 dell'art. 39 d.lgs. 112/1999, per essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, comprese le spese di lite.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto dell'opposizione, la declaratoria di difetto di CP_6 legittimazione passiva, e, in subordine, la condanna di alla manleva, con vittoria di spese e CP_2 compensi di lite.
Si costituiva in giudizio anche Controparte_2
contestando integralmente l'opposizione proposta da
[...] CP_3
[...]
La società adduceva che il credito oggetto di causa derivava da un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2004, a seguito di domanda per agevolazioni ex d.lgs. 185/2000. Esponeva che, a fronte dell'inadempimento del beneficiario, aveva comunicato la risoluzione del contratto nel 2013
e, nel 2016, aveva emesso ingiunzione di pagamento per € 45.687,33. La convenuta illustrava il procedimento di recupero crediti adottato, conforme alla normativa vigente, evidenziando che l'ingiunzione, non impugnata, costituiva titolo esecutivo e precetto. La cartella esattoriale impugnata rappresentava il naturale sviluppo procedurale dell'azione di recupero, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo disposta in assenza di opposizione. contestava, pertanto, la fondatezza CP_2 delle censure attoree, rilevando la regolarità della notifica e l'inammissibilità della contestazione, da proporsi eventualmente avanti il Tribunale di Roma, competente per territorio.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, l'eventuale declaratoria di incompetenza territoriale e la condanna dell'attore alle spese di lite alle spese.
A seguito della costituzione in giudizio di , che depositava copia della ricevuta di ritorno CP_2 della raccomandata contenente l'ingiunzione di pagamento, recante firma attribuita ad CP_3
l'attore disconosceva la sottoscrizione e proponeva querela di falso.
Il giudizio principale veniva, pertanto, sospeso e si apriva procedimento incidentale (n. R.G.
2108/2019 sub 1), all'esito del quale, sulla base della CTU grafologica, il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, accoglieva la domanda e dichiarava la falsità della firma apposta sulla cartolina postale, con sentenza n. 1114/2021, pubblicata il 31/12/2021.
Riassunto il giudizio principale, le parti depositavano comparse conclusionali. All'udienza del
18/10/2022, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Palmi pronunciava la sentenza
n. 982/2022, con la quale accoglieva integralmente la domanda proposta da parte attrice, rilevando come l'ingiunzione di pagamento, posta a fondamento della cartella esattoriale impugnata, non risultasse regolarmente notificata.
Il giudice di prime cure rilevava come l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno escludesse la conoscenza effettiva dell'ingiunzione da parte del destinatario, privando la cartella esattoriale del presupposto giuridico necessario per l'iscrizione a ruolo.
Il Tribunale osservava che, in base all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, il recupero dei crediti da parte della pubblica amministrazione avviene mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità previste per la riscossione dei tributi. Tuttavia, affinché il titolo sia certo, liquido ed esigibile, è imprescindibile che il destinatario sia posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa.
Adduceva, pertanto, che la cartella esattoriale, pur formalmente conforme al modello previsto, risultava tuttavia priva di efficacia in assenza di una valida notificazione dell'atto presupposto. Tale circostanza, oltre a compromettere la legittimità dell'iscrizione a ruolo, determinava una lesione del diritto di difesa, impedendo all'opponente di contestare tempestivamente il contenuto dell'ingiunzione e la quantificazione del debito.
La domanda veniva pertanto accolta, con declaratoria di inefficacia della cartella impugnata. Successivamente, il Giudice accoglieva l'istanza di correzione proposta da ai sensi CP_3 dell'art. 287 c.p.c., limitatamente all'omessa indicazione della distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari e con ordinanza del 10/01/2023 disponeva la correzione della sentenza integrando la motivazione e il dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 17/04/2023, Controparte_4 impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, deducendo, con due motivi di gravame,
l'erronea condanna alle spese in solido con e l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva. CP_2
L'appellante evidenziava come la cartella impugnata fosse stata emessa in esecuzione del ruolo trasmesso dall'ente creditore, senza alcuna ingerenza nella formazione del titolo, e che le doglianze attoree riguardassero esclusivamente la mancata notifica dell'ingiunzione emessa da . CP_2
Contestava, pertanto, la propria legittimazione passiva e la condanna alle spese, ritenuta ingiusta in quanto fondata su un vizio imputabile esclusivamente all'ente impositore.
In subordine, lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata in primo grado, chiedendo che fosse condannata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, CP_2 comprese le spese di lite.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata: di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , ovvero, in subordine, di accogliere Controparte_4 la domanda di manleva nei confronti di , con condanna di quest'ultima al rimborso delle CP_2 somme corrisposte o da corrispondere all'opponente, e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.07.2023 si costituiva nel presente grado di giudizio contestando la fondatezza dell'appello proposto da Controparte_2 Controparte_4
. In via preliminare, evidenziava :
[...]
- di aver già adempiuto integralmente alla sentenza impugnata, avendo corrisposto le spese legali liquidate in favore dei procuratori antistatari dell'opponente, mediante bonifico del
23.01.2023.
- rappresentava, inoltre, di non voler agire in regresso nei confronti dell'appellante, depositando dichiarazione formale del 05/07/2023 in tal senso.
Nel merito, l' ribadiva la propria estraneità alla fase di perfezionamento della notifica CP_4 dell'ingiunzione, eseguita da , e contestava la fondatezza della pretesa manleva avanzata CP_7 da ritenendo insussistente ogni responsabilità diretta in ordine alla falsità della sottoscrizione. CP_6 La convenuta osservava che l'accertamento grafologico, pur confermando la non riconducibilità della firma al non giustificava la prosecuzione del giudizio, essendo venuto meno ogni interesse CP_3 dell'appellante. rappresentava, inoltre, di aver provveduto a notificare una nuova CP_2 ingiunzione al evidenziando che – al di là delle indubbie criticità emerse in relazione alla CP_3 notifica della precedente ingiunzione – permaneva una situazione debitoria, avendo il beneficiario ricevuto somme rilevanti, pari e risultando tuttora debitore nei confronti della Società per un importo superiore a € 45.000,00.
Concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria o al più compensazione di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio.
Non si costituiva nel presente grado, nonostante l'avvenuta rituale notifica, la cui CP_3 contumacia deve essere dichiarata .
Nel corso del presente grado, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025, parte appellante dichiarava di associarsi alla richiesta di di intervenuta cessazione della materia del contendere, non concordando tuttavia sulle CP_2 modalità di regolazione delle spese di lite, avendo richiesto la condanna della controparte ovvero, in subordine, la compensazione.
Con ordinanza del 24/02/2025, la Presidente istruttrice, rilevato che entrambe le parti costituite avevano chiesto la cessazione della materia del contendere, ma formulato conclusioni difformi in ordine alla regolazione delle spese, invitava le parti a precisare le conclusioni.
All'udienza dell'08/04/2025, trattata con modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni con note scritte: insisteva per la dichiarazione di cessazione della CP_2 materia del contendere, con condanna alle spese dell'appellante o, in subordine, con compensazione;
evidenziava di aver spontaneamente adempiuto alla sentenza di primo grado prima della notifica dell'atto di appello e di non aver mai inteso agire in regresso nei confronti di . CP_6
si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la CP_6 compensazione delle spese, e osservava di non essere mai stata informata da dell'avvenuto CP_2 pagamento né della volontà di non agire in regresso.
Con ordinanza del 02/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la Presidente istruttrice assegnava i termini di cui all'art. 352 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 16/09/2025, da trattarsi con modalità cartolare ex art. 127- ter c.p.c., termini di cui tutte le parti costituite hanno profittato.
Con ordinanza successiva all'udienza la causa è stata assegnata a sentenza, riservando la decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, chiesta concordemente dalle parti costituite in relazione ai reciproci rapporti fra loro, dal momento che l'appello dell' mira ad ottenere la riforma della decisione nei soli confronti di Controparte_8
(ovvero per la decisione riguardante la condanna solidale alle spese e per la mancata CP_2 pronuncia sulla manleva ).
Pertanto l'interesse effettivo all'appello e all'esito di esso riguarda le parti costitute (non risultando impugnata la decisione di annullamento della cartella nei confronti del ). CP_9
La cessazione della materia del contendere si è realizzata per avere soddisfatto le CP_2 ragioni dell'appellante dichiarando di avere già pagato per intero le spese cui i due Parte_2 soggetti erano stati solidalmente condannati e di non volersi rivalere sull' . Parte_2
ha documentato di avere corrisposto le spese legali liquidate in favore dei procuratori CP_2 antistatari dell'opponente mediante bonifico del 23/01/2023, come da documentazione versata in atti.
L'impegno di non rivalersi è stato sostanzialmente accettato da che ha Controparte_4 chiesto la cessazione della materia conteziosa. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 1048 del 28/09/2000), la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, da pronunciare con sentenza, anche d'ufficio, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In tal senso, la Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 271 del 11/01/2006, ha precisato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, ove riscontri i presupposti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle spese, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 19845 del 23/07/2019, ha confermato che l'istituto si configura quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, venendo meno la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Per quanto sopra, nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che l'interesse alla definizione del giudizio è venuto meno per effetto dell'adempimento spontaneo e della rinuncia all'azione di regresso.
Restano da regolare solo le spese del presente grado, su cui le parti non concordano.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere alla regolazione delle spese di lite, secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà comunque pronunciarsi sulle spese di giudizio, individuando la soccombenza in base a una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa, secondo criteri di verosimiglianza o mediante indagine sommaria di delibazione del merito (Cass. Civ., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234).
infatti attribuisce all' di avere proposto appello senza prendere contatti con CP_2 Parte_2 società, segnalando che se lo avesse fatto .avrebbe potuto conoscere le decisioni di , CP_2 evitando così l'instaurazione del presente grado di giudizio.
Nel caso di specie, se è vero che L ha agito per un proprio interesse e perché Controparte_4 nulla rea stato comunicato da (su cui gravava l'onere di informare tempestivamente CP_2
l' delle proprie decisioni), è pur vero che i tempi nei quali si sono svolti i fatti, trattandosi di CP_4 soggetti le cui determinazioni devono essere assunte in sedi competenti (non operando come persone fisiche) , può aver causato la non immediatezza delle comunicazioni e l'equivoco che ha dato corso ad un contenzioso destinato a non andare avanti .
Ed ancora, atteso l'esito del primo grado, anche l' avrebbe potuto comunicare con la CP_4
, per verificare se questa fosse disponibile ad accollarsi l'intero pagamento delle spese (poste CP_2 in solido) e non rivalersi, posto che non vi erano pronunce in primo grado ostative su questi punti .
Inoltre è pur vero che la valutazione della soccombenza virtuale non potrebbe fermarsi a tale aspetto, ma dovrebbe spingersi a valutare l'ipotesi di decisione nel merito in assenza della condotta satisfattiva di . CP_2
Ora, la ragione dell'annullamento della cartella è dipesa dall'esito di una querela di falso per una notifica eseguita da un soggetto terzo, e della cui irregolarità INVITALIA non avrebbe avuto motivo di accorgersi , apparendo esteriormente l'atto ritualmente consegnato al destinatario ed idoneo a supportare l'esecuzione . Quindi non è immediatamente percepibile una negligenza dell'impositore rispetto all' Agenzia, che nell'atto di appello afferma di non essere né soccombente né però vittorioso.
In considerazione di ciò, si ravvisano gli elementi per la compensazione integrale delle spese di lite in questo grado , ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. tenuto conto del contesto della cessazione della materia del contendere e della mancata contestazione del merito, che giustifica una soluzione equitativa. In tal senso, la Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24234 del 29/11/2016.
La pronuncia non comporta attestazioni ai fini dell'art 13 comma 1 quater del TU 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto da avverso la sentenza n. 982/2022 Controparte_4 del Tribunale di Palmi pubblicata il 18/10/2022, nel procedimento n. 2108/2019 R.G, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_10 - dichiara cessata la materia del contendere dell'appello fra l'
[...]
; Controparte_11
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali del presente grado
Reggio Calabria, così deciso il 19 SETTEMBRE 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 202/2023 vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'Anna (C.F.: CP_1
), pec: C.F._1 Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_2
(p.i. e c.f.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. dall'Avv. Valentina Pannunzio (C.F.:
), pec: ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 lo studio dell'avv. Gaetano Mascaro C.F.: ), pec: avv. C.F._3 Email_3
appellata
E CONTRO
(C.F.: , Appellato contumace CP_3 C.F._4
OGGETTO: Opposizione al precetto ex art. art. 615, comma 1 c.p.c. – Appello avverso la sentenza n. 982/2022 del Tribunale di Palmi pubblicata il 18/10/2022, resa a definizione del procedimento n. 2108/2019 R.G., e non notificata. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/12/2019, proponeva opposizione avverso CP_3 la cartella di pagamento n. 09420190023783936000, emessa da , Controparte_4 per l'importo di € 47.063,83, relativa a rate di finanziamento agevolato ex d.lgs. 185/2000, Titolo II, scadute e non pagate, in favore di Controparte_5
L'opponente deduceva la mancata notifica dell'atto presupposto,
[...] costituito dall'ingiunzione di pagamento n. 78349660432 del 08.06.2016, asseritamente notificata il
23.06.2016, sostenendo di non aver mai ricevuto tale atto e lamentando la conseguente lesione del diritto di difesa.
Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella, e, nel merito, l'annullamento della stessa per inesistenza del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio eccependo la propria estraneità Controparte_4 rispetto alle contestazioni sollevate da CP_3
L'ente rilevava che le doglianze attoree riguardavano esclusivamente l'ingiunzione di pagamento emessa da , atto presupposto alla cartella, e non la cartella esattoriale in sé, che rappresenta CP_2 atto esecutivo obbligatorio ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973. evidenziava di essere tenuto CP_6 per legge alla notifica e all'esecuzione del ruolo trasmesso dall'ente creditore, senza alcuna facoltà di intervento sul merito della pretesa. Eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità della domanda nei propri confronti.
In via subordinata, la convenuta formulava domanda di manleva nei confronti di , ai sensi CP_2 dell'art. 39 d.lgs. 112/1999, per essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, comprese le spese di lite.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto dell'opposizione, la declaratoria di difetto di CP_6 legittimazione passiva, e, in subordine, la condanna di alla manleva, con vittoria di spese e CP_2 compensi di lite.
Si costituiva in giudizio anche Controparte_2
contestando integralmente l'opposizione proposta da
[...] CP_3
[...]
La società adduceva che il credito oggetto di causa derivava da un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2004, a seguito di domanda per agevolazioni ex d.lgs. 185/2000. Esponeva che, a fronte dell'inadempimento del beneficiario, aveva comunicato la risoluzione del contratto nel 2013
e, nel 2016, aveva emesso ingiunzione di pagamento per € 45.687,33. La convenuta illustrava il procedimento di recupero crediti adottato, conforme alla normativa vigente, evidenziando che l'ingiunzione, non impugnata, costituiva titolo esecutivo e precetto. La cartella esattoriale impugnata rappresentava il naturale sviluppo procedurale dell'azione di recupero, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo disposta in assenza di opposizione. contestava, pertanto, la fondatezza CP_2 delle censure attoree, rilevando la regolarità della notifica e l'inammissibilità della contestazione, da proporsi eventualmente avanti il Tribunale di Roma, competente per territorio.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, l'eventuale declaratoria di incompetenza territoriale e la condanna dell'attore alle spese di lite alle spese.
A seguito della costituzione in giudizio di , che depositava copia della ricevuta di ritorno CP_2 della raccomandata contenente l'ingiunzione di pagamento, recante firma attribuita ad CP_3
l'attore disconosceva la sottoscrizione e proponeva querela di falso.
Il giudizio principale veniva, pertanto, sospeso e si apriva procedimento incidentale (n. R.G.
2108/2019 sub 1), all'esito del quale, sulla base della CTU grafologica, il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, accoglieva la domanda e dichiarava la falsità della firma apposta sulla cartolina postale, con sentenza n. 1114/2021, pubblicata il 31/12/2021.
Riassunto il giudizio principale, le parti depositavano comparse conclusionali. All'udienza del
18/10/2022, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Palmi pronunciava la sentenza
n. 982/2022, con la quale accoglieva integralmente la domanda proposta da parte attrice, rilevando come l'ingiunzione di pagamento, posta a fondamento della cartella esattoriale impugnata, non risultasse regolarmente notificata.
Il giudice di prime cure rilevava come l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno escludesse la conoscenza effettiva dell'ingiunzione da parte del destinatario, privando la cartella esattoriale del presupposto giuridico necessario per l'iscrizione a ruolo.
Il Tribunale osservava che, in base all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, il recupero dei crediti da parte della pubblica amministrazione avviene mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità previste per la riscossione dei tributi. Tuttavia, affinché il titolo sia certo, liquido ed esigibile, è imprescindibile che il destinatario sia posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa.
Adduceva, pertanto, che la cartella esattoriale, pur formalmente conforme al modello previsto, risultava tuttavia priva di efficacia in assenza di una valida notificazione dell'atto presupposto. Tale circostanza, oltre a compromettere la legittimità dell'iscrizione a ruolo, determinava una lesione del diritto di difesa, impedendo all'opponente di contestare tempestivamente il contenuto dell'ingiunzione e la quantificazione del debito.
La domanda veniva pertanto accolta, con declaratoria di inefficacia della cartella impugnata. Successivamente, il Giudice accoglieva l'istanza di correzione proposta da ai sensi CP_3 dell'art. 287 c.p.c., limitatamente all'omessa indicazione della distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari e con ordinanza del 10/01/2023 disponeva la correzione della sentenza integrando la motivazione e il dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 17/04/2023, Controparte_4 impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, deducendo, con due motivi di gravame,
l'erronea condanna alle spese in solido con e l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva. CP_2
L'appellante evidenziava come la cartella impugnata fosse stata emessa in esecuzione del ruolo trasmesso dall'ente creditore, senza alcuna ingerenza nella formazione del titolo, e che le doglianze attoree riguardassero esclusivamente la mancata notifica dell'ingiunzione emessa da . CP_2
Contestava, pertanto, la propria legittimazione passiva e la condanna alle spese, ritenuta ingiusta in quanto fondata su un vizio imputabile esclusivamente all'ente impositore.
In subordine, lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata in primo grado, chiedendo che fosse condannata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, CP_2 comprese le spese di lite.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata: di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , ovvero, in subordine, di accogliere Controparte_4 la domanda di manleva nei confronti di , con condanna di quest'ultima al rimborso delle CP_2 somme corrisposte o da corrispondere all'opponente, e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.07.2023 si costituiva nel presente grado di giudizio contestando la fondatezza dell'appello proposto da Controparte_2 Controparte_4
. In via preliminare, evidenziava :
[...]
- di aver già adempiuto integralmente alla sentenza impugnata, avendo corrisposto le spese legali liquidate in favore dei procuratori antistatari dell'opponente, mediante bonifico del
23.01.2023.
- rappresentava, inoltre, di non voler agire in regresso nei confronti dell'appellante, depositando dichiarazione formale del 05/07/2023 in tal senso.
Nel merito, l' ribadiva la propria estraneità alla fase di perfezionamento della notifica CP_4 dell'ingiunzione, eseguita da , e contestava la fondatezza della pretesa manleva avanzata CP_7 da ritenendo insussistente ogni responsabilità diretta in ordine alla falsità della sottoscrizione. CP_6 La convenuta osservava che l'accertamento grafologico, pur confermando la non riconducibilità della firma al non giustificava la prosecuzione del giudizio, essendo venuto meno ogni interesse CP_3 dell'appellante. rappresentava, inoltre, di aver provveduto a notificare una nuova CP_2 ingiunzione al evidenziando che – al di là delle indubbie criticità emerse in relazione alla CP_3 notifica della precedente ingiunzione – permaneva una situazione debitoria, avendo il beneficiario ricevuto somme rilevanti, pari e risultando tuttora debitore nei confronti della Società per un importo superiore a € 45.000,00.
Concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria o al più compensazione di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio.
Non si costituiva nel presente grado, nonostante l'avvenuta rituale notifica, la cui CP_3 contumacia deve essere dichiarata .
Nel corso del presente grado, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025, parte appellante dichiarava di associarsi alla richiesta di di intervenuta cessazione della materia del contendere, non concordando tuttavia sulle CP_2 modalità di regolazione delle spese di lite, avendo richiesto la condanna della controparte ovvero, in subordine, la compensazione.
Con ordinanza del 24/02/2025, la Presidente istruttrice, rilevato che entrambe le parti costituite avevano chiesto la cessazione della materia del contendere, ma formulato conclusioni difformi in ordine alla regolazione delle spese, invitava le parti a precisare le conclusioni.
All'udienza dell'08/04/2025, trattata con modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni con note scritte: insisteva per la dichiarazione di cessazione della CP_2 materia del contendere, con condanna alle spese dell'appellante o, in subordine, con compensazione;
evidenziava di aver spontaneamente adempiuto alla sentenza di primo grado prima della notifica dell'atto di appello e di non aver mai inteso agire in regresso nei confronti di . CP_6
si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la CP_6 compensazione delle spese, e osservava di non essere mai stata informata da dell'avvenuto CP_2 pagamento né della volontà di non agire in regresso.
Con ordinanza del 02/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la Presidente istruttrice assegnava i termini di cui all'art. 352 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 16/09/2025, da trattarsi con modalità cartolare ex art. 127- ter c.p.c., termini di cui tutte le parti costituite hanno profittato.
Con ordinanza successiva all'udienza la causa è stata assegnata a sentenza, riservando la decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, chiesta concordemente dalle parti costituite in relazione ai reciproci rapporti fra loro, dal momento che l'appello dell' mira ad ottenere la riforma della decisione nei soli confronti di Controparte_8
(ovvero per la decisione riguardante la condanna solidale alle spese e per la mancata CP_2 pronuncia sulla manleva ).
Pertanto l'interesse effettivo all'appello e all'esito di esso riguarda le parti costitute (non risultando impugnata la decisione di annullamento della cartella nei confronti del ). CP_9
La cessazione della materia del contendere si è realizzata per avere soddisfatto le CP_2 ragioni dell'appellante dichiarando di avere già pagato per intero le spese cui i due Parte_2 soggetti erano stati solidalmente condannati e di non volersi rivalere sull' . Parte_2
ha documentato di avere corrisposto le spese legali liquidate in favore dei procuratori CP_2 antistatari dell'opponente mediante bonifico del 23/01/2023, come da documentazione versata in atti.
L'impegno di non rivalersi è stato sostanzialmente accettato da che ha Controparte_4 chiesto la cessazione della materia conteziosa. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 1048 del 28/09/2000), la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, da pronunciare con sentenza, anche d'ufficio, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In tal senso, la Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 271 del 11/01/2006, ha precisato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, ove riscontri i presupposti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle spese, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 19845 del 23/07/2019, ha confermato che l'istituto si configura quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, venendo meno la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Per quanto sopra, nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che l'interesse alla definizione del giudizio è venuto meno per effetto dell'adempimento spontaneo e della rinuncia all'azione di regresso.
Restano da regolare solo le spese del presente grado, su cui le parti non concordano.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere alla regolazione delle spese di lite, secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà comunque pronunciarsi sulle spese di giudizio, individuando la soccombenza in base a una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa, secondo criteri di verosimiglianza o mediante indagine sommaria di delibazione del merito (Cass. Civ., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234).
infatti attribuisce all' di avere proposto appello senza prendere contatti con CP_2 Parte_2 società, segnalando che se lo avesse fatto .avrebbe potuto conoscere le decisioni di , CP_2 evitando così l'instaurazione del presente grado di giudizio.
Nel caso di specie, se è vero che L ha agito per un proprio interesse e perché Controparte_4 nulla rea stato comunicato da (su cui gravava l'onere di informare tempestivamente CP_2
l' delle proprie decisioni), è pur vero che i tempi nei quali si sono svolti i fatti, trattandosi di CP_4 soggetti le cui determinazioni devono essere assunte in sedi competenti (non operando come persone fisiche) , può aver causato la non immediatezza delle comunicazioni e l'equivoco che ha dato corso ad un contenzioso destinato a non andare avanti .
Ed ancora, atteso l'esito del primo grado, anche l' avrebbe potuto comunicare con la CP_4
, per verificare se questa fosse disponibile ad accollarsi l'intero pagamento delle spese (poste CP_2 in solido) e non rivalersi, posto che non vi erano pronunce in primo grado ostative su questi punti .
Inoltre è pur vero che la valutazione della soccombenza virtuale non potrebbe fermarsi a tale aspetto, ma dovrebbe spingersi a valutare l'ipotesi di decisione nel merito in assenza della condotta satisfattiva di . CP_2
Ora, la ragione dell'annullamento della cartella è dipesa dall'esito di una querela di falso per una notifica eseguita da un soggetto terzo, e della cui irregolarità INVITALIA non avrebbe avuto motivo di accorgersi , apparendo esteriormente l'atto ritualmente consegnato al destinatario ed idoneo a supportare l'esecuzione . Quindi non è immediatamente percepibile una negligenza dell'impositore rispetto all' Agenzia, che nell'atto di appello afferma di non essere né soccombente né però vittorioso.
In considerazione di ciò, si ravvisano gli elementi per la compensazione integrale delle spese di lite in questo grado , ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. tenuto conto del contesto della cessazione della materia del contendere e della mancata contestazione del merito, che giustifica una soluzione equitativa. In tal senso, la Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24234 del 29/11/2016.
La pronuncia non comporta attestazioni ai fini dell'art 13 comma 1 quater del TU 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto da avverso la sentenza n. 982/2022 Controparte_4 del Tribunale di Palmi pubblicata il 18/10/2022, nel procedimento n. 2108/2019 R.G, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_10 - dichiara cessata la materia del contendere dell'appello fra l'
[...]
; Controparte_11
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali del presente grado
Reggio Calabria, così deciso il 19 SETTEMBRE 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito