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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
nella composizione collegiale composta da
LA ER Presidente
IA FR IC
Stefania Caparello IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3456 /2025 R.G. promossa con ricorso depositato il
29/05/2025
da nata ZO ER (VR) il 24/07/1959 e residente in [...]Parte_1
CARAVAGGIO N. 4 37053 CEREA ITALIA (cod. fisc. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. OLIVIERI OLIVIERO ALBINO e elettivamente domiciliata presso il suo studio ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] (cod. fisc. e residente in Controparte_1 C.F._2
Cerea (VR) in via Caravaggio n. 4 in persona del Tutore sig. CP_2
interdetto con la partecipazione del P.M.
oggetto: revoca interdizione
Conclusioni della ricorrente : revocarsi ex art. 429 c.c l'interdizione del sig. nato a Controparte_1
Legnago il 27/07/1983 (cod. fisc. dichiarata con sentenza del Tribunale di C.F._2
Verona n. 919 Sent. – n. 5483/2003 R.G. – n. 5102714 Cron. del 22/03/2005 (pubblicata in data
31/03/20025)
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il sig. , di anni 42, presenta dalla nascita un quadro di ritardo psicointellettivo di Controparte_1 media entità e di disturbo comportamentale e per tale ragione con sentenza del Tribunale di Verona
n. 919/2005 depositata in data 31.3.2025 ne è stata dichiarata l'interdizione con nomina come tutore del padre, sig. e come protutrice della madre, odierna ricorrente (cfr. doc. 2 e 3 CP_2 ricorrente).
Allega parte ricorrente che con il passare degli anni, grazie anche all'assistenza prestata al figlio nell'ambito della frequentazione quotidiana della Comunità Madonna di Lourdes di Cerea, lo stesso ha iniziato ad acquisire delle autonomie e delle competenze sociali quali ad esempio il guidare in autonomia una mini car e il rilascio della patente di guida.
Allo stato attuale, ritiene la madre pro tutrice, che la misura attualmente disposta sia estremamente penalizzante delle sue capacità, seppur bisognose di essere sostenute, che non appaiono tuttavia annullate, riuscendo lo stesso ad esprimere in maniera chiara la propria volontà e a determinarsi per il compimento degli atti ordinari della vita quotidiana.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati regolarmente al padre tutore il quale non ha ritenuto di costituirsi.
Sentito il sig. da parte della IC delegata all'udienza del 4.11.2025 si è potuto Controparte_1 appurare l'ottimo rapporto di complicità e di sostegno reciproco con la madre, che condivide con lui la maggior parte della giornata e i suoi interessi, accompagnandolo quotidianamente alla Comunità.
Inoltre, il sig. ha saputo descrivere in modo semplice ma chiaro la sua vita e ha espresso con CP_1 sicurezza la sua volontà di avere maggiore autonomia gestionale con riferimento alla dotazione settimanale di una somma da amministrarsi per le sue minute spese. Ha poi confermato di preferire la madre come sua rappresentante legale in quanto molto vicino a lei affettivamente e per consuetudine di vita.
Fermo restando che appaiono ad oggi intatte le ragioni a sostegno della necessità di una procedura a protezione del sig. per le sue evidenti fragilità che rendono indispensabile una figura di CP_1 supporto decisionale e operativa, tuttavia le sue attuali capacità e il suo modo di porsi in ambito sociale vanno senz'altro valorizzate e potenziate attraverso la concessione di spazi di autonomia confacenti al suo grado di sviluppo psico cognitivo.
Per tale motivo, la misura dell'amministrazione di sostegno appare senz'altro preferibile nel caso di specie per la sua caratteristica di misura sartoriale che si modula in relazione alle necessità concrete della persona in quel dato momento storico, suscettibile di modificarsi per seguire l'evoluzione della stessa e supportarla là dove necessario, per lasciare invece intatti gli ambiti di competenza acquisiti medio tempore dalla stessa. In considerazione del fatto che il presente provvedimento, trattandosi di sentenza sullo stato, diventa esecutivo solo con il passaggio in giudicato ai sensi della norma dell'art. 431 cc, non occorre procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Va infine disposta l'annotazione a cura del Cancelliere nel registro delle Tutele ex art. 423 cc e 48 disp. Att. Cc e va comunicata al IC Tutelare entro 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 42 disp.att cc.
Visto l'art. 429 ultimo comma cc va disposta la trasmissione degli atti al IC tutelare per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Revoca l'interdizione di nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Dispone la trasmissione degli atti a cura della Cancelleria al IC Tutelare ex art. 429 ult. Comma cc.
3. Dispone l'annotazione a cura della Cancelleria nel registro delle Tutele ex art. 423 cc e 48 disp. Att. Cc.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
La IC est.
IA FR
La Presidente
LA ER
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
nella composizione collegiale composta da
LA ER Presidente
IA FR IC
Stefania Caparello IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3456 /2025 R.G. promossa con ricorso depositato il
29/05/2025
da nata ZO ER (VR) il 24/07/1959 e residente in [...]Parte_1
CARAVAGGIO N. 4 37053 CEREA ITALIA (cod. fisc. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. OLIVIERI OLIVIERO ALBINO e elettivamente domiciliata presso il suo studio ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] (cod. fisc. e residente in Controparte_1 C.F._2
Cerea (VR) in via Caravaggio n. 4 in persona del Tutore sig. CP_2
interdetto con la partecipazione del P.M.
oggetto: revoca interdizione
Conclusioni della ricorrente : revocarsi ex art. 429 c.c l'interdizione del sig. nato a Controparte_1
Legnago il 27/07/1983 (cod. fisc. dichiarata con sentenza del Tribunale di C.F._2
Verona n. 919 Sent. – n. 5483/2003 R.G. – n. 5102714 Cron. del 22/03/2005 (pubblicata in data
31/03/20025)
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il sig. , di anni 42, presenta dalla nascita un quadro di ritardo psicointellettivo di Controparte_1 media entità e di disturbo comportamentale e per tale ragione con sentenza del Tribunale di Verona
n. 919/2005 depositata in data 31.3.2025 ne è stata dichiarata l'interdizione con nomina come tutore del padre, sig. e come protutrice della madre, odierna ricorrente (cfr. doc. 2 e 3 CP_2 ricorrente).
Allega parte ricorrente che con il passare degli anni, grazie anche all'assistenza prestata al figlio nell'ambito della frequentazione quotidiana della Comunità Madonna di Lourdes di Cerea, lo stesso ha iniziato ad acquisire delle autonomie e delle competenze sociali quali ad esempio il guidare in autonomia una mini car e il rilascio della patente di guida.
Allo stato attuale, ritiene la madre pro tutrice, che la misura attualmente disposta sia estremamente penalizzante delle sue capacità, seppur bisognose di essere sostenute, che non appaiono tuttavia annullate, riuscendo lo stesso ad esprimere in maniera chiara la propria volontà e a determinarsi per il compimento degli atti ordinari della vita quotidiana.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati regolarmente al padre tutore il quale non ha ritenuto di costituirsi.
Sentito il sig. da parte della IC delegata all'udienza del 4.11.2025 si è potuto Controparte_1 appurare l'ottimo rapporto di complicità e di sostegno reciproco con la madre, che condivide con lui la maggior parte della giornata e i suoi interessi, accompagnandolo quotidianamente alla Comunità.
Inoltre, il sig. ha saputo descrivere in modo semplice ma chiaro la sua vita e ha espresso con CP_1 sicurezza la sua volontà di avere maggiore autonomia gestionale con riferimento alla dotazione settimanale di una somma da amministrarsi per le sue minute spese. Ha poi confermato di preferire la madre come sua rappresentante legale in quanto molto vicino a lei affettivamente e per consuetudine di vita.
Fermo restando che appaiono ad oggi intatte le ragioni a sostegno della necessità di una procedura a protezione del sig. per le sue evidenti fragilità che rendono indispensabile una figura di CP_1 supporto decisionale e operativa, tuttavia le sue attuali capacità e il suo modo di porsi in ambito sociale vanno senz'altro valorizzate e potenziate attraverso la concessione di spazi di autonomia confacenti al suo grado di sviluppo psico cognitivo.
Per tale motivo, la misura dell'amministrazione di sostegno appare senz'altro preferibile nel caso di specie per la sua caratteristica di misura sartoriale che si modula in relazione alle necessità concrete della persona in quel dato momento storico, suscettibile di modificarsi per seguire l'evoluzione della stessa e supportarla là dove necessario, per lasciare invece intatti gli ambiti di competenza acquisiti medio tempore dalla stessa. In considerazione del fatto che il presente provvedimento, trattandosi di sentenza sullo stato, diventa esecutivo solo con il passaggio in giudicato ai sensi della norma dell'art. 431 cc, non occorre procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Va infine disposta l'annotazione a cura del Cancelliere nel registro delle Tutele ex art. 423 cc e 48 disp. Att. Cc e va comunicata al IC Tutelare entro 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 42 disp.att cc.
Visto l'art. 429 ultimo comma cc va disposta la trasmissione degli atti al IC tutelare per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Revoca l'interdizione di nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Dispone la trasmissione degli atti a cura della Cancelleria al IC Tutelare ex art. 429 ult. Comma cc.
3. Dispone l'annotazione a cura della Cancelleria nel registro delle Tutele ex art. 423 cc e 48 disp. Att. Cc.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
La IC est.
IA FR
La Presidente
LA ER