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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 663/2025 R.G V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 663/2025 promossa da:
(C.F: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Paganica n.13, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Di
Rocco
E
(C.F: ), nato a [...] il 14.0 2.1979, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Paganica n.13, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Di
Rocco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 08.05.2025, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (Aq) in
[...] data 2.8.2003, come trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 36,
Parte 2, S. A, Uff. 3, anno 2003, in regime di comunione dei beni e che dall'unione matrimoniale è nata, a L'Aquila, 16.01.2004 (dunque maggiorenne), chiedevano Per_1 congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 02.08.2003, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2003 - Atto n. 36 - Parte
2 – Ufficio 3), dalla cui unione matrimoniale è nata a [...], [...] (dunque maggiorenne), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni del ricorso di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) prende atto che l'alloggio del Progetto CASE Paganica 2, Via Walter Tobagi n.3 adibito a casa familiare, resterà assegnato al Sig. con il quale continuerà a vivere Controparte_1 in via prevalente la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1 con termine sino al 31.07.2025 per il rilascio da parte della Sig.ra Parte_1
3) dispone che il Sig. in ragione della non equivalenza dei redditi tra le Controparte_1 parti, si farà esclusivo carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1 con il medesimo convivente;
4) prende atto che il Sig. in aggiunta all'obbligo di cui al precedente Controparte_1 punto, si farà altresì carico di provvedere al pagamento delle utenze dell'alloggio presso cui si trasferirà la moglie sino a quando la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile;
5) prende atto che l 'autovettura Toyota Yaris, acquistata in regime di comunione dei beni, resterà nella esclusiva proprietà/disponibilità dell'intestatario mentre la Ford Fiesta intestata alla Sig.ra resterà nella esclusiva disponibilità della figlia Parte_1 Per_1 con onere a carico del padre di provvedere a tutte le spese di manutenzione ed agli oneri connessi alla circolazione del mezzo (bolli, assicurazione, eventuali infrazioni stradali ecc.);
6) prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
7) spese legali a carico del Sig. Controparte_1
Così deciso in L'Aquila, il 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 663/2025 promossa da:
(C.F: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Paganica n.13, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Di
Rocco
E
(C.F: ), nato a [...] il 14.0 2.1979, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Paganica n.13, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Di
Rocco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 08.05.2025, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (Aq) in
[...] data 2.8.2003, come trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 36,
Parte 2, S. A, Uff. 3, anno 2003, in regime di comunione dei beni e che dall'unione matrimoniale è nata, a L'Aquila, 16.01.2004 (dunque maggiorenne), chiedevano Per_1 congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 02.08.2003, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2003 - Atto n. 36 - Parte
2 – Ufficio 3), dalla cui unione matrimoniale è nata a [...], [...] (dunque maggiorenne), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni del ricorso di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) prende atto che l'alloggio del Progetto CASE Paganica 2, Via Walter Tobagi n.3 adibito a casa familiare, resterà assegnato al Sig. con il quale continuerà a vivere Controparte_1 in via prevalente la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1 con termine sino al 31.07.2025 per il rilascio da parte della Sig.ra Parte_1
3) dispone che il Sig. in ragione della non equivalenza dei redditi tra le Controparte_1 parti, si farà esclusivo carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1 con il medesimo convivente;
4) prende atto che il Sig. in aggiunta all'obbligo di cui al precedente Controparte_1 punto, si farà altresì carico di provvedere al pagamento delle utenze dell'alloggio presso cui si trasferirà la moglie sino a quando la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile;
5) prende atto che l 'autovettura Toyota Yaris, acquistata in regime di comunione dei beni, resterà nella esclusiva proprietà/disponibilità dell'intestatario mentre la Ford Fiesta intestata alla Sig.ra resterà nella esclusiva disponibilità della figlia Parte_1 Per_1 con onere a carico del padre di provvedere a tutte le spese di manutenzione ed agli oneri connessi alla circolazione del mezzo (bolli, assicurazione, eventuali infrazioni stradali ecc.);
6) prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
7) spese legali a carico del Sig. Controparte_1
Così deciso in L'Aquila, il 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli