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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/11/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1546 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 26/09/2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura al ricorso congiunto - dall'avv. NICOLETTI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._2 residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata al ricorso congiunto - dall'avv. NICOLETTI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 23.10.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 23.10.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 26/09/2025 e hanno Controparte_1 Parte_1 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (c.f. ), nato a Persona_1 C.F._3
Rovereto (TN), il 16/9/2021, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 30.09.2025 la Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti dalla giudice delegata e hanno insistito affinché il Tribunale volesse accogliere le conclusioni di cui al ricorso congiunto, come modificate secondo le indicazioni suggerite dalla giudice delegata.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. I ricorrenti, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti del figlio, garantiranno allo stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Il minore, ex art. 337 ter c.c., resta affidato a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la residenza della madre in Pomarolo (TN), via Per Piazzo n. 14. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina2 di 4 3. I ricorrenti concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico del figlio sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori.
4. I genitori concordano che, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, dovranno occuparsi dello stesso seguendolo in autonomia nei suoi diversi impegni, anche futuri, quali quelli scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi), avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
5. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione del figlio secondo le seguenti modalità:
- Il padre terrà con sé il minore un pomeriggio a settimana, da decidersi entro le ore 12.00 del giorno di giovedì della settimana precedente, in base degli impegni lavorativi dei ricorrenti;
pertanto, nel giorno così stabilito, il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 14.00 alle ore 18.30. Qualora, tuttavia, l'orario di uscita dalla scuola dell'infanzia sia posteriore, l'orario a partire dal quale il padre potrà tenere con sé il minore coinciderà con questo.
- I genitori concordano sin d'ora che il predetto regime di visita sarà osservato anche durante i periodi di vacanza e festività; il minore avrà il diritto di trascorrere con il padre il giorno del 24 dicembre, in aggiunta al pomeriggio settimanale prestabilito.
6. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa del figlio e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute dello stesso;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
7. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore, fino al Parte_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, versando mensilmente sul conto corrente della signora l'importo di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione CP_1 decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
8. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale), se percepiti, saranno fruiti integralmente dalla signora in considerazione del collocamento prevalente del Controparte_1 minore.
9. Le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico nella misura del 50% per il padre e del
50% per la madre. I ricorrenti dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio
Nazionale Forense d.d. 29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 6 ( , che individua quali Controparte_2 sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate qualora superiori ad € 200,00. La detrazione delle spese straordinarie ai pagina3 di 4 fini IRPEF verrà operata da entrambi i genitori, in proporzione alla percentuale di partecipazione alle stesse e, quindi, nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre.
10. Per qualsiasi ulteriore e diverso beneficio fiscale, comunque denominato, il figlio minore sarà posto a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
11. I ricorrenti si impegnano fin da ora a far frequentare al figlio almeno una attività sportiva all'anno, preventivamente concordata, tenuto conto dell'età del figlio, nonché delle sue future inclinazioni e aspirazioni;
12. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
13. Le parti dichiarano di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
14. Le spese del presente giudizio saranno sostenute in parti uguali tra i ricorrenti, in via solidale.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1546 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 26/09/2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura al ricorso congiunto - dall'avv. NICOLETTI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._2 residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata al ricorso congiunto - dall'avv. NICOLETTI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 23.10.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 23.10.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 26/09/2025 e hanno Controparte_1 Parte_1 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (c.f. ), nato a Persona_1 C.F._3
Rovereto (TN), il 16/9/2021, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 30.09.2025 la Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti dalla giudice delegata e hanno insistito affinché il Tribunale volesse accogliere le conclusioni di cui al ricorso congiunto, come modificate secondo le indicazioni suggerite dalla giudice delegata.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. I ricorrenti, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti del figlio, garantiranno allo stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Il minore, ex art. 337 ter c.c., resta affidato a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la residenza della madre in Pomarolo (TN), via Per Piazzo n. 14. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina2 di 4 3. I ricorrenti concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico del figlio sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori.
4. I genitori concordano che, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, dovranno occuparsi dello stesso seguendolo in autonomia nei suoi diversi impegni, anche futuri, quali quelli scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi), avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
5. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione del figlio secondo le seguenti modalità:
- Il padre terrà con sé il minore un pomeriggio a settimana, da decidersi entro le ore 12.00 del giorno di giovedì della settimana precedente, in base degli impegni lavorativi dei ricorrenti;
pertanto, nel giorno così stabilito, il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 14.00 alle ore 18.30. Qualora, tuttavia, l'orario di uscita dalla scuola dell'infanzia sia posteriore, l'orario a partire dal quale il padre potrà tenere con sé il minore coinciderà con questo.
- I genitori concordano sin d'ora che il predetto regime di visita sarà osservato anche durante i periodi di vacanza e festività; il minore avrà il diritto di trascorrere con il padre il giorno del 24 dicembre, in aggiunta al pomeriggio settimanale prestabilito.
6. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa del figlio e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute dello stesso;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
7. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore, fino al Parte_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, versando mensilmente sul conto corrente della signora l'importo di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione CP_1 decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
8. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale), se percepiti, saranno fruiti integralmente dalla signora in considerazione del collocamento prevalente del Controparte_1 minore.
9. Le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico nella misura del 50% per il padre e del
50% per la madre. I ricorrenti dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio
Nazionale Forense d.d. 29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 6 ( , che individua quali Controparte_2 sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate qualora superiori ad € 200,00. La detrazione delle spese straordinarie ai pagina3 di 4 fini IRPEF verrà operata da entrambi i genitori, in proporzione alla percentuale di partecipazione alle stesse e, quindi, nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre.
10. Per qualsiasi ulteriore e diverso beneficio fiscale, comunque denominato, il figlio minore sarà posto a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
11. I ricorrenti si impegnano fin da ora a far frequentare al figlio almeno una attività sportiva all'anno, preventivamente concordata, tenuto conto dell'età del figlio, nonché delle sue future inclinazioni e aspirazioni;
12. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
13. Le parti dichiarano di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
14. Le spese del presente giudizio saranno sostenute in parti uguali tra i ricorrenti, in via solidale.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
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