Articolo 9 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 8Articolo 10
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25 marzo 1963
Art. 9. Trasformazione della tassa di ancoraggio gia' pagato

Non e' ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, ne' la trasformazione della, stessa tassa, relativa alla, navigazione tra i porti dello stato, in quella per l'estero.
E' ammessa invece la trasformazioni della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra, le due tasse.
I divieti di cui al primo comma, non si applicano quando le navi
non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.
Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza
dovuta sara' liquidata con effetto e validita' dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963